CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 29110/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21089-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 21089 sez. ML -ud. 26-05-2022 -2- ROSE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 43/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte dai lavoratori in epigrafe e volte ad accertare che [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato contratti di appalto non genuini a partire dal 1° settembre 2008 con Coop. Tref a r.l. e a seguire con altre società aggiudicatarie degli appalti aventi ad oggetto il servizio di trasporto della corrispondenza, con instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003 e condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate; 2. la Corte, in sintesi, esaminato il materiale istruttorio acquisito al giudizio, ha ritenuto che gli appalti in contesa fossero da ritenere genuini, valutando diversamente dal primo giudice taluni modelli che, secondo la tesi dei lavoratori, dovevano dimostrare che, di fatto, [OSCURATO:PERSONA] eterodirigeva la prestazione di costoro di consegna e ritiro del materiale postale; una volta venuto meno “l’argomento massimamente valorizzato dalle sentenze favorevoli alla tesi della fittizietà dell’appalto”, la Corte è passata ad esaminare l’altra argomentazione spesa in primo grado circa “la formale mancanza della ditta appaltatrice per alcuni giorni compresi tra la cessazione dell’appalto di Ric. 2021 n. 21089 sez. ML -ud. 26-05-2022 -3- TREF (31.8.2010) e l’assunzione dei lavoratori presso la subentrante ITALCOOP’99 (6.9.2010)”; ha quindi considerato che, “a fronte di questo elemento presuntivo, ve ne sono altri di segno opposto”, tra cui “la complessa documentata vicenda dal ‘passaggio’ da TREF, cooperativa in difficoltà finanziarie, alla cooperativa subentrante”, la mancanza di elementi “circa la modifica, in quei 3-4 giorni, delle modalità esecutive del servizio, ed in particolare dell'ingerenza di personale dipendente di Poste nel dettare loro specifiche modalità di lavoro diverse che non fossero quelle contenute nei ‘famosi’ MPT”, la mancanza di elementi di concreta modifica della prestazione resa dei lavoratori appellati in tali 3 4 giorni, dovendo considerarsi “presumibile che il servizio era stato eseguito con la medesima organizzazione e tramite i medesimi referenti interni”, la mancanza di allegazione e prova da parte dei lavoratori in ordine al “fatto costitutivo del diritto a diventare dipendenti delle Poste loro datore di lavoro in quei 3-4 giorni”; 3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con un motivo; ha resistito con controricorso la società; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; i ricorrenti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il motivo denuncia: “violazione dell’art. 2697, 1 ° comma, c.c., in materia di onere della prova, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”; si sostiene che, mancando un formale contratto di lavoro con una ditta appaltatrice dal 1.9.2010 al 5.9.2010, sarebbe stato onere della committente Poste, che aveva continuato a ricevere la prestazione, provare che altri esercitassero i poteri direttivi sui lavoratori della stazione appaltatrice cessata; Ric. 2021 n. 21089 sez. ML -ud. 26-05-2022 -4- 2.il motivo è inammissibile; premesso che la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., esclusivamente nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), nella specie parte ricorrente critica un’argomentazione della sentenza impugnata, a confutazione della pronuncia di primo grado, che, tuttavia, non assume – come ricordato nello storico della lite - valore decisivo nel convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la valutazione della genuinità dell’appalto e, inoltre, nella pronuncia non vi è alcuna inversione degli oneri probatori, esprimendo la Corte veneta una valutazione complessiva di elementi presuntivi di segno contrario rispetto alla circostanza della mancanza di una ditta appaltatrice per qualche giorno, che inevitabilmente si traduce in un apprezzamento di merito esorbitante dal sindacato di legittimità; 3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ric. 2021 n. 21089 sez. ML -ud. 26-05-2022 -5- Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso