CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 24687/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 04/12/2025 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trieste, difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali; letta la memoria scritta trasmessa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 4 dicembre 2025 la Corte di appello di Trieste, in sededi rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., confermava la sentenza del Tribunale di Trieste in data 28 dicembre 2021, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 81, 641 cod. pen. alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e "[OSCURATO:PERSONA] asd" con previsione di provvisionali. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando due motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod proc. pen. 2.1. Si deduce, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 641 cod. pen. con riferimento agli artt. 43 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello non si uniformava al principio di diritto espresso con la sentenza rescindente della Cassazione, continuando a porre l'attenzione su dati idonei a conclamare unicamente lo stato di difficoltà dell'impresa e il successivo inadempimento, senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni difensive tese a dimostrare l'assenza del dolo al momento dell'assunzione delle obbligazioni di cui al capo di imputazione. 2.2. Si deduce, con il secondo motivo, erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Il ricorrente nutriva ragionevoli aspettative circa il prosieguo dell'attività della Seleco, sostanziantisi nei cospicui investimenti effettuati attingendo ad una provvista di oltre quattro milioni di euro. Inoltre, non negava o celava le difficoltà finanziarie della società. Ciò avrebbe dovuto indurre la Corte a riconoscere le circostanze attenuanti generiche o, comunque, ad un più mite trattamento sa nzionatorio. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e hanno inviato requisitoria scritta il Procuratore generale, conclusioni scritte il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e memoria scritta il difensore del ricorrente, concludendo tutti come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 22. In via preliminare, si rileva la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione. Invero, il reato risulta commesso il 28 agosto 2018. Ricade quindi nel regime prescrizionale previsto della legge c.d. Orlando n. 103 del 2017 (v. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01; Corte cost. n. 38 del 2026). Nel caso in esame, però, la prima sentenza di appello in data 11 settembre 2024 è stata annullata con rinvio dalla Cassazione (Sez. 5, n. 16948 del 04/04/2025, non mass.) in punto di responsabilità penale, poiché la Corte ha rilevato un vizio di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello si è pronunciata di nuovo con la sentenza impugnata in data 4 dicembre 2025. Secondo la Cassazione, in tema di prescrizione, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019, non sono computabili i periodi di sospensione di cui all'art. 159, secondo comma, cod. pen., nel testo formulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, qualora la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio la sentenza di condanna, con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'imputato, giusto il disposto dell'art. 159, comma terzo, cod. pen. (Sez. 5, n. 7697 del 21/01/2026, Rv. 289513-01). Pertanto, nel caso di specie non si può tenere conto dei periodi di sospensione ex lege Orlando riferibili alla sentenza di primo grado e alla prima sentenza di appello. Non risultando altri periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei è maturato in data 28 febbraio 2026. Non è possibile, peraltro, tenere conto neppure del periodo di sospensione ex lege Orlando riferibile alla seconda sentenza di appello, quella emessa in sede di rinvio, che è sentenza confermativa della responsabilità penale dell'imputato, considerato che l'art. 159, comma 2, n. 2), cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, fa rimando alla sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio. Invero, alla data della pronuncia della sentenza di appello nel giudizio di rinvio (4 dicembre 2025) non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione calcolato in via ordinaria senza i periodi di sospensione ex lege Orlando, termine che, come detto, è maturato in data 28 febbraio 2026, ma tale termine risultava già decorso nel momento in cui, in data 4 marzo 2026, scadeva il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, termine, quest'ultimo, dal quale decorre la predetta sospensione. Al riguardo, secondo la già citata sentenza delle Sezioni Unite Polichetti (n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175-02), la concreta operatività della 3sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore ad un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il "dies a quo" di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso. Ne consegue, quindi, che il termine di prescrizione risulta maturato in data 28 febbraio 2026, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, ma prima della pronuncia di questa Corte. 3. Fatta questa premessa, deve ancora osservarsi che con la sentenza impugnata sono state confermate le statuizioni civili, sicché, considerata la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, è necessario fare applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. 3.1. Come è noto, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, che ha espresso un'interpretazione dell'art. 578 cod. proc. pen. conforme al secondo aspetto del diritto fondamentale alla presunzione di innocenza tutelato dal diritto europeo (convenzionale ed eurounitario), sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite di questa Corte per dirimere il contrasto sorto sulla corretta interpretazione da attribuire alla norma in esame, e, soprattutto, sulla persistente valenza dei principi espressi da Sez. U. Tettamanti (n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273-01). Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale, nel giudizio di appello (ma anche nel giudizio di cassazione) avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U., n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01). In particolare, la Corte, dopo avere ripercorso gli argomenti della sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021, ha ritenuto che non vi fosse incompatibilità tra le due pronunce (Sez. Un. Tettamanti e Corte Cost. n. 182/2021), partendo dal presupposto che "la sentenza interpretativa di rigetto del Giudice delle leggi pone un vincolo negativo di interpretazione [...] nel senso che il giudice a quo non può attribuire alla disposizione di legge la portata esegetica ritenuta non corretta dalla Corte costituzionale, pur restando libero di optare a favore di differenti soluzioni ermeneutiche che, ancorché non coincidenti con quelle della sentenza interpretativa di rigetto, non collidano con norme e principi 4costituzionali". Pertanto, ha proseguito la Corte, "il vincolo negativo posto dalla sentenza n. 182 cit. implica che l'art. 578 cod. proc. pen. non può essere interpretato nel senso che l'accertamento della responsabilità civile da parte del giudice di appello penale, esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, equivalga ad affermazione, sia pur incidenter tantum, di responsabilità penale. La ratio della pronuncia della Consulta è quella di evitare che, attraverso l'esame del fatto imposto dall'art. 578 cod. proc. pen. ai soli fini delle statuizioni sulla responsabilità civile, si giunga ad affermare de facto la responsabilità penale, così violando il principio di presunzione di non colpevolezza. La situazione processuale oggetto della pronuncia della Consulta riguarda il caso in cui « il giudice dell'impugnazione (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione agli effetti civili . Il principio espresso da Sez. U. Tettamanti opera, invece, nel caso in cui non sia venuta meno per il giudice dell'impugnazione penale la cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato. In altre parole, l'esigenza di tutela della presunzione d'innocenza nei rapporti tra proscioglimento in rito dell'accusa penale e potere cognitivo del giudice dell'impugnazione sugli interessi civili non si pone nell'ambito applicativo del principio espresso da Sez. U. Tettamanti, concernente la possibilità per il giudice penale di privilegiare l'assoluzione nel merito dell'accusa penale sulla declaratoria di prescrizione, con parallela revoca delle statuizioni civili". Secondo le Sezioni Unite, "il principio consacrato in Sez. U. Tettamanti, che assicura la più ampia tutela del diritto di difesa, non può ritenersi in contrasto con la tutela della presunzione di innocenza. L'intervento della Consulta pone come punto fermo che alla pronuncia di estinzione del reato ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. non possa accompagnarsi, secondo una lettura convenzionalmente orientata della disposizione, l'affermazione, sia pure incidentale, della responsabilità penale dell'autore del danno. La tesi che fa derivare da tale esegesi il ripudio del principio espresso da Sez. U. Tettamanti finisce per imporre al giudice di appello la mera presa d'atto della causa estintiva. Tale ragionamento incorre, tuttavia, nel paradosso di negare, in virtù del principio di presunta innocenza, la possibilità per il giudice di valutare i presupposti dell'assoluzione nel merito, che rappresenta l'obiettivo primario del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, invece, per le ragioni di non incompatibilità tra la pronuncia della Consulta e quella delle Sezioni Unite in precedenza espresse, il vincolo negativo derivante dall'interprete dalla pronuncia costituzionale non incida sul principio affermato dalla sentenza 5Tettamanti. Tanto più che l'imputato potrebbe avere scelto di non rinunciare alla causa estintiva confidando nel diritto vivente originatosi da tale sentenza e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che vi ha fatto seguito". 3.2. Sollecitata nuovamente la Corte costituzionale a verificare la conformità al diritto europeo (art. 6, paragrafo 2, CEDU; artt. 3 e 4 direttiva 2016/UE/343 e art. 48 CDFUE), in punto di tutela del diritto fondamentale alla presunzione di innocenza, inteso come parametro interposto degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., del "diritto vivente" espresso dalle Sezioni Unite in relazione all'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., alla luce anche delle modifiche nel frattempo intervenute al codice di rito apportate dalla legge n. 134 del 2021 e dal d. Igs. n. 150 del 2022 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), mediante l'inserimento del comma 1 -bis nel corpo dell'art. 578 cod. proc. pen., che disciplina la decisione sugli effetti civili a seguito dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, la Corte ha dichiarato in parte inammissibili (in riferimento all'art. 27, comma 2, Cost.) e in parte non fondate le questioni di legittimità sollevate (vedi sentenza n. 2 del 2026). In estrema sintesi, la Corte costituzionale, superata la prima questione che poneva in comparazione discipline (quella del comma 1 dell'art. 578 cod. proc. pen. con quella del comma 1 -bis della medesima disposizione) ritenute riferibili a situazioni non omogenee, partendo dal presupposto che l'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. delinea un'eccezione alla regola contenuta nell'art. 538 cod. proc. pen., in quanto al proscioglimento dall'accusa penale per prescrizione o amnistia si può unire la condanna al risarcimento del danno, ha affermato, per superare la seconda questione prospettata, come "nella stessa recente sentenza delle Sezioni unite penali n. 36208 del 2024 si è ribadito che il giudice penale dell'impugnazione, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, può assolvere nel merito, anche nel dubbio ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e, quindi, caducare le statuizioni civili, riespandendosi in tale evenienza la regola generale dell'art. 538 cod. proc. pen. Altrimenti, il giudice dell'impugnazione, in forza dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. dichiara estinto il reato per prescrizione (o amnistia), con ciò pronunciando pure sull'esistenza del fatto di reato e sull'insussistenza di esimenti ad esso riferibili", Peraltro, ha proseguito la Corte, "nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice penale non deve perciò più statuire sulla responsabilità penale dell'autore, né rivalutare l'oramai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltanto sull'esistenza e sull'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nel rispetto dei principi propri del diritto alla responsabilità civile per quanto riguarda la valutazione del nesso 6causale e dell'elemento soggettivo. In tale senso, non è imputabile all'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., così come interpretato dal diritto vivente, una lesione del diritto garantito dall'art. 6, paragrafo 2, CEDU, restando in esso distinto e non confondibile il doppio oggetto delle questioni attinenti, rispettivamente, alla valutazione circa l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, e alla decisione ai soli ulteriori effetti del diritto al risarcimento del danno scaturito dal medesimo fatto". All'esito di questo sintetico excursus giurisprudenziale, costituisce vincolo interpretativo dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. il principio di diritto espresso da Sezioni Unite Calpitano del 2024, e ritenuto conforme al diritto europeo dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 2 del 2026, principio che sarà tenuto presente nell'esaminare il ricorso. 4. Passando ad esaminare i motivi di ricorso, occorre premettere che questa Corte aveva annullato con rinvio sul tema della sussistenza dell'elemento soggettivo, ritenuto assorbito il motivo sul trattamento sanzionatorio. In buona sostanza, la Corte aveva, in sede rescindente, ritenuto plausibile la prospettazione difensiva, a mente della quale, fermo restando lo stato di difficoltà economica della società (meglio sarebbe di insolvenza), non risultava provato con certezza il dolo, atteso che era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva investito denaro in sponsorizzazioni con alcune società sportive di rilievo nazionale; aveva proceduto all'acquisto dalla Cina di alcuni container contenenti televisori da assemblare; aveva assunto il [OSCURATO:PERSONA] come contabile non nascondendogli lo stato di difficoltà economica della società, anzi proprio al fine di mettervi mano; aveva stipulato il contratto di sponsorizzazione con la "[OSCURATO:PERSONA] asd" sempre al fine del rilancio della società. Dunque, secondo la sentenza rescindente, non emergerebbe con certezza la prova che al momento della stipula dei contratti oggetto di imputazione (l'assunzione del [OSCURATO:PERSONA] e il contratto di sponsorizzazione con la "[OSCURATO:PERSONA] fugit") il [OSCURATO:PERSONA] non avesse alcuna intenzione di adempiere alle obbligazioni assunte. Secondo la sentenza rescindente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto valorizzare gli elementi di prova, diversi dalle condizioni di difficoltà finanziaria dell'impresa e dal successivo inadempimento, dai quali trarre argomento per ritenere sussistente il dolo iniziale. 5. Ciò detto, il primo motivo è fondato ed è assorbente anche rispetto al secondo motivo, in ogni caso inammissibile, tenuto conto della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, che non consentirebbe comunque di irrogare alcuna pena al ricorrente. 76. Il giudice del rinvio ha rimarcato come la situazione della società Seleco, al momento della contrazione delle obbligazioni oggetto di imputazione, fosse seriamente compromessa. Il teste Giugno, dipendente storico della società, aveva precisato che nel maggio 2018 la Seleco non aveva più un magazzino. Il trasferimento da Milano a Trieste della società era stato programmato nella prospettiva di assemblare i televisori presso il Molo 5 del Porto di Trieste sfruttando gli sgravi doganali per questi prodotti, ma questo progetto moriva sul nascere dato che le Autorità portuali avevano negato il magazzino richiesto in porto. Già dal 2017 la società non aveva portato avanti alcun affare e presentava un indebitamento pari a oltre 8 milioni di euro. Pendevano una cinquantina di decreti ingiuntivi. La società non aveva liquidità, avendo versato le ultime somme in sponsorizzazioni per le società sportive calcio Lazio e Salernitana. In questo contesto, sottolineava la Corte di appello, l'acquisto dei televisori da assemblare dalla Cina, quand'anche fossero giunti come da programma nel mese di settembre 2018 e non nel successivo gennaio 2019, non avrebbe assicurato quella liquidità necessaria per fare fronte alle obbligazioni assunte in data 28 agosto 2018 oggetto di imputazione. Sia questa operazione che quella di sponsorizzazione del marchio Seleco nell'ambito di una regata velica sono state valutate come irrazionali e palesemente inidonee a ripristinare la continuità aziendale, già definitivamente compromessa da un debito che, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, era sei volte maggiore dell'asserito investimento. La Corte di appello concludeva in questo modo: "nel caso di specie non vi è alcuna razionalità nel comportamento dell'imputato, il quale era perfettamente a conoscenza dello stato di grave decozione della propria azienda e, ciononostante, ha sottoscritto le obbligazioni con [OSCURATO:PERSONA] e la società sportiva nella chiara consapevolezza che non le avrebbe mai potute adempiere nel tempo concordato". 7. Tuttavia, l'opposta lettura della vicenda, che si reitera con il ricorso, e che aveva trovato un primo avallo nella sentenza rescindente, rimane sullo sfondo in tutta la sua plausibilità, senza che alcuna valida controargomentazione da parte della sentenza rescissoria ne infici l'assunto ricostruttivo. Nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] assumeva il [OSCURATO:PERSONA] e stipulava il contratto di sponsorizzazione con la "[OSCURATO:PERSONA] fugit" (peraltro, versando anche un cospicuo acconto pari al 40%) aveva già effettuato l'ordine di acquisto dei televisori dalla Cina che dovevano giungere nel settembre del 2018 (ma poi arriveranno a gennaio 82019). Aveva in precedenza avviato sponsorizzazioni costose con le società calcistiche Lazio e Salernitana. Per quanto audaci queste operazioni, non emerge dal comportamento dell'imputato il sicuro proposito di non adempiere le obbligazioni assunte in data 28 agosto 2018, ossia fin dal momento della loro esistenza giuridica (ciò che costituisce l'essenza del dolo del delitto di cui all'art. 641 cod. pen.: v. Sez. 2, n. 6478 del 13/05/1997, Rv. 208230-01). Premesso che la situazione economica disastrosa della Seleco era nota un po' a tutti (dal teste Giugno, storico dipendente, alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che veniva assunto proprio al fine di verificare lo stato dei decreti ingiuntivi, sicché, per quanto il [OSCURATO:PERSONA] potesse rassicurare sul fatto che si trattava di decreti ingiuntivi che sarebbero decaduti nel corso di pochi mesi, tuttavia il [OSCURATO:PERSONA], avendo accesso ai documenti, era nelle condizioni di rendersi conto che si trattava di rassicurazioni prive di senso), non è possibile escludere con certezza che le operazioni di sponsorizzazioni avviate, l'assunzione del contabile [OSCURATO:PERSONA] e la commessa relativa all'acquisto dei container di televisori dalla Cina fossero tutte operazioni finalizzate all'estremo tentativo di cercare di risollevare le sorti dell'azienda. In effetti, sotto il profilo logico, non sembra attribuibile altro significato razionale a tali operazioni. Sotto questo aspetto, anche il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], che cercava di temporeggiare con il [OSCURATO:PERSONA] e con il titolare della "[OSCURATO:PERSONA] fugit" con riguardo all'adempimento delle obbligazioni contratte, può trovare una ragionevole spiegazione nell'attesa di ottenere un po' di liquidità dall'arrivo e dalla conseguente vendita dei televisori., provenienti dalla Cina. In conclusione, la Corte di appello, giudice del rinvio, ha fondato la sua decisione, in ordine alla ritenuta prova dell'elemento psicologico, ancora una volta sulle condizioni di difficoltà finanziaria dell'impresa e sul successivo inadempimento, in tale modo non allineandosi al principio di diritto postole da questa Corte in sede rescindente. 8. Il ricorso merita, pertanto, accoglimento e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, quantomeno ai sensi dell'art. 530 comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato, con conseguente revoca delle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la se P.Q.MCosì deciso il 9 giugno 2026 [OSCURATO:PERSONA] is [OSCURATO:PERSONA] 02 LUG 2026 FUNZToDott.ssa • Grent-7.1A IO [OSCURATO:PERSONA]/Ti/lel 10