CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24175/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - con riferimento al primo motivo, v. in particolare pag. 3 della sentenza, sulla natura di strumento di punta e da taglio del coltello rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, e sui motivi per cui lo stesso non può essere considerato un mero oggetto atto ad offendere, motivazione che non viene attaccata in ricorso ove si continua a sostenere la tesi del coltello multiuso destinato ad usi pacifici su cui il giudice del merito ha espressamente preso posizione; - con riferimento al secondo motivo, v. in particolare pag. 4 della sentenza, su lunghezza del coltello e sussistenza di precedenti penali come motivi ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., motivazione che viene solo parzialmente attaccata in ricorso con il riferimento alla vetustà dei precedenti, mentre sulla offensività del coltello si continua a sostenere la tesi del coltello multiuso destinato ad usi pacifici su cui il giudice del merito ha espressamente preso posizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 a