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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 23095/2023

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l numer o 29484 del ruolo generale dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale redatta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via XX settembre, n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, al largo Orazi e Curiazi, n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]: Revocatoria fallimentare- Rimesse bancarie revocabili-Criteri di determinazione.RG n29484/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore -controricorrente- per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Catania , depositata in data28 giugno 2018; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 31 maggio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Fatti di causa Emerge dal la sentenza impugnata che [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 19.3.2007, era titolare presso [OSCURATO:SOCIETA]. di un c/c ordinario, al quale erano imputati gli importi di due conti anticipi su fatture, tutti chiusi in sofferenza il 31 gennaio 2007, nonché di un secondo c/c ordinario, aperto il 28 marzo 2006, sul quale fu girocontato da quello chiuso a sofferenza l’importo di euro 650.000, derivantedall’escussione di un pegno a garanzia della linea di credito per gli anticipi su fatture.

La società, inoltre, dopo aver accreditato quell’importo sul secondo c/c, nella stessa data, il 6 ottobre 2006, aveva operato quattro giroconti sui conti anticipi fatture, l’esposizione debitoria dei quali era passata, rispettivamente, da € 630.000,00 a € 157.000,00 e da € 615.000,00 a € 500.000,00. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. , per il profilo ancora d’interesse, propose quindi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] azione revocatoria delle rimesse derivanti dalle operazioni di giroconto dal c/c ordinario aiconti anticipi, ottenendo dal tribunale la dichiarazione d’inefficacia per il complessivo importo di € 610.000,00 , oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 28 giugno 2018, ha parzialmente accolto l’appello proposto della banca contro la decisione, in base alla considerazione che al momento in cui erano state eseguite le operazioni di giroconto dal conto corrente ordinario ai due conti anticipi la società aveva un’esposizione debitoria pari a euro 1.245.000,00, ma vantava due line e di credito per un complessivo importo di euro 930.000; di modo che i versamenti di RG n29484/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore euro 610.000 scaturenti dalle quattro operazioni di giroconto in realtà avevano assolto funzione solutoria soltanto per l’importo di € 315.000,00, mentre per la parte restante avevano reintegrato la provvista.

Ha quindi ravvisato irequisiti di consistenza e durevolezza delle operazioni, che rappresentavano un terzo dell’importo concesso a credito, e, per un verso, avevano determina to la consistente riduzione, in termini quantitativi, del debito maturato dalla società, e, per altro verso, avevano prodotto un risultato che aveva conservato i propri effetti, favorevoli alla banca, sino alla chiusura dei rapport i, che non avevano più avut o significative movimentazioni.

A tanto il giudice d’appello ha aggiunto che la banca, che ne era onerata, non aveva fornito la prova dell’esatto ammontare della differenza tra la massima esposizione debitoria della società correntista nei suoi confronti e l’ammontare residuo alla data del fallimento.

Contro questa sentenza il Fallimento propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivoe illustra con memoria, cui la banca replica con controricorso, pure corredato di memoria.

Motivi della decisione 1.- Co n l’ unico motivo di ricorso il F allimento lamenta la violazione dell’art. 67, comma 2, lett. b), l. fall., là dove la corte d’appello, nel ritenere revocabili i soli versamenti di natura solutoria, perché eccedenti i limiti dell’affidamento, ha trascurato che per effetto della riforma disposta dal d.l. n. 35/05, come convertito, non è più applicabile la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: quel che conta è verificare se le rimesse abbiano determinato l’effettivo rientro dell’esposizione debitoria.

Il motivo è fondato. 1.1.-Questa Corte (Cass. n. 277/19) ha sul punto stabilito che l'art. 67, comma 2, lett. b), del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla RG n29484/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore l. n. 80 del 2005, e applicabile nel caso in esame), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che essa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo ai parametri della consistenza e della durevolezza.

L'accertamento, peraltro,non può essere surrogato dalla sola quantificazione della differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'importo di esse alla data di apertura del concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3 (nel testo novellato dal cit. d.l. n. 35 del 2005 e modificato, da ultimo, dalla l. n. 169 del 2008), giacché quest'ultima disposizione indica solo il limite massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire. 2.- L'irrilevanza della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie scaturisce dall ’ indicazione normativa, prevista dalla lett.b ) del comma 3 dell'art. 67 l. fall., della «esposizione debitoria», la quale designa una situazione ben diversa e più ampia di quella riconducibile al debito liquido ed esigibile, compatibile sia col conto scopert o, sia con quello semplicemente passivo.

Posto che tra i «rapporti continuativi e reiterati» contemplati dall'art. 70 l. fall. vanno ricompresi anche quelli di conto corrente bancario, le rimesse si traducono in accreditamenti, idonei a produrre la diminuzione dell'esposizione debitoria del fallito nei confrontidella banca.

Rilevanza precipua è quindi assegnata al parametro della durevolezza dell’esposizione debitoria, che comporta la necessità di apprezzare gli effetti prodotti, nel tempo, dalla rimessa operata dal fallito; pertanto , qualora quell'effetto non sia durevole, la revocabilità della rimessa è da escludere. 2.1.- La novella ha quindi posto rimedio alla dissonanza che, in base al sistema previgente, si produceva al cospetto di pagamenti RG n29484/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore operati dal correntista a fronte di una esposizione che si collocava al di sotto della linea di credito accordata, e non seguiti, in tutto o in parte, da successivi riutilizzi della somma fino alla chiusura del conto.

Non ha più rilevanza, come invece ha mostrato di ritenere la corte d’appello con la sentenza impugnata, che il versamento sia affluito, o non, su di un conto affidato (oppure sia stato eseguito, o non, in presenza di uno sconfinamento del correntista): ciò che rileva è verificare in concreto, se si sia prodotta, o non, la neutralizzazione degli effetti delle rimess e in ragione di successive operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente (quali, ad esempio, i prelievi, i bonifici in favore di terzi, l'incasso, da parte di questi ultimi, di assegni tratti dal correntista in loro favore). 3.- Il che acquista particolare significato nel caso in esame, posto che il giudice d’appello espone che «Ciò che è certo è che dopo i versamenti del 6.10.2006 il rapporto di conto corrente non ha più avuta una significativa movimentazione sino al passaggio in sofferenza (al 31.1.2007) e che anche i due conti anticipi dopo i versamenti di cui è causa sono stati movimentati per la chiusura a saldo dei rapporti».

Per conseguenza il conto corrente non ha più, nel la sostanza , svolto il servizio di cassa al quale per propria natura è deputato : ancorché come durevole, si può addirittura prospettare la definitività del rientro dall’esposizione, di là dai movimenti, per quanto non significativi, ai quali si accenna in sentenza , senza ulteriori specificazioni. 4.- Il motivo va quindi accolt o e la sentenza cassata per il profilo corrispondente, con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione,che si atterrà al principio enunciato e regolerà anche le spesedel giudizio di legittimità.

Per questi motivi RG n29484/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l numer o 29484 del ruolo generale dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale redatta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via XX settembre, n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, al largo Orazi e Curiazi, n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]: Revocatoria fallimentare- Rimesse bancarie revocabili-Criteri di determinazione.RG n29484/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore -controricorrente- per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Catania , depositata in data28 giugno 2018; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 31 maggio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dal la sentenza impugnata che [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 19.3.2007, era titolare presso [OSCURATO:SOCIETA]. di un c/c ordinario, al quale erano imputati gli importi di due conti anticipi su fatture, tutti chiusi in sofferenza il 31 gennaio 2007, nonché di un secondo c/c ordinario, aperto il 28 marzo 2006, sul quale fu girocontato da quello chiuso a sofferenza l’importo di euro 650.000, derivantedall’escussione di un pegno a garanzia della linea di credito per gli anticipi su fatture. La società, inoltre, dopo aver accreditato quell’importo sul secondo c/c, nella stessa data, il 6 ottobre 2006, aveva operato quattro giroconti sui conti anticipi fatture, l’esposizione debitoria dei quali era passata, rispettivamente, da € 630.000,00 a € 157.000,00 e da € 615.000,00 a € 500.000,00. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. , per il profilo ancora d’interesse, propose quindi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] azione revocatoria delle rimesse derivanti dalle operazioni di giroconto dal c/c ordinario aiconti anticipi, ottenendo dal tribunale la dichiarazione d’inefficacia per il complessivo importo di € 610.000,00 , oltre interessi dalla domanda al soddisfo. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 28 giugno 2018, ha parzialmente accolto l’appello proposto della banca contro la decisione, in base alla considerazione che al momento in cui erano state eseguite le operazioni di giroconto dal conto corrente ordinario ai due conti anticipi la società aveva un’esposizione debitoria pari a euro 1.245.000,00, ma vantava due line e di credito per un complessivo importo di euro 930.000; di modo che i versamenti di RG n29484/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore euro 610.000 scaturenti dalle quattro operazioni di giroconto in realtà avevano assolto funzione solutoria soltanto per l’importo di € 315.000,00, mentre per la parte restante avevano reintegrato la provvista. Ha quindi ravvisato irequisiti di consistenza e durevolezza delle operazioni, che rappresentavano un terzo dell’importo concesso a credito, e, per un verso, avevano determina to la consistente riduzione, in termini quantitativi, del debito maturato dalla società, e, per altro verso, avevano prodotto un risultato che aveva conservato i propri effetti, favorevoli alla banca, sino alla chiusura dei rapport i, che non avevano più avut o significative movimentazioni. A tanto il giudice d’appello ha aggiunto che la banca, che ne era onerata, non aveva fornito la prova dell’esatto ammontare della differenza tra la massima esposizione debitoria della società correntista nei suoi confronti e l’ammontare residuo alla data del fallimento. Contro questa sentenza il Fallimento propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivoe illustra con memoria, cui la banca replica con controricorso, pure corredato di memoria. Motivi della decisione 1.- Co n l’ unico motivo di ricorso il F allimento lamenta la violazione dell’art. 67, comma 2, lett. b), l. fall., là dove la corte d’appello, nel ritenere revocabili i soli versamenti di natura solutoria, perché eccedenti i limiti dell’affidamento, ha trascurato che per effetto della riforma disposta dal d.l. n. 35/05, come convertito, non è più applicabile la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: quel che conta è verificare se le rimesse abbiano determinato l’effettivo rientro dell’esposizione debitoria. Il motivo è fondato. 1.1.-Questa Corte (Cass. n. 277/19) ha sul punto stabilito che l'art. 67, comma 2, lett. b), del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla RG n29484/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore l. n. 80 del 2005, e applicabile nel caso in esame), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che essa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo ai parametri della consistenza e della durevolezza. L'accertamento, peraltro,non può essere surrogato dalla sola quantificazione della differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'importo di esse alla data di apertura del concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3 (nel testo novellato dal cit. d.l. n. 35 del 2005 e modificato, da ultimo, dalla l. n. 169 del 2008), giacché quest'ultima disposizione indica solo il limite massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire. 2.- L'irrilevanza della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie scaturisce dall ’ indicazione normativa, prevista dalla lett.b ) del comma 3 dell'art. 67 l. fall., della «esposizione debitoria», la quale designa una situazione ben diversa e più ampia di quella riconducibile al debito liquido ed esigibile, compatibile sia col conto scopert o, sia con quello semplicemente passivo. Posto che tra i «rapporti continuativi e reiterati» contemplati dall'art. 70 l. fall. vanno ricompresi anche quelli di conto corrente bancario, le rimesse si traducono in accreditamenti, idonei a produrre la diminuzione dell'esposizione debitoria del fallito nei confrontidella banca. Rilevanza precipua è quindi assegnata al parametro della durevolezza dell’esposizione debitoria, che comporta la necessità di apprezzare gli effetti prodotti, nel tempo, dalla rimessa operata dal fallito; pertanto , qualora quell'effetto non sia durevole, la revocabilità della rimessa è da escludere. 2.1.- La novella ha quindi posto rimedio alla dissonanza che, in base al sistema previgente, si produceva al cospetto di pagamenti RG n29484/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore operati dal correntista a fronte di una esposizione che si collocava al di sotto della linea di credito accordata, e non seguiti, in tutto o in parte, da successivi riutilizzi della somma fino alla chiusura del conto. Non ha più rilevanza, come invece ha mostrato di ritenere la corte d’appello con la sentenza impugnata, che il versamento sia affluito, o non, su di un conto affidato (oppure sia stato eseguito, o non, in presenza di uno sconfinamento del correntista): ciò che rileva è verificare in concreto, se si sia prodotta, o non, la neutralizzazione degli effetti delle rimess e in ragione di successive operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente (quali, ad esempio, i prelievi, i bonifici in favore di terzi, l'incasso, da parte di questi ultimi, di assegni tratti dal correntista in loro favore). 3.- Il che acquista particolare significato nel caso in esame, posto che il giudice d’appello espone che «Ciò che è certo è che dopo i versamenti del 6.10.2006 il rapporto di conto corrente non ha più avuta una significativa movimentazione sino al passaggio in sofferenza (al 31.1.2007) e che anche i due conti anticipi dopo i versamenti di cui è causa sono stati movimentati per la chiusura a saldo dei rapporti». Per conseguenza il conto corrente non ha più, nel la sostanza , svolto il servizio di cassa al quale per propria natura è deputato : ancorché come durevole, si può addirittura prospettare la definitività del rientro dall’esposizione, di là dai movimenti, per quanto non significativi, ai quali si accenna in sentenza , senza ulteriori specificazioni. 4.- Il motivo va quindi accolt o e la sentenza cassata per il profilo corrispondente, con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione,che si atterrà al principio enunciato e regolerà anche le spesedel giudizio di legittimità. Per questi motivi RG n29484/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizion
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