CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19412/2026
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indirizzo di postaelettronica del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, pec:carloamoruso@ordineavvocatiroma.org-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca,Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in personadei rispettivi Ministri rappresentati e difesi “ope legis” dall'AvvocaturaGenerale dello Stato pec: [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 943/2023 depositatail 07/02/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 17711/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 19412/2026Data pubblicazione 12/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma,il 05/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]LINA RUBINO