CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 09829/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 03/10/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Ritenuto che l'istanza di rimessione del processo appare proposta in violazione dell'art. 46 cod.proc.pen. stante che non risulta notificata alle altre parti 'e comunque prospetta in maniera ' confusa, approssimativa ed apodittica,circostanze tali da non configurare la sussistenza di una grave situazione locale,tale da turbare l'imparzialità dei giudici del processo. rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Consigliere s