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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25894/2026

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TO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di detenzione, al fine di metterle in circolazione, di n. 3 banconote da euro 50,00 contraffatte; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per quanto concerne il profilo attinente alla sussistenza del dolo specifico del reato di cui all'art. 455 cod. pen., è versato in fatto e si risolve nel prospettare una diversa valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova, che non trovano alcun aggancio nelle risultanze processuali; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per non aver la sentenza impugnata ritenuto sussistente nel caso in esame l'ipotesi del falso grossolano, è generico e non si confronta con l'incedere argomentativo della sentenza avversata; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge per quanto concerne il profilo relativo alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, i quali avrebbero dovuto essere qualificati come rientranti nel paradigma del reato di cui all'art. 457 c.p., dal momento che [OSCURATO:PERSONA] ha agito in buona fede, ignorando che all'interno della busta sigillata vi fossero tre banconote false, è, parimenti, generico, perché la diversa qualificazione invocata passa attraverso una differente ricostruzione in fatto che non emerge dalle sentenze di merito; Considerato che il quarto motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per aver la sentenza impugnata non concesso le circostanze attenuanti generiche, sulla base dell'unico precedente penale esistente a carico dell'imputato, senza valutare i numerosi elementi positivi sussistenti a favore del ricorrente, tra cui il suo comportamento processuale, l'atteggiamento assolutamente collaborativo al momento del controllo, la sua condizione di padre e lavoratore e l'essersi sottoposto ad esame, è inedito, in quanto manca il relativo motivo di appello;Rilevato che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di danaro di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di detenzione, al fine di metterle in circolazione, di n. 3 banconote da euro 50,00 contraffatte; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per quanto concerne il profilo attinente alla sussistenza del dolo specifico del reato di cui all'art. 455 cod. pen., è versato in fatto e si risolve nel prospettare una diversa valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova, che non trovano alcun aggancio nelle risultanze processuali; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per non aver la sentenza impugnata ritenuto sussistente nel caso in esame l'ipotesi del falso grossolano, è generico e non si confronta con l'incedere argomentativo della sentenza avversata; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge per quanto concerne il profilo relativo alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, i quali avrebbero dovuto essere qualificati come rientranti nel paradigma del reato di cui all'art. 457 c.p., dal momento che [OSCURATO:PERSONA] ha agito in buona fede, ignorando che all'interno della busta sigillata vi fossero tre banconote false, è, parimenti, generico, perché la diversa qualificazione invocata passa attraverso una differente ricostruzione in fatto che non emerge dalle sentenze di merito; Considerato che il quarto motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per aver la sentenza impugnata non concesso le circostanze attenuanti generiche, sulla base dell'unico precedente penale esistente a carico dell'imputato, senza valutare i numerosi elementi positivi sussistenti a favore del ricorrente, tra cui il suo comportamento processuale, l'atteggiamento assolutamente collaborativo al momento del controllo, la sua condizione di padre e lavoratore e l'essersi sottoposto ad esame, è inedito, in quanto manca il relativo motivo di appello;Rilevato che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di danaro di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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