CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41466/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Terza Sezione di questa Corte di precedente ordinanza emessa dallo stesso Tribunale, con ordinanza del 15 luglio 2025, ha rigettato la richiesta di revoca dell' ordine di demolizione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Napoli- sezione distaccata di Afragola, divenuta irrevocabile il 24 luglio 2000. Con il provvedimento impugnato, il Giudice dell'esecuzione, alla luce dell'istruttoria compiuta, ha rilevato che non si era in presenza di un provvedimento amministrativo incompatibile con l'ordine dídemolizione, né di un ordine di sospensione in attesa di un imminente rilascio di sanatoria. 2. Avverso l' ordinanza reiettiva della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione< ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto violazione di legge ed in specie dell' art. 623 (rectius 627) cod. proc. pen. per non avere l'ordinanza impugnata, in ossequio al dictum della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, accertato la compatibilità dell'ordine di demolizione adottato dall'ufficio inquirente con il titolo abilitativo emesso in sanatoria; dell'art. 666 cod. proc. pen., per la mancata notifica al ricorrente dell'avviso di fissazione dell'udienza. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione. Il difensore osserva: - che tre istanze di condono erano esitate in tre permessi di costruire in sanatoria, rilasciati il 19 marzo 2015, in relazione ai lavori effettuati negli appartamenti del primo piano (int. 2 e int. 3) e in uno degli appartamenti del secondo piano (int. 5); - che la quarta istanza di condono, avente n. di protocollo 4311, presentata da [OSCURATO:PERSONA] il 28 febbraio 1995 riguardava il locale ad uso / deposito ubicato al piano terra e l' altra unità innm' ()biliare ubicata al secondo piano (int. 4). A seguito della notifica della improcedibilità dell'istanza di condono, [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato detto provvedimento davanti al Tar, lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che gli interventi edilizi (-LA ,;,;n ic globalmente considerati guperavanoll limite di cubatura previsto dalla legge n. _— 724/1994, senza considerare che il rilascio di distinti permessi in sanatoria valeva a dimostrare come tali interventq) fossero distinti in quanto afferenti, appunto, a diverse unità immobiliari. Se il soggetto istante fosse stato messo in condizioni di interloquire e spiegare che la superficie del piano terra poteva essere cumulata con la superficie del secondo piano solo per un quarto, essendo pertinenza dell'intero edificio composto da quattro appartamenti, anche la quarta istanza di condono sarebbe stata accolta. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice dell'esecuzione motivato in ordine al rilievo per cui, nel caso di specie, vi era stato un tacito rilascio del permesso di costruire in sanatoria per effetto del c.d. silenzio-assenso. Il difensore osserva che il giudice assegnatario di uno dei procedimenti, poi riuniti, aveva demandato all' ufficio tecnico del comune di Arzano di chiarire l'eventuale sussistenza di un condono tacito e che i tecnici, in risposta alla richiesta, si erano limitati ad affermare che l'istanza di condono n.4311 non era assentibile. In tesi difensiva/ nel caso in esame, per effetto della presentazione della domanda di permesso di costruire in sanatoria corredata dal pagamento degli oneri previsti dalla legge e dell'oblazione, il titolo sarebbe stato rilasciato in maniera tacita. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere, nel complesso, rigettato. 2. Si deve in premessa dare atto che l'articolata vicenda processuale ha avuto il seguente iter: (i) con sentenza n. 408/2000 emessa l' 8 giugno 2000, divenuta irrevocabile il 24 luglio 2000, il Tribunale di Napoli- sezione distaccata di Afragola aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. m, lett. c)‘ legge 28 febbraio 1985 n. 47, per avere realizzato, in assenza di prescritta concessione edilizia in zona sismica, lavori abusivi presso un edificio composto da piano terra, primo piano e secondo piano; con tale sentenza l'imputato era stato condannato alla demolizione dell'opera abusiva; (li) a seguito della notifica della ingiunzione a demolire, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto, in data 17 ottobre 2014, incidente di esecuzione con richiesta di revoca dell'ordine di demolizione. In particolare, aveva evidenziato che sull'immobile pendevano tre richieste di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, presentate rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (figlia di [OSCURATO:PERSONA]) e che all'atto della presentazione della impugnazione tali istanze non erano state ancora definite dall'autorità competente ed erano b_9- , pendenti. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16 luglio 2019, aveva rigettato l'istanza di revoca. La Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, adita da [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione per vizio di motivazione; nelle more del ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione, accolta dal giudice adito; (iii) nel giudizio di rinvio, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento dell'8 giugno 2021, aveva fissato udienza in camera di consiglio per l'acquisizione della sentenza della Corte di cassazione e della documentazione relativa alla pratica di condono; (iv) in data 30 maggio 2022, risultando pendenti due distinti procedimenti di esecuzione avverso la medesima ordinanza di demolizione, gli stessi erano stati riuniti davanti ad un unico giudice; (v) all'udienza del 28 ottobre 2024, il giudice dell'esecuzione aveva disposto l'acquisizione del parere dell'ufficio tecnico comunale sulla domanda di condono n. 4311 del 28 febbraio 1995 ancora pendente, essendo emerso che il fabbricato era stato oggetto di quattro distinte domande di condono presentate da tre soggetti diversi e che erano stati rilasciati, il 19 marzo 2015, i permessi di costruire in sanatoria n. 3/2015, n. 4/2015 e n. 5/2015 in relazione a tre delle quattro domande. L'ufficio tecnico aveva precisato: che la quarta domanda di condono presentata da [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere accolta, in quanto il limite volumetrico di 750 mc previsto dalla legge n. 724/1994 era stato superato; che nelle more, in data 12 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato una SCIA con riferimenttai lavori di cui alla pratica di condono n. 4311 e successiva comunicazione di fine lavori. L'ufficio urbanistica del Comune di Arzano aveva, indi, trasmesso all'autorità giudiziaria comunicazione di improcedibilità della pratica di condono edilizio ancora pendente. 3. Ciò precisato, deve preliminarmente esaminarsi la censura di carattere processuale formulata con il primo di ricorso, con cui si è eccepita la mancata notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza. La doglianza è manifestamente infondata, in quanto dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Rv.220092), emerge che l'avviso del rinvio del procedimento, una volta avvenuta la riunione delle due distinte procedure aventi il medesimo oggetto, all'udienza del 31 marzo 2025 è stato regolarmente notificato a mani della moglie convivente del ricorrente in data 20 dicembre 2024, tanto che nel verbale di udienza [OSCURATO:PERSONA] era stato indicato "libero avvisato assente". 4.Le restanti censure, formulate nello stesso primo motivo, nonché nel secondo e terzo motivo, tutte attinenti al merito del rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, possono essere trattate unitariamente e sono nel complesso infondate. 4.1.In primo luogo, quanto alla violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., si osserva che la Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente aveva demandato al giudice del rinvio il compimento delle necessarie verifiche e, dunque, di attività istruttoria "diretta ad accertare la legittimità delle decisioni amministrative finali e della definizione della pratica di condono". Il giudice del rinvio si è uniformato a tale dictum e, acquisendo informazioni presso l'ufficio tecnico del Comune di Arzano, ha esaminato la documentazione inerente alla pratica di condono. Sotto tale profilo la doglianzak secondo cui l'ordinanza impugnata avrebbe eluso il mandato della sentenza di annullamento, oltre che generica e avversativa, è manifestamentelnfondata. 4.2. Nel merito, il percorso argomentativo seguito nell'ordinanza impugnata sfugge alle censure articola ite dal ricorrente. Il giudice dell'esecuzione, muovendo dal rilievo che la revoca dell'ordine di demolizione previsto nella sentenza irrevocabile di condanna per reati edilizi è consentita solo in presenza di determinazioni dell' autorità o della giurisdizione amministrativa incompatibili con l'abbattimento del manufatto, ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile che tale provvedimento sarà emanato, ha concluso che nel caso di specie non si versasse in nessuna di tali ipotesi e che l'ingiunzione di demolizione non fosse incompatibile con gli atti amministrativi adottati. Il giudice ha rilevato che una delle quattro istanze di condono relative all'intervento edilizio per il quale era stata pronunciata condanna, ovvero quella avente n. di protocollo 4311, presentata da [OSCURATO:PERSONA] non era stata accolta ed era stata dichiarata improcedibile in ragione del superamento dei limiti di volumetria previsti dall'art. 39 delle legge n. 724/1994, superamento non suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita dopo lo spirare del termine per la presentazione della domanda di condono. Il giudice, indi, ha rilevato che il limite di 750 mc non è aggirabile tramite presentazione di istanze di condono separate e deve essere interpretato nel senso che, nei casi in cui all'interno di un unico compendio sia possibile individuare abusi ontologicamente diversi, è possibile per essi presentare distinte istanze di condono, mentre in tutti gli altri casi resta fermo che dovranno essere le plurime istanze, sommate assieme, a non superare i 750 mc.Il principio affermato è conforme al consolidato orientamento per cui non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, "disarticolandole", quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, si da costituire una costruzione unica (Sez. 4, n. 10017 del 03/03/2021, Rv. 280700; Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Rv. 263639; Sez. 3, n. 33796 del 23/6/2005, Rv. 232481; Sez. 3, n. 10550 del 2/7/1998, Rv. 211856). A fronte di tali argomentazioni, parte ricorrente non ha operato un effettivo confronto con le ragioni della decisione, ma si è limitata a contestare, in maniera apodittica e avversativa, che l'intervento edilizio realizzato in un'unica palazzina appartenente alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] fosse unitario, senza addurre elementi a sostegno di tale assunto. 4.3. Quanto alla censura per cui, nel caso in esame, per effetto della presentazione della domanda di condono corredata dalla prescritta documentazione e dl pagamento dell'oblazione si sarebbe verificato il c.d. silenzio assenso, è sufficiente ribadire che il silenzio-assenso, ai fini della condonabilità dell'opera abusivamente realizzata, si forma a condizione che vi sia rispondenza della domanda di condono edilizio ai requisiti previsti dalla legge per il prodursi dell'effetto sanante (Sez. 3, n. 727 del 25/10/2022, dep. 2023, Rv. 284055 - 01; Sez. 3, n. 764 del 02/12/2010, dep. 2011, Rv. 249308 - 01). Nel caso di specie, l'intervento, come detto, eccedeva i limiti di volumetria previsti dell'art. 39 della legge n. 724/1994, sicché il silenzio non avrebbe potuto formarsi. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M