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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07614/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9696/2018 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Bologna, [OSCURATO:PERSONA] n. 5. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12. - RESISTENTE - avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Venezia, pubblicata in data 9.3.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.1.2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. Con ordinanza pubblicata in data 9.3.2022, il Presidente della Corte d’appello di Venezia ha confermato il decreto con cui era stata respinta la richiesta di liquidazione del compenso, avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la difesa di [OSCURATO:PERSONA] – ammess o al gratuito patrocinio – in un procedimento svoltosi dinanzi alla Corte Oggetto:patrocinio a spese dello Stato d’appello di Venezia volto ad ottenere la modifica di una misura cautelare.

L’imputato era stato condannato in primo grado e la pena era stata ridotta in appello.

Il difensore aveva presentato un’istanza alla Corte distrettuale per la attenuare la misura cautelare, successivamente respinta nel merito.

Il ricorso in cassazione contro la sentenza di appello che aveva pronunciato sulla responsabilità penale dell’imputato, era stato dichiarato inammissibile.

Pur rilevando che il compenso riguardava la sola difesa nel procedimento cautelare, il giudice distrettuale ha ritenuto che anche tale istanza fosse riferibile giudizio di legittimità pendente, ponendo inoltre in rilievo che il ricorso avverso la pronuncia di appello e quello contro la pronuncia cautelare erano stati dichiarati entrambi inammissibili in cassazione, per cui l’assistito non poteva beneficare del patrocinio a spese dello Stato.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo.

Il Ministero della giustizia ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’ art. 106 D.P.R. 115/2002, lamentando che la richiesta di liquidazione riguardava esclusivamente l’attività difensiva svolta nel procedimento per la modifica della misura cautelare, conclusosi con pronuncia di rigetto nel merito, dovendosi interpretare in senso restrittivo la norma che esclude il diritto al compenso del difensore, applicabile ai soli casi di inammissibilità dell’impugnazione.

Si evidenzia che il successivo giudizio di legittimità verteva sulla responsabilità penale dell’imputato e non riguardava l’attenuazione delle misure cautelari, oggetto – invece – di una richiesta di modifica avanzata prima del decorso della pendenza del termine per ricorrere in cassazione.

Il motivo è fondato.

Si è detto che il ricorrente aveva esercitato la difesa in un procedimento penale svoltosi dinanzi al GIP presso il tribunale di Padova, conclusosi con la condanna dell’imputato, ammesso al gratuito patrocinio.

La sentenza era stata appellata ed era stata parzialmente riformata in secondo grado, con riduzione della pena.

Nella pendenza del termine per ricorrere in cassazione avverso tale ultima pronuncia, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato richiesta di sostituzione della misura cautelare alla Corte d’appello e, successivamente, aveva proposto il ricorso in cassazione per ottenere la riforma della decisione di secondo grado che aveva confermato la responsabilità del condannato.

Il procedimento cautelare era stato invece definito con statuizione di rigetto.

Al momento dell’instaurazione del giudizio cautelare pendeva il termine per proporre ricorso avverso la pronuncia di appello; la successiva impugnazione in cassazione aveva attinto solo quest’ultima decisione, non quella cautelare.

La difesa era stata invece svolta con riferimento all’autonomo giudizio di modifica proposto al giudice competente ai sensi dell’art.92 disp. att. c.p.p. (secondo cui durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”).

La pronuncia di inammissibilità del ricorso in cassazione contro la sentenza di appello non era – quindi - riferibile anche all’autonoma richiesta di sostituzione della misura cautelare ai sensi dell’art. 106 D.P.R. 115/2002, che era scaturita dalla riforma parziale della sentenza di condanna di primo grado e aveva riguardo ad un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello instaurato in cassazione, che si era concluso con il rigetto nel merito.

Era irrilevante, inoltre, che anche il successivo giudizio di legittimità riguardante la richiesta di sostituzione della misura cautelare fosse stato definito con declaratoria di inammissibilità, potendo operare la preclusione contemplata dall’art. 106 D.P.R. 115/2002 solo per il procedimento in cassazione, quale impugnazione dichiarata inammissibile, non anche per l’istanza cautelare giudicata – invece –infondata.

E’, quindi, accolto l’unico motivo di ricorso.

L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in persona di un diverso Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9696/2018 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Bologna, [OSCURATO:PERSONA] n. 5. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12. - RESISTENTE - avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Venezia, pubblicata in data 9.3.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.1.2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con ordinanza pubblicata in data 9.3.2022, il Presidente della Corte d’appello di Venezia ha confermato il decreto con cui era stata respinta la richiesta di liquidazione del compenso, avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la difesa di [OSCURATO:PERSONA] – ammess o al gratuito patrocinio – in un procedimento svoltosi dinanzi alla Corte Oggetto:patrocinio a spese dello Stato d’appello di Venezia volto ad ottenere la modifica di una misura cautelare. L’imputato era stato condannato in primo grado e la pena era stata ridotta in appello. Il difensore aveva presentato un’istanza alla Corte distrettuale per la attenuare la misura cautelare, successivamente respinta nel merito. Il ricorso in cassazione contro la sentenza di appello che aveva pronunciato sulla responsabilità penale dell’imputato, era stato dichiarato inammissibile. Pur rilevando che il compenso riguardava la sola difesa nel procedimento cautelare, il giudice distrettuale ha ritenuto che anche tale istanza fosse riferibile giudizio di legittimità pendente, ponendo inoltre in rilievo che il ricorso avverso la pronuncia di appello e quello contro la pronuncia cautelare erano stati dichiarati entrambi inammissibili in cassazione, per cui l’assistito non poteva beneficare del patrocinio a spese dello Stato. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo. Il Ministero della giustizia ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’ art. 106 D.P.R. 115/2002, lamentando che la richiesta di liquidazione riguardava esclusivamente l’attività difensiva svolta nel procedimento per la modifica della misura cautelare, conclusosi con pronuncia di rigetto nel merito, dovendosi interpretare in senso restrittivo la norma che esclude il diritto al compenso del difensore, applicabile ai soli casi di inammissibilità dell’impugnazione. Si evidenzia che il successivo giudizio di legittimità verteva sulla responsabilità penale dell’imputato e non riguardava l’attenuazione delle misure cautelari, oggetto – invece – di una richiesta di modifica avanzata prima del decorso della pendenza del termine per ricorrere in cassazione. Il motivo è fondato. Si è detto che il ricorrente aveva esercitato la difesa in un procedimento penale svoltosi dinanzi al GIP presso il tribunale di Padova, conclusosi con la condanna dell’imputato, ammesso al gratuito patrocinio. La sentenza era stata appellata ed era stata parzialmente riformata in secondo grado, con riduzione della pena. Nella pendenza del termine per ricorrere in cassazione avverso tale ultima pronuncia, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato richiesta di sostituzione della misura cautelare alla Corte d’appello e, successivamente, aveva proposto il ricorso in cassazione per ottenere la riforma della decisione di secondo grado che aveva confermato la responsabilità del condannato. Il procedimento cautelare era stato invece definito con statuizione di rigetto. Al momento dell’instaurazione del giudizio cautelare pendeva il termine per proporre ricorso avverso la pronuncia di appello; la successiva impugnazione in cassazione aveva attinto solo quest’ultima decisione, non quella cautelare. La difesa era stata invece svolta con riferimento all’autonomo giudizio di modifica proposto al giudice competente ai sensi dell’art.92 disp. att. c.p.p. (secondo cui durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”). La pronuncia di inammissibilità del ricorso in cassazione contro la sentenza di appello non era – quindi - riferibile anche all’autonoma richiesta di sostituzione della misura cautelare ai sensi dell’art. 106 D.P.R. 115/2002, che era scaturita dalla riforma parziale della sentenza di condanna di primo grado e aveva riguardo ad un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello instaurato in cassazione, che si era concluso con il rigetto nel merito. Era irrilevante, inoltre, che anche il successivo giudizio di legittimità riguardante la richiesta di sostituzione della misura cautelare fosse stato definito con declaratoria di inammissibilità, potendo operare la preclusione contemplata dall’art. 106 D.P.R. 115/2002 solo per il procedimento in cassazione, quale impugnazione dichiarata inammissibile, non anche per l’istanza cautelare giudicata – invece –infondata. E’, quindi, accolto l’unico motivo di ricorso. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in persona di un diverso Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Second
Decreto Cassazione n. 07614/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris