CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 29388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNO, Sezione per il riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame, con ordinanza resa in data 7 febbraio 2022 ha confermato l'ordinanza con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'imputazione provvisoria del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e di una molteplicità di reati di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990. 2. Avverso l'ordinanza cautelare propone ricorso l'indagato, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, articolato in più profili. 3. Con il primo fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, in ordine alla ritenuta sussistenza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio contestato. Lamenta l'assenza di apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, priva dei requisiti di coerenza e completezza idonei a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito. Nell'esaminare il quadro indiziario posto a fondamento della misura cautelare, infatti, il Tribunale per il riesame omette di confrontarsi con la circostanza che gli atti di indagine, ed in particolare le conversazioni captate, anche a mezzo di spyware, dimostrano che l'attività di [OSCURATO:PERSONA] si è risolta in pochissime ore, dalle 21.30 del giorno 13 gennaio 2020 alle 2,30 del giorno 14 gennaio 2020, mentre il provvedimento gravato non indica da quali altri indizi possa ricavarsi il ruolo del medesimo come partecipe dell'associazione, non potendosi cogliere altrove alcun elemento sintomatico della sua disponibilità in favore del presunto gruppo organizzato. D'altro canto, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato davanti al Tribunale per il riesame chiariscono il tipo di rapporti tenuti con gli altri coindagati, avendo egli riferito di non avere mai collaborato con [OSCURATO:PERSONA] e di essersi trovato, la notte tra il 13 ed il 14 gennaio 2020, in compagnia del coimputato [OSCURATO:PERSONA], perché questi aveva l'auto ma non la patente, mentre lui aveva la patente, ma non l'auto, e quindi aveva approfittato di tale disponibilità. 4. Con il secondo profilo deduce che, esclusa la sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/1990, non configurabile, la sussistenza degli indizi di colpevolezza per i soli reati satellite, non consente di giustificare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Anche perché il ricorrente vanta un solo precedente penale per violazione della legge sugli stupefacenti, risalente al 12 settembre 2018. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1 E' opportuno, preliminarmente, ricordare quanto ripetutamente affermato da questa Corte sui limiti del giudizio di legittimità in tema di misure cautelari personali, ovverosia che quando è denunciato, con ricorso per cassazione il vizio di motivazione "in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza" è consentito "al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276976; in precedenza Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 2.2 La censura introdotta dal ricorrente muove dall'assunto secondo il quale la limitata estensione temporale dei contatti con i sodali, collocabile temporalmente fra la sera del 13 e le prime ore del 14 gennaio 2020, non sarebbe elemento che consente da solo di formare la piattaforma gravemente indiziaria, richiesta dal procedimento cautelare, su cui fondare il giudizio di responsabilità dell'art. 74 d.P.R. 309/1990. 2.3 Ora, l'ordinanza impugnata dedica ampio spazio alla ricostruzione degli indizi sulla base dei quali ritiene sussistente la costituzione e l'operatività dell'associazione dedita al narcotraffico facente capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promotori ed a [OSCURATO:PERSONA], quale organizzatore del sodalizio e collaboratore dei suoi vertici, dai quali riceveva quotidianamente rilevanti quantitativi di cocaina, da distribuire, sia personalmente, che attraverso una rete di pusher, alimentando altresì due piazze di spaccio collocate in due abitazioni. In questo quadro, [OSCURATO:PERSONA] viene considerato uno dei distributori, che insieme con [OSCURATO:PERSONA], svolge il turno notturno sulla piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA]. Il coinvolgimento dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria viene tratto, innanzitutto, dall'identificazione del medesimo come utilizzatore di uno dei telefoni denominato 'Giannantonio lavoro notturno' dedicato allo spaccio, in uso anche ad altri pusher dell'organizzazione criminale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), oltre che a [OSCURATO:PERSONA]. Il telefono viene sequestrato in data 11 gennaio 2020, ciò consentendo l'esatta identificazione di [OSCURATO:PERSONA], conosciuto dai clienti con il soprannome Rino. Dalle intercettazioni tramite spyware, inoltre, emerge che il 13 gennaio 2020 [OSCURATO:PERSONA] si recava con [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA], che raccomandava di spegnere il telefono alle ore 7 del mattino. Contribuiscono a formare il compendio indiziario, inoltre, le conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fra il 13 e 14 gennaio 2020, e quella fra quest'ultimo ed [OSCURATO:PERSONA], relative al reperimento ('carico') di sostanza da smerciare, del 10 gennaio 2020, dimostrative del collegamento fra l'indagato e gli appartenenti al sodalizio. 2.4 Il Tribunale del riesame compone, dunque, la tela indiziaria relativa alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, facendo riferimento non solo ai singoli episodi di spaccio ricadenti nella notte fra il 13 ed 14 gennaio 2020, ma ad una rete di interlocuzioni e consultazioni fra [OSCURATO:PERSONA] ed uno vertici del sodalizio, oltre che con l'organizzatore dell'attività di spaccio. 2.5 Si tratta, alloraL sedè-1 di verificare se effettivamente possa affermarsi la logicità e la congruità della motivazione in relazione alla corrispondenza fra gli elementi accertati e la fattispecie di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990, sotto il profilo della ricorrenza degli indici dell'espansione dell'intento criminoso al programma del sodalizio, elemento distintivo del reato associativo. Con riferimento alla lettura della disposizione di cui all'art. 74, comma 2^ del d.p.r. 309/1990, la soluzione del problema posto dall'impugnante va ricercata nel confronto con la copiosa giurisprudenza di questa Corte relativa alla sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato. Sotto il primo profilo è stato anche ultimamente ribadito l'orientamento secondo il quale il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione (cfr. "In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione. (Conf. sent. n. 1346 del 2016, non mass.)". (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015 - dep. 14/01/2016, Policastri, Rv. 26589001; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand e altri, Rv. 25780001). La ragione sottostante siffatta interpretazione- che limita sino ad escluderla la necessità di partecipazione al reato-fine -(cfr. in questo senso "In materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione." (Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015 - dep. 08/03/2016, Venere, Rv. 26671001) - risiede nella classificazione del reato, come reato di mera condotta, consistente nella compenetrazione nel sodalizio orientato alla realizzazione di un programma criminoso e nella dimostrata disponibilità al perseguimento del fine comune, anche tramite la realizzazione di reati-fine. Sicché la partecipazione ai reati fine finisce per essere elemento sintomatico della disponibilità, intesa come appartenenza associativa, ma non ne integra l'elemento oggettivo. La particolarità della condotta di partecipazione sta, infatti, nella sua impermeabilità alla consumazione del reato fine (cfr. di nuovo Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015), tanto che di questo, o meglio di questi, risponde solo chi vi abbia materialmente o moralmente contribuito causalmente, proprio come accade nell'ipotesi di mero concorso di persone nel reato, restando esclusi coloro che condividono il generale programma dell'organizzazione e contribuiscono al suo sviluppo, laddove non personalmente coinvolti. Sotto il profilo soggettivo, invece, ciò che connota il reato associativo è proprio l'apporto individuale apprezzabile, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita: requisito questo, ampiamente motivato dal Tribunale per il riesame, anche in termini temporali, nonostante la ridotta durata delle intercettazioni, attraverso l'esame di conversazioni da cui viene tratto positivo riscontro degli accordi per la predisposizione di efficaci modalità che assicuraNno il compimento dei reati fine direttamente attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] (consegna dello stupefacente da spacciare, utilizzo di un telefono dedicato appartenente all'associazione) così dimostrando un solido programma futuro e comune, non limitato agli episodi contestati. Proprio a questo proposito può assumersi che, in generale, l'adesione al programma associativo può prescindere dall'effettiva prova della duratura appartenenza al sodalizio criminale, essendo sufficiente, da un lato, la dimostrazione della sua condivisione per un tempo apprezzabile e dall'altro, la prospettiva soggettiva di durevole intraneità all'organizzazione. Sicché è sufficiente, come nel caso di specie, anche l'osservazione di un breve periodo di contatti fra i compartecipi, quando dimostrino sia l'oggettiva sussistenza di una collaborazione stabile nella programmazione criminale, che la soggettiva volontà di condividere il progetto per un tempo apprezzabile. 2.5 La motivazione, dunque, regge alle critiche esposte con il ricorso, perché si muove proprio dai principi enunciati da questa Corte di legittimità, individuando, al di là della commissione dei singoli reati fine, l'adesione di [OSCURATO:PERSONA] al programma dell'associazione criminale attraverso la continuità dell'interlocuzione con i suoi componenti e l'inserimento del suo contributo nell'articolata attività di spaccio, nella quale egli appare stabilmente inserito. 3. Non diversamente, deve considerarsi manifestamente infondato il secondo profilo sollevato dal ricorrente che, peraltro, appare svolto in modo condizionato all'esclusione del reato associativo, Si rammenti, infatti, che qualora si versi nelle ipotesi di cui all'art. 275, comma 3^, cod. proc. pen., e cioè di presunzione di pericolosità sociale, desunta dalla natura dei reati oggetto dell'imputazione, vige la presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 57580 del 14/09/2017, P.M. in proc. Lupia, Rv. 272435). E parimenti che "In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura" (Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015 - dep. 07/06/2016, P.M. in proc. Marzoli, Rv. 267341). 3.1 La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., dunque, accompagna la misura non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi -anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del complessivo quadro che ha dato origine alla misura- possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva. 3.2 Qui la pretesa è quella di vincere la presunzione relativa di pericolosità ed adeguatezza della misura della custodia in carcere, con l'assenza di un significativo curriculum criminale pregresso. Il che appare opzione del tutto avulsa dal significato della norma, essendo fondata su una circostanza inconferente in relazione allo scioglimento unilaterale del vincolo associativo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so