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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 44333/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nata ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Torino del 17-19.5.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dei ricorrenti, che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. il Tribunale di Torino, decidendo sulla istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso di PM ed avente ad oggetto 1277 capi di abbigliamento marca [OSCURATO:PERSONA] precedente sottratti mediante condotta truffaldina e sostituzione di persona presso una stireria ove erano stati recapitati dalla società [OSCURATO:PERSONA], proprietaria;

2. ricorrono per cassazione il Picone e la Baldinucci lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione: rilevano che il provvedimento del Tribunale di Torino, dopo aver dato correttamente contezza delle doglianze articolate con l'istanza di riesame, non ne ha tratto le relative conseguenze che avrebbero dovuto portare all'annullamento del decreto con riguardo al telefono cellulare ed alle borse sequestrate alla Baldinucci di cui non è possibile, dalla lettura della ordinanza, apprezzare il coinvolgimento nella vicenda; sottolinea che la contestazione provvisoria aveva riguardo a 100 magliette Dior e non ad altri beni la cui natura contraffatta è meramente asserita e non comprovata; segnala come sia carente la motivazione addotta sulle esigenze probatorie ed il legame con l'addebito; 2.2 violazione di legge con riferimento al difetto di competenza territoriale della Procura della Repubblica di Torino ed omessa motivazione in ordine ai profili di necessità ed urgenza per la adozione del provvedimento da parte del PM non competente territorialmente: rileva che il delitto di ricettazione è a consumazione istantanea sicché, non essendo noto il luogo di ricezione della merce di provenienza delittuosa, avrebbero dovuto trovare applicazione i criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. con competenza della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e la necessità di specifica motivazione delle ragioni di urgenza che avevano giustificato l'intervento di una Procura diversa;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 rilevando la manifesta infondatezza del ricorso e concludendo per la sua inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Le impugnazioni del Picone e della Baldinucci sono inammissibili perché articolate su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. Il motivo di natura processuale è manifestamente infondato.

La questione della (in)competenza era stata sollevata di fronte al Tribunale del Riesame che ne dato atto affermando, però, che il difensore non aveva svolto "... una puntuale eccezione sul punto ..." essendosi limitato ad evidenziare "... come possa escludersi, sin da ora, la competenza territoriale del Tribunale di Torino in ordine al delitto di ricettazione attualmente in contestazione, circostanza che avrebbe dovuto indurre il PM presso questa AG ad esplicitare nel decreto specifiche e concrete ragioni legittimanti il potere di intervento di cui si discute".

Il Tribunale ha deciso sul punto sostenendo, per un verso, che si tratta di questione non rilevante in questa sede e, dall'altro, che non sussiste alcun obbligo di motivazione "rafforzata" per il PM che intenda procedere ad atti di indagine e, in particolare, al sequestro probatorio, salvo verificare la sua incompetenza.Tanto premesso, il collegio ribadisce il principio, già più volte affermato dalle decisioni che hanno espressamente (non è il caso delle decisioni richiamate dalla difesa anche in sede di discussione) affrontato il problema, secondo cui, in tema di sequestro probatorio, non rileva l'incompetenza del pubblico ministero in quanto la competenza dell'organo requirente in fase di indagini preliminari costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo che assume rilievo giuridico soltanto nei rapporti tra uffici del pubblico ministero e non inficia la validità degli atti compiuti dal PM dichiarato "incompetente" (cfr., con una ampia e condivisibile ricostruzione sistematica, Sez. 6, Sentenza n. 9989 del 19/01/2018, Lillo ed altri, Rv. 272536; conf., già, Sez. 3, Sentenza n. 2791 del 29/10/1998, Rv. 212499, Lotetuso in cui la Corte aveva chiarito che in tema di sequestro probatorio non può farsi valere l'incompetenza del pubblico ministero che lo ha disposto o convalidato, in quanto questa è disciplinata solo per l'organo giurisdizionale e che nella fase delle indagini preliminari la competenza costituisce un mero criterio di organizzazione di lavoro, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero; cfr., anche, Sez. 3, Sentenza n. 41071 del 20/09/2007, Rv. 237929, Gallo; Sez. 3, Sentenza n. 2835 del 03/11/1998, Rv. 212493, Regano; Sez. 6, Sentenza n. 21265 del 15/12/2011, Bianco ed altri, Rv. 252851).

D'altra parte, le stesse SS.UU. avevano anni addietro ribadito che il conflitto di competenza è configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei "casi analoghi" previsti dall'art. 28 cod. proc. pen..

Ne deriva, dunque, che non vi è alcun obbligo di motivazione "suppletiva" o "rafforzata" per il PM "incompetente" al fine di giustificare il proprio intervento cautelare in luogo di quello che, in ipotesi, sarebbe quello territorialmente competente; tanto più che nella fase delle indagini e, in particolare, in quella spesso ancora embrionale in cui si colloca il sequestro probatorio (o, ancor più, la convalida del sequestro probatorio eseguito dalla PG), si è in presenza di una contestazione del tutto provvisoria, fluida e suscettibile di essere corretta, completata, integrata, dalle risultanze della attività investigativa ivi comprese, per l'appunto, quelle che potrebbero emergere proprio dalle perquisizioni e dai sequestri disposti.

2. Il primo motivo è anch'esso manifestamente infondato: il Tribunale ha accennato all'origine dell'indagine che era partita dalla sottrazione di 1277 capi di abbigliamento marca [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] da una stireria; un operatore del settore, tale Asghar, attivato dal titolare della [OSCURATO:PERSONA], era stato contattato da tale "Lino" (con cui, in passato, il medesimo Ashgar aveva acquisto delle borse Gucci e, nell'occasione, era stato contattato da "Tendaggi e scarpe" di [OSCURATO:PERSONA], e di cui era stata acquisita la utenza cellulare così da poter essere identificato proprio in [OSCURATO:PERSONA]) che gli aveva proposto in vendita 600 t-shirt marca [OSCURATO:PERSONA] di cui aveva inviato le foto dalle quali era risultato che i capi erano proprio (tra) quelli di proprietà della [OSCURATO:PERSONA].

L'Ashgar aveva perciò interrotto ogni interlocuzione con il "Lino" ma aveva riferito di esser stato numerose volte contattato con messaggi inviati da quest'ultimo anche con un numero di telefono diverso (risultato riconducibile a sua volta alla Baldinucci) e minacciato di morte con un messaggio vocale "wathsapp".

Il PM, perciò, aveva emesso un decreto di perquisizione e sequestro con riguardo a capi di abbigliamento marca Dior, ad altri capi o accessori di illecita provenienza, a telefoni e dispositivi elettronici e informatici, alla documentazione contabile ed extracontabile; materiale di cui aveva disposto la apprensione al fine di "... accertare i fatti che riguardano il procedimento penale, in quanto occorre acquisire la merce in possesso degli indagati, in modo da verificarne la provenienza e la genuinità, appurando la regolarità dell'acquisito e ricostruendo - altresì - modalità, luoghi e tempi della ricezione dei capi di abbigliamento provento di delitto" (cfr., pag. 2 del decreto).

Presso l'abitazione del Picone erano state rinvenute e sequestrate tre magliette [OSCURATO:PERSONA] risultate tra quelle di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] ed un telefono cellulare; nel locale commerciale alcune scarpe e 9 borse Gucci, prodotti a loro volta giudicati contraffatti.

Il Tribunale, a fronte del ricorso per riesame con cui era stato chiesto l'annullamento del provvedimento di sequestro limitatamente all'ablazione del cellulare e dei beni rinvenuti presso il locale commerciale diversi dalle tre magliette Dior, ha giudicato sussistente il "fumus" del delitto contestato in forza della incolpazione provvisoria sostenendo che gli elementi acquisiti consentivano la formulazione di una diagnosi di fondatezza della "notitia criminis" escludendo il carattere meramente esplorativo della iniziativa del PM anche per quanto concerne gli oggetti di cui alle lett. b) e c).

Si tratta di una considerazione assolutamente corretta atteso che il telefono cellulare era stato lo strumento attraverso il quale il Picone avrebbe tentato di collocare i capi Dior e minacciato il denunciante e, presumibilmente, con il quale erano intervenuti i contatti finalizzati all'acquisto dei capi di derivazione truffaldina.Quanto agli altri beni, ha segnalato che essi afferiscono ad una attività "imprenditoriale" dedita al commercio di oggetti di dubbia autenticità come di illecita provenienza erano i capi marca Dior.

Il provvedimento, perciò, risulta sorretto da una motivazione che non può di certo ritenersi meramente apparente e che, invece, dà pienamente conto del vincolo pertinenziale che lega gli oggetti appresi rispetto alla condotta penalmente rilevante provvisoriamente ascritta gli indagati, nel pieno rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Sez.

U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc.

Botticelli, Rv. 273548, Sez.

2. Sentenza n. 51200 del 29/10/2019, Rv. 278229, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso).

D'altra parte, non è consentito in questa sede proporre censure attinenti alla congruità o illogicità della motivazione in quanto il ricorso per cassazione in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso, come noto, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 6, 10.1.2013 n. 6.589, Gabriele, sulla scia tracciata da Cass.

SS.UU., 29.5.2008 n. 25.932, Ivanov).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nata ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Torino del 17-19.5.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dei ricorrenti, che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Torino, decidendo sulla istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso di PM ed avente ad oggetto 1277 capi di abbigliamento marca [OSCURATO:PERSONA] precedente sottratti mediante condotta truffaldina e sostituzione di persona presso una stireria ove erano stati recapitati dalla società [OSCURATO:PERSONA], proprietaria; 2. ricorrono per cassazione il Picone e la Baldinucci lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione: rilevano che il provvedimento del Tribunale di Torino, dopo aver dato correttamente contezza delle doglianze articolate con l'istanza di riesame, non ne ha tratto le relative conseguenze che avrebbero dovuto portare all'annullamento del decreto con riguardo al telefono cellulare ed alle borse sequestrate alla Baldinucci di cui non è possibile, dalla lettura della ordinanza, apprezzare il coinvolgimento nella vicenda; sottolinea che la contestazione provvisoria aveva riguardo a 100 magliette Dior e non ad altri beni la cui natura contraffatta è meramente asserita e non comprovata; segnala come sia carente la motivazione addotta sulle esigenze probatorie ed il legame con l'addebito; 2.2 violazione di legge con riferimento al difetto di competenza territoriale della Procura della Repubblica di Torino ed omessa motivazione in ordine ai profili di necessità ed urgenza per la adozione del provvedimento da parte del PM non competente territorialmente: rileva che il delitto di ricettazione è a consumazione istantanea sicché, non essendo noto il luogo di ricezione della merce di provenienza delittuosa, avrebbero dovuto trovare applicazione i criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. con competenza della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e la necessità di specifica motivazione delle ragioni di urgenza che avevano giustificato l'intervento di una Procura diversa; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 rilevando la manifesta infondatezza del ricorso e concludendo per la sua inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Le impugnazioni del Picone e della Baldinucci sono inammissibili perché articolate su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Il motivo di natura processuale è manifestamente infondato. La questione della (in)competenza era stata sollevata di fronte al Tribunale del Riesame che ne dato atto affermando, però, che il difensore non aveva svolto "... una puntuale eccezione sul punto ..." essendosi limitato ad evidenziare "... come possa escludersi, sin da ora, la competenza territoriale del Tribunale di Torino in ordine al delitto di ricettazione attualmente in contestazione, circostanza che avrebbe dovuto indurre il PM presso questa AG ad esplicitare nel decreto specifiche e concrete ragioni legittimanti il potere di intervento di cui si discute". Il Tribunale ha deciso sul punto sostenendo, per un verso, che si tratta di questione non rilevante in questa sede e, dall'altro, che non sussiste alcun obbligo di motivazione "rafforzata" per il PM che intenda procedere ad atti di indagine e, in particolare, al sequestro probatorio, salvo verificare la sua incompetenza.Tanto premesso, il collegio ribadisce il principio, già più volte affermato dalle decisioni che hanno espressamente (non è il caso delle decisioni richiamate dalla difesa anche in sede di discussione) affrontato il problema, secondo cui, in tema di sequestro probatorio, non rileva l'incompetenza del pubblico ministero in quanto la competenza dell'organo requirente in fase di indagini preliminari costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo che assume rilievo giuridico soltanto nei rapporti tra uffici del pubblico ministero e non inficia la validità degli atti compiuti dal PM dichiarato "incompetente" (cfr., con una ampia e condivisibile ricostruzione sistematica, Sez. 6, Sentenza n. 9989 del 19/01/2018, Lillo ed altri, Rv. 272536; conf., già, Sez. 3, Sentenza n. 2791 del 29/10/1998, Rv. 212499, Lotetuso in cui la Corte aveva chiarito che in tema di sequestro probatorio non può farsi valere l'incompetenza del pubblico ministero che lo ha disposto o convalidato, in quanto questa è disciplinata solo per l'organo giurisdizionale e che nella fase delle indagini preliminari la competenza costituisce un mero criterio di organizzazione di lavoro, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero; cfr., anche, Sez. 3, Sentenza n. 41071 del 20/09/2007, Rv. 237929, Gallo; Sez. 3, Sentenza n. 2835 del 03/11/1998, Rv. 212493, Regano; Sez. 6, Sentenza n. 21265 del 15/12/2011, Bianco ed altri, Rv. 252851). D'altra parte, le stesse SS.UU. avevano anni addietro ribadito che il conflitto di competenza è configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei "casi analoghi" previsti dall'art. 28 cod. proc. pen.. Ne deriva, dunque, che non vi è alcun obbligo di motivazione "suppletiva" o "rafforzata" per il PM "incompetente" al fine di giustificare il proprio intervento cautelare in luogo di quello che, in ipotesi, sarebbe quello territorialmente competente; tanto più che nella fase delle indagini e, in particolare, in quella spesso ancora embrionale in cui si colloca il sequestro probatorio (o, ancor più, la convalida del sequestro probatorio eseguito dalla PG), si è in presenza di una contestazione del tutto provvisoria, fluida e suscettibile di essere corretta, completata, integrata, dalle risultanze della attività investigativa ivi comprese, per l'appunto, quelle che potrebbero emergere proprio dalle perquisizioni e dai sequestri disposti. 2. Il primo motivo è anch'esso manifestamente infondato: il Tribunale ha accennato all'origine dell'indagine che era partita dalla sottrazione di 1277 capi di abbigliamento marca [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] da una stireria; un operatore del settore, tale Asghar, attivato dal titolare della [OSCURATO:PERSONA], era stato contattato da tale "Lino" (con cui, in passato, il medesimo Ashgar aveva acquisto delle borse Gucci e, nell'occasione, era stato contattato da "Tendaggi e scarpe" di [OSCURATO:PERSONA], e di cui era stata acquisita la utenza cellulare così da poter essere identificato proprio in [OSCURATO:PERSONA]) che gli aveva proposto in vendita 600 t-shirt marca [OSCURATO:PERSONA] di cui aveva inviato le foto dalle quali era risultato che i capi erano proprio (tra) quelli di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]. L'Ashgar aveva perciò interrotto ogni interlocuzione con il "Lino" ma aveva riferito di esser stato numerose volte contattato con messaggi inviati da quest'ultimo anche con un numero di telefono diverso (risultato riconducibile a sua volta alla Baldinucci) e minacciato di morte con un messaggio vocale "wathsapp". Il PM, perciò, aveva emesso un decreto di perquisizione e sequestro con riguardo a capi di abbigliamento marca Dior, ad altri capi o accessori di illecita provenienza, a telefoni e dispositivi elettronici e informatici, alla documentazione contabile ed extracontabile; materiale di cui aveva disposto la apprensione al fine di "... accertare i fatti che riguardano il procedimento penale, in quanto occorre acquisire la merce in possesso degli indagati, in modo da verificarne la provenienza e la genuinità, appurando la regolarità dell'acquisito e ricostruendo - altresì - modalità, luoghi e tempi della ricezione dei capi di abbigliamento provento di delitto" (cfr., pag. 2 del decreto). Presso l'abitazione del Picone erano state rinvenute e sequestrate tre magliette [OSCURATO:PERSONA] risultate tra quelle di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] ed un telefono cellulare; nel locale commerciale alcune scarpe e 9 borse Gucci, prodotti a loro volta giudicati contraffatti. Il Tribunale, a fronte del ricorso per riesame con cui era stato chiesto l'annullamento del provvedimento di sequestro limitatamente all'ablazione del cellulare e dei beni rinvenuti presso il locale commerciale diversi dalle tre magliette Dior, ha giudicato sussistente il "fumus" del delitto contestato in forza della incolpazione provvisoria sostenendo che gli elementi acquisiti consentivano la formulazione di una diagnosi di fondatezza della "notitia criminis" escludendo il carattere meramente esplorativo della iniziativa del PM anche per quanto concerne gli oggetti di cui alle lett. b) e c). Si tratta di una considerazione assolutamente corretta atteso che il telefono cellulare era stato lo strumento attraverso il quale il Picone avrebbe tentato di collocare i capi Dior e minacciato il denunciante e, presumibilmente, con il quale erano intervenuti i contatti finalizzati all'acquisto dei capi di derivazione truffaldina.Quanto agli altri beni, ha segnalato che essi afferiscono ad una attività "imprenditoriale" dedita al commercio di oggetti di dubbia autenticità come di illecita provenienza erano i capi marca Dior. Il provvedimento, perciò, risulta sorretto da una motivazione che non può di certo ritenersi meramente apparente e che, invece, dà pienamente conto del vincolo pertinenziale che lega gli oggetti appresi rispetto alla condotta penalmente rilevante provvisoriamente ascritta gli indagati, nel pieno rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Sez. U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. Botticelli, Rv. 273548, Sez. 2. Sentenza n. 51200 del 29/10/2019, Rv. 278229, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso). D'altra parte, non è consentito in questa sede proporre censure attinenti alla congruità o illogicità della motivazione in quanto il ricorso per cassazione in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso, come noto, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 6, 10.1.2013 n. 6.589, Gabriele, sulla scia tracciata da Cass. SS.UU., 29.5.2008 n. 25.932, Ivanov). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
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