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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 33251/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 8 luglio 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., rideterminando la pena; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si censura l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., è conclamatamente generico, posto che l'aggravante in questione era già stata esclusa dal giudice di primo grado; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 8 luglio 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., rideterminando la pena; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si censura l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., è conclamatamente generico, posto che l'aggravante in questione era già stata esclusa dal giudice di primo grado; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere