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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 20203/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro; avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 14/9/202 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( ME) il 12/190/1974 Visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica con la quale /L è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di truffa aggravata a lui ascritto per estinzione del reato dovuta a remissione di querela.

Osserva il P.G. che il delitto di truffa aggravata ex art 61 n. 7 c.p., a seguito della modifica introdotta dal D.Igs. 36/2018, è rimasto procedibile d'ufficio, pertanto la remissione di querela (con relativa accettazione) non sortirebbe alcun effetto estintivo.

Il ricorso è inammissibile.

Il regime di procedibilità del delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p., che per effetto della novella di cui al D.Igs. 36/2018, non era mutato rimanendo perseguibile a querela in presenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p., per effetto della la modifica conseguente all'introduzione nell'ordinamento dell'art. 2, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 150 del 2022, è cambiato divenendo, ora, procedibile a querela anche nel caso in cui ricorra la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il problema dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen. in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela "va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità (Sez. 2, n. 225 del 08/11/2019, dep. 2019, Razzaq, Rv. 274734).

Il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197; Sez. 3, n.2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188).

La Corte ha, quindi, evidenziato, nel suo massimo consesso, che "la giurisprudenza, piuttosto, non dissimilmente, in questo, dalla dottrina, ha accreditato la querela come istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen." (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01; nello stesso senso Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197-01).

Alla luce di tali principi deve ritenersi che il ricorso del P.G. sia inammissibile.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 22 marzo 2023 Sentenza a motivazione semplificata.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] LUth 3EPOSITATO IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro; avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 14/9/202 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( ME) il 12/190/1974 Visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica con la quale /L è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di truffa aggravata a lui ascritto per estinzione del reato dovuta a remissione di querela. Osserva il P.G. che il delitto di truffa aggravata ex art 61 n. 7 c.p., a seguito della modifica introdotta dal D.Igs. 36/2018, è rimasto procedibile d'ufficio, pertanto la remissione di querela (con relativa accettazione) non sortirebbe alcun effetto estintivo. Il ricorso è inammissibile. Il regime di procedibilità del delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p., che per effetto della novella di cui al D.Igs. 36/2018, non era mutato rimanendo perseguibile a querela in presenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p., per effetto della la modifica conseguente all'introduzione nell'ordinamento dell'art. 2, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 150 del 2022, è cambiato divenendo, ora, procedibile a querela anche nel caso in cui ricorra la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il problema dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen. in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela "va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità (Sez. 2, n. 225 del 08/11/2019, dep. 2019, Razzaq, Rv. 274734). Il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197; Sez. 3, n.2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188). La Corte ha, quindi, evidenziato, nel suo massimo consesso, che "la giurisprudenza, piuttosto, non dissimilmente, in questo, dalla dottrina, ha accreditato la querela come istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen." (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01; nello stesso senso Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197-01). Alla luce di tali principi deve ritenersi che il ricorso del P.G. sia inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 22 marzo 2023 Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] LUth 3EPOSITATO IN
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