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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 15035/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 4 marzo 2022 la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 22.10.2020 ed impugnata da CARRATURO Giuseppe e SORRENTNO Giovanni, ha assolto il SORRENTNO dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste; ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CARRATURO Giuseppe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 4 marzo 2022 la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 22.10.2020 ed impugnata da CARRATURO Giuseppe e SORRENTNO Giovanni, ha assolto il SORRENTNO dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste; ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CARRATURO Giuseppe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15035/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris