CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08654/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del primo giudice e condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art.7 D.L.n.4 del 2019, per aver omesso di indicare, con artifici e raggiri, nell'istanza di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza, di essere sottoposta alla misura della detenzione domiciliare. Si precisa che l'imputata era stata tratta in giudizio con l'originaria imputazione per il reato di truffa, di cui all'art. 640 bis cod. pen. e che, nel corso del giudizio di primo grado, il giudice di merito, avendo l'istruttoria comprovato la sussistenza del fatto, ha riqualificato l'originaria imputazione nel reato di cui all'art. 7 D.L. n. 4 del 2019. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputata affidando il ricorso a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per illeggibilità grafica della stessa. Il difensore della ricorrente ha per ben due volte fatto richiesta di copia della sentenza impugnata, in quanto fin dalla prima richiesta, la cancelleria aveva trasmesso una copia recante fogli bianchi e mancante di alcune pagine. Anche dopo la seconda richiesta è stata trasmessa una copia incompleta. Precisa che l'indecifrabilità grafica della sentenza, con conseguente difficoltà di lettura, ha comportato un pregiudizio del diritto alla difesa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge processuale per omessa traduzione dell'imputata, detenuta per altra causa, e conseguente celebrazione del giudizio in assenza. La Corte di appello, nell'affermare che in nessuna delle udienze la difesa aveva rappresentato il preesistente o sopravvenuto stato di detenzione, e quindi di non essere stata a conoscenza dello stato di detenzione per altra causa dell'imputata, ha omesso di considerare che lo stato di detenzione dell'imputata era desumibile dallo stesso capo di imputazione e dalle notifiche degli atti introduttivi, posto che si contesta alla ricorrente di non aver comunicato di essere sottoposta alla misura della detenzione domiciliare. In particolare, il difensore rappresenta che l'imputata è stata dichiarata assente alla prima udienza del giudizio di primo grado e il difensore d'ufficio, che ha sostituito il difensore di fiducia, non avrebbe potuto nulla rappresentare al riguardo. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Il giudice di primo grado e quello di appello hanno ritenuto di poter riqualificare il fatto contestato originariamente come truffa nel reato di cui all'art. 7 D.L. 4/2019, norma che anticipa la soglia della punibilità e che è reato di pericolo, in quanto punisce l'autore delle dichiarazioni false a prescindere dall'induzione in errore della persona offesa. La ricorrente non ha potuto esercitare i diritti di difesa, compresa la possibilità di integrare la lista testimoniale.2.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente rappresenta la sopravvenuta abrogazione del reato. Inoltre, in ordine all'affermazione della responsabilità, rappresenta che lo stato detentivo non comporta di per sé la revoca del beneficio economico, ma l'eventuale riduzione dell'importo, non dovendosi computare nel nucleo familiare quel componente che si trovi in stato detentivo. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In ordine alla prima doglianza, si specifica che l'illeggibilità della fotocopia della sentenza messa a disposizione della difesa non determina nullità in quanto la parte che vi ha interesse può sempre richiedere una copia autentica del provvedimento (Sez.4, n. 7968 del 19/02/1988, Rv. 178838). Nel caso in disamina, il ricorrente ha allegato di aver richiesto ed ottenuto la copia della sentenza impugnata, mancante di alcune parti, ma non ha fatto alcuna richiesta in cancelleria di rilascio della sentenza autentica del provvedimento. Non si determina quindi alcuna causa di nullità. In ogni caso, il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio, avendo comunque impugnato e formulato i motivi di gravame. 2. Quanto alla seconda doglianza, dall'esame degli atti - l'accesso ai quali è consentito al giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U, n. 21 del 19/07/2012, Bell'Arte) - risulta che il decreto che dispone il giudizio per l'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato notificato all'imputata presso il domicilio in viale Lillà, isola B2/6, in [OSCURATO:PERSONA]; che all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputata, regolarmente citata, non era comparsa senza addurre alcun legittimo impedimento e che pertanto il giudice ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. pen.; che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, non ha rappresentato che l'imputata era detenuta agli arresti domiciliari; che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'imputata non è comparsa e che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituito da l'avv. D'Alteri°, nulla ha rilevato; infine, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore, nel rassegnare le conclusioni, nulla ha eccepito. Nel grado di appello, è emerso che l'imputata, detenuta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, ha dichiarato di non voler comparire all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi alla Corte d'appello. Al riguardo, si osserva che la mancata traduzione dell'imputato detenuto all'udienza preliminare determina nullità assoluta ed insanabile solo nell'ipotesi in cui la richiesta dell'imputato sia stata presentata in tempo utile per disporre ed effettuare la traduzione all'udienza camerale (Sez.2, n. 28780 del 22/06/2016, Rv. 267481). Né può ritenersi che dall'imputazione, ove si attestava avere taciuto, al momento della commissione del fatto, la condizione della detenzione pera latra causa, poteva di per sé solo desumersi che, al momento del giudizio, tale status ancora sussistesse. Pertanto, correttamente, la Corte d'appello, in risposta al motivo di gravame, ha evidenziato che all'udienza preliminare nessuno stato detentivo preesistente o sopravvenuto dell'imputata, non noto al giudicante, è stato rilevato né rappresentato dalla difesa né, successivamente è stata presentata alcuna richiesta dell'imputata per disporre ed effettuare la traduzione all'udienza camerale, come invece necessario (Sez.4, n. 45578 del 28/10/2021, Rv. 282547). 3. In ordine al terzo motivo di ricorso concernente la eccezione di diversità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato in quanto sussunto nell'art. 7 D.L. n.4/2019, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Occorre quindi accertare se nel corso dell'iter processuale la ricorrente si sia trovata nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione. Si osserva al riguardo che originariamente era stata contestata alla ricorrente la fattispecie di danno, di cui all'art. 640 bis cod. pen., per aver indotto in errore l'ente erogatore mediante una falsa attestazione. Il giudice di primo grado ha tuttavia riqualificato, in conformità a quanto previsto dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., i fatti ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 4 del 2019, ritenendo non necessario l'accertamento delle connotazioni di fraudolenza della condotta e l'accertamento dell'induzione in errore, elementi normativi tipici delle fattispecie di truffa, in quanto il procedimento di erogazione del reddito di cittadinanza non presuppone alcuna verifica preventiva al momento della presentazione della domanda ma una verifica successiva. Ne segue che il fatto contestato è stato sussunto nell'ambito di un reato di pericolo che prescinde dalla verifica dell'induzione in errore dell'ente erogante e dell'effettivo ottenimento del profitto ingiusto, ossia del beneficio economico. Pertanto, il mutamento della cornice accusatoria non ha effettivamente comportato alcuna novazione dei termini dell'addebito tale da rendere la difesa menomata, essendo carenti profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti e da determinare un concreto pregiudizio, in quanto la condotta contestata concerne un fatto più circoscritto, privo degli elementi costituivi della truffa, che costituisce un minus rispetto al certamente più articolato delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., norma che necessita, altresì, ai fini della sua consumazione, del conseguimento dell'ingiusto profitto quale conseguenza della propria attività criminosa: ragion per cui la ricorrente è stata senz'altro posta in condizioni di rendersi ampiamente conto della sostanza dell'addebito e di elaborare ogni più opportuna strategia difensiva. La ricorrente quindi non ha interesse all'eccezione posto che addirittura, a volere trarre le logiche conseguenze da quanto esposto, discenderebbe, semmai, dall'analisi di cui sopra, la possibile contestazione suppletiva del reato di truffa in concorso con quello di cui all'art. 7 cit. Sotto altro profilo, il motivo è generico, non avendo il ricorrente specificato quale pregiudizio possa essere derivato in ordine alle richieste istruttorie. 4. In ordine alla lamentata abrogazione della fattispecie contestata, correttamente il giudice a quo ha ribadito che l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza ( Sez.3, n.7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01). Inoltre, la doglianza con la quale si lamenta una mancata riduzione del beneficio economico non rileva ai fini dell'affermazione della responsabilità, posto che si contesta alla ricorrente di aver taciuto il proprio status di persona sottoposta a detenzione (nella specie detenzione domiciliare ex art. 47 ter ordinamento penitenziario), ostativo di per sé e indipendentemente da ulteriori requisiti, all'ottenimento del beneficio, a prescindere dunque dall'accertamento dell'ingiusto profitto. In ogni caso, anche a ragionare diversamente, il motivo non specifica in alcun modo se e quale incidenza concreta tale mancata comunicazione avrebbe avuto sul computo del beneficio. 5. Infine, in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., si evidenzia che il giudice a quo ha richiamato i precedenti penale da cui è gravata l'imputata, ritenendo che la condotta non possa essere considerata occasionale, nonché la percezione di euro 9446,81, mentre nulla avrebbe dovuto percepire, e il conseguente danno allo Stato, da non considerarsi lieve. In ordine alla richiesta delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che il mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso in disamina il giudice a quo ha evidenziato L'insussistenza di elementi di novità da valutare favorevolmente. 6.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del