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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17236/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 710-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 137, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3806/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 00710 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -2- Rilevato che: 1.. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 447 c.p.c., convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento della propria pretesa espose di aver già convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex articolo 447 bis c.p.c., ove aveva dedotto di aver stipulato un contratto di comodato gratuito ad uso civile abitazione relativo al medesimo immobile di via delle Puglie 23 in Roma, con durata da111.4.2009 al 31.03.2010, chiedendo la restituzione dell'immobile per scadenza del termine insieme a risarcimento del danno per illegittima occupazione, e che il giudizio si era concluso con il rigetto della domanda per mancanza di prova circa la durata del contratto.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7225 dell'8 aprile 2015, in accoglimento del ricorso, dichiarò risolto il contratto di comodato precario intervenuto tra le parti avente ad oggetto l'immobile di proprietà di ,(2.1 [OSCURATO:PERSONA], condannando la Riolo, alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, nonché al pagamento di una somma pari ad € 13.500,00 a titolo di indennità di occupazione a far data dalla domanda giudiziaria.

Il Tribunale ritenne che tra le parti si era concluso un contratto di comodato senza termine di durata e che, non avendo la convenuta fornito alcuna prova circa la natura simulata del contratto e stante la richiesta di restituzione ex art. 1810, il contratto medesimo doveva ritenersi risolto con conseguente obbligo di restituzione da parte dell'occupante sine

2. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3806/2020 del 28 luglio 2020 ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.

3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memoria.Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta "contraddittorietà di motivazione in ordine alla inesistenza di un contratto di locazione" nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 13 co. 4 e 5 L. 432/1998 e 3 L. 23/2011. [OSCURATO:PERSONA] deduce la erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che da alcune deposizioni si ricavava essere intervenuto tra le parti un rapporto di locazione nonostante l'apparenza di un contratto di comodato. 4.1 Con il secondo motivo di impugnazione, deducendo l'omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio ed il difetto di motivazione, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato un documento prodotto in sede di impugnazione da cui si ricavava il carattere abusivo dell'immobile con conseguente incidenza sul risarcimento vantato dalla proprietaria dello stesso.

Sostiene altresì che, essendo esistente un rapporto locatizio di fatto, non era configurabile alcun danno.

5. Il primo motivo è inammissibile in quanto incide su un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.

Tra l'altro la Corte d'Appello ha preso in considerazione valorizzandole, tuttavia in senso difforme da quanto sostenuto da controparte, proprio le deposizioni cui quest'ultima si riferisce nel motivo di ricorso (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).

Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

La sentenza con motivazione scevra da qualsivoglia vizio logico-giuridico ha escluso la prova di un rapporto locatizio di fatto.

Tale accertamento non è peraltro scalfito dal precedente primo motivo.

Quanto, poi, - si nota condivisibilmente- al presunto carattere abusivo dell'immobile, occupato dalla signora Riolo la Corte d'Appello ha rilevato trattarsi di eccezione nuova e, come tale, inammissibile perché tardiva.Pertanto, non trova fondamento il motivo della ricorrente dove denuncia l'omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio perché il giudice del merito ha preso in considerazione il documento e lo ha ritenuto tardivo.

In conclusione, si richiede, nella più centrale sostanza del ricorso, una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez.

I, 19/06/2019, n. 16497).

Ciò che rileva in questa sede è che la motivazione non sia viziata da un punto di vista logico e giuridico. 6.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al &P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive:Cass.

Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art, l, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 710-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 137, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3806/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 00710 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- Rilevato che: 1.. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 447 c.p.c., convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della propria pretesa espose di aver già convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex articolo 447 bis c.p.c., ove aveva dedotto di aver stipulato un contratto di comodato gratuito ad uso civile abitazione relativo al medesimo immobile di via delle Puglie 23 in Roma, con durata da111.4.2009 al 31.03.2010, chiedendo la restituzione dell'immobile per scadenza del termine insieme a risarcimento del danno per illegittima occupazione, e che il giudizio si era concluso con il rigetto della domanda per mancanza di prova circa la durata del contratto. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7225 dell'8 aprile 2015, in accoglimento del ricorso, dichiarò risolto il contratto di comodato precario intervenuto tra le parti avente ad oggetto l'immobile di proprietà di ,(2.1 [OSCURATO:PERSONA], condannando la Riolo, alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, nonché al pagamento di una somma pari ad € 13.500,00 a titolo di indennità di occupazione a far data dalla domanda giudiziaria. Il Tribunale ritenne che tra le parti si era concluso un contratto di comodato senza termine di durata e che, non avendo la convenuta fornito alcuna prova circa la natura simulata del contratto e stante la richiesta di restituzione ex art. 1810, il contratto medesimo doveva ritenersi risolto con conseguente obbligo di restituzione da parte dell'occupante sine 2. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3806/2020 del 28 luglio 2020 ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria.Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta "contraddittorietà di motivazione in ordine alla inesistenza di un contratto di locazione" nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 13 co. 4 e 5 L. 432/1998 e 3 L. 23/2011. [OSCURATO:PERSONA] deduce la erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che da alcune deposizioni si ricavava essere intervenuto tra le parti un rapporto di locazione nonostante l'apparenza di un contratto di comodato. 4.1 Con il secondo motivo di impugnazione, deducendo l'omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio ed il difetto di motivazione, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato un documento prodotto in sede di impugnazione da cui si ricavava il carattere abusivo dell'immobile con conseguente incidenza sul risarcimento vantato dalla proprietaria dello stesso. Sostiene altresì che, essendo esistente un rapporto locatizio di fatto, non era configurabile alcun danno. 5. Il primo motivo è inammissibile in quanto incide su un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. Tra l'altro la Corte d'Appello ha preso in considerazione valorizzandole, tuttavia in senso difforme da quanto sostenuto da controparte, proprio le deposizioni cui quest'ultima si riferisce nel motivo di ricorso (cfr. pag. 5 sentenza impugnata). Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. La sentenza con motivazione scevra da qualsivoglia vizio logico-giuridico ha escluso la prova di un rapporto locatizio di fatto. Tale accertamento non è peraltro scalfito dal precedente primo motivo. Quanto, poi, - si nota condivisibilmente- al presunto carattere abusivo dell'immobile, occupato dalla signora Riolo la Corte d'Appello ha rilevato trattarsi di eccezione nuova e, come tale, inammissibile perché tardiva.Pertanto, non trova fondamento il motivo della ricorrente dove denuncia l'omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio perché il giudice del merito ha preso in considerazione il documento e lo ha ritenuto tardivo. In conclusione, si richiede, nella più centrale sostanza del ricorso, una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497). Ciò che rileva in questa sede è che la motivazione non sia viziata da un punto di vista logico e giuridico. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al &P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive:Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art, l, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte
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