CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15994/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale del Piemonte n. 455/06/2020, depositata il 19/06/2020 enon notificataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 2986/2021Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 15994/2026Data pubblicazione 25/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Massimiliano [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento perl’anno 2010 (IRPEF, addizionali, IVA e IRAP) nei quali l’Ufficio avevaricostruito il reddito sulla base di indagini finanziarie, ritenendo che gliaccrediti e addebiti non giustificati sui conti correnti fossero ricaviderivanti da attività commerciale abituale. Il contribuente sostenevache l’attività svolta nel 2010 (vendita rottami ferrosi) fosse meramenteoccasionale; l’IVA non fosse applicabile il regime del c.d. “reversecharge” (art. 74 d.P.R. n. 633 del 1972); fossero dovuti solo IRPEF eaddizionali sul reddito occasionale; gli addebiti di € 6.000 non fosseroricavi tassabili; andassero riconosciuti costi forfettari; l’INPS nonpotesse richiedere contributi aggiuntivi, essendo già iscritto a tale Entecome socio accomandatario di una s.a.s.La CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente.Con la sentenza qui gravata da ricorso per cassazione, la CTR –confermando la statuizione di primo grado – ha ritenuto che Cirilloabbia svolto attività di recupero e vendita di rottami ferrosi in modonon abituale, con un numero contenuto di operazioni e senzaorganizzazione d’impresa. Il reddito oggetto di recupero andava quindiqualificato, secondo il collegio subalpino, come “reddito diverso” ex art.67, c. 1, lett. i) TUIR, quindi occasionale.L’Ufficio aveva recuperato euro 25.651,65 quale reddito nondichiarato (tra accrediti e addebiti non giustificati); la CTR riconoscevacosti forfettari pari al 10% per euro 2.565,16; rideterminava quindi ilreddito imponibile netto in euro 23.086,50, assoggettato alla solaIRPEF ordinaria oltre che alle addizionali comunali e regionali.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 2986/2021Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 15994/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato atre motivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Ragioni della decisioneIl primo motivo di impugnazione lamenta la motivazioneapparente e/o insufficiente – quale error in procedendo della sentenzaimpugnata. Secondo la parte ricorrente la sentenza della CTR sarebbenulla perché afferma che l’attività fu “occasionale” senza spiegare qualifatti lo dimostrino; essa non considererebbe le risultanze dei controllidella GdF (attività proseguita per più anni, apertura P.IVA nel 2012);non chiarirebbe cosa intenda per “numero contenuto di operazioni” néper “non particolare rilevanza economica” e quindi non esporrebbe unpercorso logico che consenta il controllo sulla decisione.Il motivo è fondato.Nel presente caso, la sentenza impugnata, dopo aver premessoconsiderazioni di diritto in ordine all’attività commerciale non esercitataabitualmente ex art. 67 TUIR, scrive che “il collegio riconosce ilcarattere dell'occasionalità dell'attività oggetto dell'avviso diaccertamento per cui è giudizio, perché si è realizzato in un numerocontenuto di operazioni di non particolarmente rilevanza sia in terminieconomici e di spazio temporale”.Orbene, tale espressione denota un’analisi incompleta dei fatti dicausa da parte del giudice torinese, analisi che si è limitata al rilievodell’ammontare degli accrediti ed addebiti operati dal contribuente(riportati a pag. 3 della sentenza) come ricostruiti dalle indaginifinanziarie e alla descrizione delle attività svolte da [OSCURATO:PERSONA](pure riportate a pag. 3, poco prima).Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 2986/2021Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 15994/2026Data pubblicazione 25/05/2026Invero, nessun esame risulta esser stato compiuto dal giudice diappello in ordine alla sussistenza o meno della sistematicitànell’esercizio dell’attività, elemento caratterizzante l’attività d’impresaed atto a distinguerla da quella meramente occasionale, che è inveceprogrammata. In linea generale, i requisiti di professionalità eabitualità sussistono ogni qualvolta un soggetto realizzi con regolarità,sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati efinalizzati al conseguimento di uno scopo; mentre non si realizzano solonei casi in cui vengano realizzati atti economici in via meramenteoccasionale.La CTR subalpina si è qui limitata a una analisi quantitativadell’attività di raccolta e rivendita oggetto di controllo, senza però porrea confronto tale attività con le altre attività svolte negli anni dalcontribuente – peraltro tutte attività d’impresa (il commercio di auto,la gestione di un bar, ecc.) – quindi senza verificare la prevalenzadell’una rispetto alle altre (indice possibile dell’occasionalità dell’attivitàmeno esercitata) o la concorrenza delle stesse tra di loro. Neppure sievince dalla motivazione che la sentenza di merito abbia esaminato lasussistenza o meno di una programmazione dell’attività contestata,limitandosi a dare atto nella parte in fatto del mero numero – peraltronon del tutto episodico, ex se - delle operazioni compiute (sette).Come è noto, per giurisprudenza costante di questo giudice diLegittimità, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare glielementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichisenza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in talmodo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017; Cass. n. 25456/2018; Cass. n.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 2986/2021Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 15994/2026Data pubblicazione 25/05/202622949/2018; Cass. n. 13248/2020; Cass. n.8400/2021; Cass. n.9288/2021; Cass. n. 9627/2021).Il modus operandi della pronuncia di merito e il risultato cui essaè giunta non consente quindi alcun controllo sulla correttezza delsillogismo giudiziale che ha condotto la CTR ad annullare l’avviso diaccertamento impugnato, difettando in sintesi la manifestazione di unaverifica adeguatamente approfondita dei fatti, con riguardo aglielementi della modalità di svolgimento dell’attività e alla sussistenza omeno di una programmazione delle stessa, quindi della suasistematicità od occasionalità, elemento base per l’applicazione dellanorma di diritto alla fattispecie concreta.Pertanto, in accoglimento del motivo, la sentenza va cassata conrinvio al giudice di merito che rivedrà i fatti alla luce dei superioriprincipi.Il secondo motivo lamenta l’erronea applicazione degli artt. 32del d.P.R. n. 600 del 1973, 55 e 67 TUIR. Secondo il contribuente, laCTR avrebbe erroneamente qualificato come reddito diverso un’attivitàche, secondo l’Ufficio era stata svolta anche negli anni successivi,denotando abitualità; aveva prodotto accrediti per quasi € 20.000 nelsolo 2010; presentava elementi presuntivi di esercizio di impresa (art.55 TUIR); non era stata provata come “occasionale” dal contribuente(inversione dell’onere probatorio nelle indagini bancarie).Il terzo motivo si duole dell’Illegittimo riconoscimento di costipresunti (violazione art. 109 TUIR); si sostiene che la CTR hariconosciuto costi forfettari del 10%, ma ciò è ammesso solo negliaccertamenti induttivi puri (non in quelli bancari analitico-presuntivi);il contribuente non ha fornito alcuna prova dell’esistenza dei costi; lagiurisprudenza esclude la possibilità di riconoscere costi “in viaequitativa” nei casi regolati dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 2986/2021Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 15994/2026Data pubblicazione 25/05/2026I sopradetti motivi, alla luce della decisione in ordine al primomotivo, sono assorbiti in quanto divenuti privi di rilevanza ai fini deldecidere P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restantimotivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, allaquale demanda di provvedere anche in ordine alle spese di lite delpresente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6