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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18751/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG yvv. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione di donne africane, reati dai quali è stato definitivamente assolto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.

Deduce l'insussistenza dell'elemento della colpa grave, atteso che l'interessato è stato assolto, per cui l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto verificare se i fatti così come accertati fossero in concreto idonei a giustificare l'applicazione della misura cautelare.

La Corte territoriale non ha spiegato in che modo sia stato determinante per il giudice della cautela appurare l'esistenza di un rapporto di breve convivenza con la promotrice del sodalizio per giustificare la misura detentiva, a fronte di dichiarazioni delle persone offese che sin da subito avevano escluso il coinvolgimento del ricorrente nel gruppo criminale.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso.

5. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria scritta con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessato.

È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria.

Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201.

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801).3.

Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all'istituto della riparazione.

La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del ricorrente, pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente in maniera decisiva all'emissione della misura cautelare.

Allo scopo, sono state valorizzate le risultanze probatorie del processo di cognizione, da cui è emerso il rapporto di convivenza dell'interessato con la promotrice del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA], alias Vivian) e le conversazioni intercettate, da cui era possibile valutare che il richiedente era quantomeno a conoscenza della condizione di assoggettamento e di sfruttamento delle ragazze.

Da tali elementi i giudici della riparazione hanno ragionevolmente desunto come il ricorrente abbia, con colpa grave, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita, trattandosi di situazioni atte a determinare interventi coercitivi dell'Autorità e traendo dalla condotta dell'interessato un atteggiamento di connivenza passiva ostativo al riconoscimento dell'indennizzo.

Sotto questo profilo, la decisione è in linea con l'insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (cfr. Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391 — 01).

Inoltre, va qui ribadito che integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità ad ambienti criminali (cfr. Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B, Rv. 273996-01).

Rimane assorbito il profilo del silenzio tenuto dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, atteso che la ratio decidendi del provvedimento impugnato si fonda essenzialmente sulla riscontrata condotta di contiguità e connivenza del richiedente con ambienti criminali, di per sé ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille.

Così deciso il 7 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG yvv. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione di donne africane, reati dai quali è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Deduce l'insussistenza dell'elemento della colpa grave, atteso che l'interessato è stato assolto, per cui l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto verificare se i fatti così come accertati fossero in concreto idonei a giustificare l'applicazione della misura cautelare. La Corte territoriale non ha spiegato in che modo sia stato determinante per il giudice della cautela appurare l'esistenza di un rapporto di breve convivenza con la promotrice del sodalizio per giustificare la misura detentiva, a fronte di dichiarazioni delle persone offese che sin da subito avevano escluso il coinvolgimento del ricorrente nel gruppo criminale. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. 5. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria scritta con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessato. È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201. La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801).3. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all'istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del ricorrente, pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente in maniera decisiva all'emissione della misura cautelare. Allo scopo, sono state valorizzate le risultanze probatorie del processo di cognizione, da cui è emerso il rapporto di convivenza dell'interessato con la promotrice del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA], alias Vivian) e le conversazioni intercettate, da cui era possibile valutare che il richiedente era quantomeno a conoscenza della condizione di assoggettamento e di sfruttamento delle ragazze. Da tali elementi i giudici della riparazione hanno ragionevolmente desunto come il ricorrente abbia, con colpa grave, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita, trattandosi di situazioni atte a determinare interventi coercitivi dell'Autorità e traendo dalla condotta dell'interessato un atteggiamento di connivenza passiva ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. Sotto questo profilo, la decisione è in linea con l'insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (cfr. Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391 — 01). Inoltre, va qui ribadito che integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità ad ambienti criminali (cfr. Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B, Rv. 273996-01). Rimane assorbito il profilo del silenzio tenuto dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, atteso che la ratio decidendi del provvedimento impugnato si fonda essenzialmente sulla riscontrata condotta di contiguità e connivenza del richiedente con ambienti criminali, di per sé ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille. Così deciso il 7 april
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