CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 34848/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciale posta in calce al ricorso-ricorrente-controS.B. , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] invirtù di procura speciale rilasciata in separato foglio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 872/2024,depositata il 20.6.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.12.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Con il decreto ingiuntivo n. 12/2019 del 10 gennaio 2019, emessodal Tribunale di Massa, la Sig.ra S.B. ingiungeva al Sig. E.S.il pagamento della somma di euro 21.908,23, oltre interessi dal dìdel dovuto al saldo e spese di procedura monitoria, a titolo diOscuramento disposto Numero registro generale 1852/2025Numero sezionale 4295/2025raccolta generale 34848/2025contribuzione per il mantenimento della figlia L.V. , riferite“all’ultimo quinquennio di contribuzione”.[OSCURATO:PERSONA]. E.S. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo (R.G.517/2019), deducendo la inammissibilità del provvedimentomonitorio per difetto dei presupposti ex art. 474 c.p.c., essendo giàpresente un titolo esecutivo, cioè il decreto di omologa dellaseparazione consensuale del Dt_1 . Il Tribunale di Massa, consentenza n. 523/2022, accoglieva l’opposizione e revocava il decretoingiuntivo, ritenendo che detto decreto di omologa costituiva untitolo esecutivo idoneo anche all’iscrizione di ipoteca giudiziale,mentre difettava l’interesse ad agire della sig.ra S.B. perottenere un secondo titolo.Avverso tale decisione, S.B. proponeva appello (R.G.950/2022), deducendo, in particolare, l’erronea declaratoria diinsussistenza dell’interesse ad agire e l’omessa pronuncia sul meritodel credito.La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 872/2024, in parzialeriforma, condannava E.S. a pagare € 20.552,45, oltre interessi,ritenendo possibile ottenere un secondo titolo per quantificazione delcredito.Il ricorrente proponeva ricorso in cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello.Resisteva la controparte, depositando controricorso.Veniva disposta la trattazione in adunanza camerale.Il ricorrente depositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente propone un unico motivo di impugnazione pernullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 474,comma 2, n. 3, c.c. e art. 100 c.p.c. In particolare, il ricorrentesi duole del fatto che la Corte di appello ha ritenuto sussistente2 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 1852/2025Numero sezionale 4295/2025ccolta generale 34848/2025l’interesse ad agire in capo alla Sig.ra S.B. , pur inta pubblicazione 30/12/2025assenza di quell’utilità giuridica che avrebbe legittimato l’exconiuge a munirsi di un secondo titolo con ricorso per decretoingiuntivo, sussistendo un accordo di separazione nel quale eraindicato l’importo dovuto a titolo di contribuzione e sulla basedel quale era iscrivibile ipoteca giudiziale.2. La controricorrente, dopo avere eccepito che il ricorso diE.S. è inammissibile poiché il provvedimentoimpugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conformealla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo diimpugnazione non offre elementi per confermare o mutarel’orientamento della stessa, ha rappresentato che“l’accertamento giudiziale, nel caso di specie, ha avuto, infatti,lo scopo di dare maggiore solidità ad un credito fondato suprestazioni periodiche, stabilite in lire (lire 500.000) esottoposte ad interessi e rivalutazione ISTAT e parzialmenteprescritte, così come opportunamente osservato dalla Corted’Appello di Genova” e che “lo stesso ricorrente ha chiesto invia principale di determinare le partite debito-creditointercorse ed intercorrende tra le parti”.3. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha ritenutoche “non sussistano i limiti indicati dalla Suprema Corte inquanto il titolo esecutivo in oggetto risaliva ad oltre undecennio prima rispetto alla richiesta del decreto ingiuntivo,con decorrenza del termine ex art. 2953 c.c., e riconosceva uncredito costituito da prestazioni periodiche, che la partecreditrice aveva interesse a definire nel loro precisoammontare, tenendo conto della conversione in euro, degliinteressi e della rivalutazione ISTAT. Deve pertanto ritenersisussistente l’interesse ad agire in sede monitoria dell’odiernaappellante al fine di ottenere, a distanza di circa vent’anni dalla3 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 1852/2025Numero sezionale 4295/2025formazione del titolo esecutivo, la conferma del titolo ed ilNumero di raccolta generale 34848/2025riconoscimento dell’esatta quantificazione del credito vDatan ptuabbtloica”z.io ne 30/12/20254. L’unico motivo di impugnazione è fondato. La Suprema Corte,con una recente pronuncia (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 13612del 21.5.2025) ha affermato che “pur non esistendo, nel nostroordinamento, un divieto assoluto di duplicazione dei titoliesecutivi, per lo stesso credito e nei confronti dello stessodebitore, la detta duplicazione deve essere ritenutaammissibile purché l’azione non si sia consumata, ovvero nonvenga violato il principio del ne bis in idem, sussista l’interessead agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del dirittoo del processo (Cass. n. 21768 del 28/08/2019 Rv. 655030 -01)”. Il provvedimento richiamato in detta pronuncia, a suavolta, ha stabilito che “il creditore che sia munito di un titoloesecutivo nei confronti di una società di persone può avereinteresse a dotarsi di un secondo titolo esecutivo nei confrontidei soci illimitatamente responsabili, al fine di poter iscrivereipoteca giudiziale sui beni immobili personali di questi ultimi,non potendo a tal fine avvalersi del titolo ottenuto nei confrontidella società”.In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che in alcuniprecedenti giurisprudenziali la negazione dell'interesse delcreditore a dotarsi di un secondo titolo esecutivo “si è fatto nonin ossequio ad un supposto divieto di duplicazione dei titoliesecutivi, ma in base a princìpi ben diversi: ora affermandoche, consumata l'azione con la formazione di un titoloesecutivo giudiziale, la medesima azione non poteva essereriproposta per conseguirne un secondo (Sez. L, Sentenza n.873 del 28/03/1974, Rv. 368768 - 01; Sez. 3, Sentenza n.6525 del 16/07/1997, Rv. 506051 - 01); ora, invece, negandol'interesse ex art. 100 c.p.c. del creditore titolato ad agire perconseguire un secondo titolo esecutivo, quando quest'ultimo4 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 1852/2025Numero sezionale 4295/2025nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio avrebbe offertoNumero di raccolta generale 34848/2025rispetto al primo (Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 08/0Da9ta/ p1u9bb7lic0az,io ne Data_2Rv. 347002 - 01, con riferimento all'ipotesi della domanda dicondanna specifica proposta dopo che il creditore aveva giàottenuto una condanna generica, provvisoriamente esecutiva;nonché Sez. 1, Sentenza n. 18248 del 10/09/2004, Rv.576964 - 01, la quale ha ritenuto improponibile, per difetto diinteresse ad agire, la domanda di condanna all'adempimentodel credito derivante dall'assegno di mantenimento stabilito insede di separazione consensuale, sul presupposto che ilrelativo decreto di omologazione, a seguito della sentenzadella Corte costituzionale n. 186 del 1988, costituiva di per séun titolo esecutivo in forza del quale era possibile iscrivereipoteca giudiziale). 1.6. I princìpi fissati da questa Corte giànegli anni Sessanta del secolo scorso, e ricordati nei dueparagrafi che precedono, vennero condivisi dalla Cortecostituzionale nella sentenza 31.12.1986 n. 303. In quel casola Corte costituzionale era chiamata a pronunciarsi sullaconformità a Costituzione dell'art. 641, terzo comma, c.p.c.,nel testo risultante dalle modifiche apportate dell'art. 2 dellalegge 10 maggio 1976, n. 385, il quale stabiliva: "nel decreto[ingiuntivo], eccetto per quello emesso sulla base di titoli chehanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, ilgiudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge ilpagamento". La Corte costituzionale ritennecostituzionalmente illegittimo il complemento di limitazione"eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno giàefficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni".Condividendo i dubbi del giudice rimettente, affermò in quelcaso la Corte costituzionale che sarebbe irrazionale accordareal creditore, se già munito di titolo esecutivo, la possibilità diottenere la condanna del debitore alle spese se decidesse di5 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 1852/2025Numero sezionale 4295/2025Numero di raccolta generale 34848/2025dotarsi di un secondo titolo giudiziale introducendo unData pubblicazione Data_2ordinario giudizio di cognizione; e negargliela invece se,essendo già munito di un titolo esecutivo, decidesse di dotarsidi un ulteriore titolo giudiziale depositando un ricorso perdecreto ingiuntivo. Tale decisione conferma, dunque, cheanche nel giudizio della Corte costituzionale non è affattoinibito al creditore già in possesso di un titolo esecutivoprocurarsene un secondo. 1.7. Che al creditore titolato sia,sempre e comunque, inibito munirsi di un ulteriore titoloesecutivo, è principio poi non sostenibile anche dal punto divista dogmatico. E' noto che la dottrina, chiamata a fornire unadefinizione del "titolo esecutivo" dal punto di vista dellastruttura e della funzione, si è divisa da cent'anni, ed è tuttoradivisa: taluni ravvisando l'elemento unificante dei vari titoliesecutivi nel loro contenuto di "accertamento"; altri nella loroqualità di "prova legale"; altri ancora nella loro funzione di"semplificazione della fattispecie", intesa a separare ilcomando precettivo (scilicet, l'efficacia esecutiva)dall'accertamento dei suoi presupposti, in ossequio al principioab executione non est inchoandum; altri ancora hannoaddirittura negato che il "titolo esecutivo" sia un fenotipounitario. Quale, tuttavia, che fosse l'opinione cui si volesseaderire a tal riguardo, nessuna delle soluzioni offerte dalladottrina sarebbe incompatibile con la duplicazione dei titoli:non la teoria dell'accertamento, ben potendo ipotizzarsi chel'accertamento d'una situazione giuridica possa formareoggetto di più negozi o più giudizi; non la teoria della provalegale, dal momento che la prova dei fatti giuridici non soffremai limitazioni quantitative; e nemmeno la teoria dellasemplificazione della fattispecie, dal momento che proprio latotale cesura tra accertamento del diritto e titolo esecutivo,propugnata da tale orientamento, rende teoricamente6 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 1852/2025Numero sezionale 4295/2025inconcepibile qualsiasi accertamento del diritto in sedeNumero di raccolta generale 34848/2025esecutiva, ed irrilevante per converso l'esistenza d'uDnat a( paubltblricoaz)io ne Data_2titolo in sede di cognizione. 1.8. In conclusione, deve negarsiche esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alladuplicazione dei titoli esecutivi (nel senso che "nulla vieti" taleduplicazione, da ultimo, si veda Sez. 5 - , Ordinanza n. 6526del 16/03/2018, Rv. 647490 - 01). Così, ad es., il creditoreche abbia già una cambiale, può in teoria chiedere un decretoingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta delcredito; il creditore che abbia stipulato un contratto per attopubblico può in teoria introdurre un ordinario giudizio dicondanna del debitore adducendo quel contratto come prova.La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondotitolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divietodi duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti daaltri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principiodi consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i qualiimpediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio diaccertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedottoin giudizio; b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), chenon consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore nonpossa trarre alcun vantaggio giuridico concreto; c) il principio(desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso deldiritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223- 01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del15/05/2015 (Rv. 635325 - 01). Così, per restare in tema diricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivoil creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altrodecreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e neiconfronti della medesima persona, perché ha ormai consumatol'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la suadomanda sia impedita da litispendenza o giudicato; non potrà7 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 1852/2025Numero sezionale 4295/2025farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipotecaNumero di raccolta generale 34848/2025giudiziale sui beni della medesima persona, perchéD atan peusbbsliucanzio ne 30/12/2025vantaggio ulteriore ne trarrebbe; non potrà farlo chi, inconsiderazione delle specificità del caso concreto, risulti mossounicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori”. Insenso conforme si è espressa recentissimamente la Corte dicassazione, affermando che “il creditore, ancorché munito diun titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo,non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto diduplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e,cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussistal'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non siariscontrabile abuso del diritto o del processo. (Nella specie, laS.C. ha confermato la decisione di merito, la quale avevaescluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo,avesse uno specifico interesse a duplicare i titoli esecutiviiscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella delprovvedimento monitorio mai portato ad esecuzione e, diconseguenza, aveva ridotto l'importo della cartella dipagamento)” (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 13612 del21.5.2025).5. Ciò detto in linea generale e con riferimento a diversefattispecie concrete, in tema di assegno di mantenimentonell’ambito della separazione o divorzio, la Suprema Corte hastabilito - dopo avere premesso una distinzione tra spesestraordinarie comunque consuete (“Siffatte spese, che nellasostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibiliesigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nel loroverificarsi una connotazione di certezza, anche se nonricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico dimantenimento possono essere richieste, tuttavia, quale parte"non fissa" del primo di cui condividono la natura, in rimborso8 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 1852/2025Numero sezionale 4295/2025dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione inNumero di raccolta generale 34848/2025precetto ed di allegazione in sede esecutiva al tDiattoa lpoub blgicaiàzio ne 30/12/2025ottenuto, senza che, per ciò, insorga !a necessità di fareaccertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distintotitolo, la loro esistenza e quantificazione”) e spesestraordinarie effettivamente tali (“Quanto alle cdd. "spesestraordinarie" intese come categoria residuale edonnicomprensiva (così: Cass. n. 11316 cit., ibidem), che noncondivide delle precedenti il carattere di prevedibilità, questaCorte di cassazione ha poi chiarito che, tali devono intendersiquelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità edimponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli ela cui sussistenza giustifica, per ciò stesso, un accertamentogiudiziale specifico .dietro esercizio di apposita azione”) - che“ Le spese scolastiche e mediche "straordinarie", salvo diversoaccordo tra le parti, si aggiungono all'assegno periodico làdove si tratti di esborsi che si presentino secondo ordinari eprevedibili intervalli temporali e la cui soddisfazione esprima ilgenerale dovere di mantenimento dei figli da parte dei genitori.L'esito di siffatta qualificazione è che l'esborso di quelle spese,autonomo rispetto all'assegno periodico, ma di naturacondivisa, ben può intervenire in forza di elencazione portatain precetto ed allegazione all'originario titolo di previsione daparte del genitore anticipatario, senza necessità, quindi, di unulteriore e distinto titolo di accertamento” (Cass. Sez. 1,ordinanza n. 3835 del 15.2.2021). Conclude la S.C. statuendoche “se può affermarsi il difetto di interesse in capo allaricorrente ad azionare autonoma pretesa al fine di portare adesecuzione le spese anticipate per la figlia - spese precettabilisecondo la procedura che, in origine osservata dalla ricorrente,ha incontrato, in modo incontestato in atti, il veto dell'ufficialegiudizio di Lg_1 —, di certo, poi, non può affermarsi il difetto9 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 1852/2025Numero sezionale 4295/2025del diritto al rimborso che invece c'è e, forte, vive delle indicateNumero di raccolta generale 34848/2025ragioni”. La pronuncia ha trovato conferme nel tempDoat ai npu bablilctarziio ne 30/12/2025provvedimenti dello stesso tenore quali Cass. Sez. 3, sentenzan. 11316 del 23.5.2011 (“Il provvedimento con il quale, insede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatariopaghi, sia pure "pro quota", le spese mediche e scolasticheordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo enon richiede un ulteriore intervento del giudice in sede dicognizione, qualora il genitore creditore possa allegare edocumentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicatinel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge dicontestare l'esistenza del credito per la non riconducibilitàdegli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalitàd'individuazione dei bisogni del minore”) sino ad arrivare allaa Cass. Sez. 3, sentenza n. 22522 del 4.8.2025, secondo laquale “La convenzione di separazione personale dei coniugi,omologata dall'autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito cheil genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spesesostenute dall'altro genitore, subordinatamente all'esistenza diun preventivo accordo relativo ad esse, nonché le spesemediche e scolastiche ordinarie, senza che sia in tal casoprevista alcuna preventiva concertazione, costituisce idoneotitolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento delgiudice in sede di cognizione, purché il genitore creditoreabbia, nel primo caso, conseguito l'accordo con l'altro genitore,ovvero, nel secondo caso, documentato l'effettivasopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativaentità, o, in alternativa, almeno messo a disposizione ladocumentazione necessaria”. Non risulta in contrasto condetta statuizione quanto affermato da Cass. Sez. 6-1,ordinanza n. 4513 del 21.2.2020, secondo la quale “si ritienenecessario l'accertamento giudiziale quando le somme da10 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 1852/2025Numero sezionale 4295/2025Numero di raccolta generale 34848/2025pagare non siano determinate o determinabili in base al titoloData pubblicazione Data_2con un semplice calcolo aritmetico). L'orientamento richiamatodal ricorrente anche in memoria, così massimato: Ilprovvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisceche il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota", lespese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figlicostituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulterioreintervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitorecreditore possa allegare e documentare l'effettivasopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativaentità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenzadel credito per la non riconducibilità degli esborsi a spesenecessarie o per violazione delle modalità d'individuazione deibisogni del minore. (cfr. anche Cass.11316 del 2011) non sipone in contrasto con il primo dal momento che non escludel'accertamento giudiziale a cognizione piena sulla debenza equantificazione delle somme. Ne consegue che deve escludersisia il difetto d'interesse della parte intimata, attrice in primogrado, per la scelta effettuata fin dall'inizio del giudizio diaccertamento del proprio credito, sia il rischio di duplicazionedi titoli esecutivi, comunque evidenziabile nei giudizi diopposizione esecutiva. Dalla giurisprudenza di legittimitàemerge la pluralità di forme di tutela giudiziale rimesse allaparte creditrice a fronte dell'inadempimento del genitoreobbligato, senza escludere la legittimità della scelta quando siritenga necessario un accertamento a cognizione piena afronte delle prevedibili contestazioni di controparte, nellaspecie effettivamente verificatesi”. La sentenza da ultimorichiamata, infatti, pone un problema di conflitto derivantedalla natura di spese come necessarie rispetto ai bisogni delminore, che si collocano oltre rispetto all’ordinariomantenimento.11 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 1852/2025Numero sezionale 4295/2025Numero di raccolta generale 34848/20256. Nel caso di specie, sulla base della giurisprudenza richiamata,Data pubblicazione Data_2soprattutto in relazione alla particolarità del titolo che si formain sede di separazione o divorzile, l’unico motivo diimpugnazione del ricorrente è fondato poiché la pronunciacontestata duplica il titolo esecutivo in assenza di un concretointeresse della odierna controricorrente, la quale, infatti, insede monitoria, fa valere il verbale di separazione consensualemunito di omologa da parte del Tribunale, costituendo titoloesecutivo, e quantifica il credito sulla base dello stesso, senzache a ciò il ricorrente opponga alcunché rispetto all’an, ma solorispetto alla sua quantificazione sulla base di un avvenutoadempimento, quantomeno parziale, sempre tenendopresente l’originario titolo non contestato dalle parti. Laconferma, peraltro, sembra trarsi dalla stessa controricorrenteche manifesta l’interesse a “quantificare il credito nel suoesatto ammontare”, precisando che “per prassi le voci relativealla rivalutazione ISTAT e agli interessi possono essere inseritenell’atto di precetto” ed a ciò sarebbe funzionale il decretoingiuntivo (“L’accertamento giudiziale, nel caso di specie, haavuto, infatti, lo scopo di dare maggiore solidità ad un creditofondato su prestazioni periodiche, stabilite in lire (lire 500.000)e sottoposte ad interessi e rivalutazione ISTAT e parzialmenteprescritte, così come opportunamente osservato dalla Corted’Appello di Genova”). Nulla aggiunge la controricorrenterispetto a quanto già previsto nell’originario titolo costituitodalla omologa del verbale di separazione consensuale, che,peraltro, costituisce anche titolo per la iscrizione di ipotecagiudiziale. Non appare rilevante, in ultimo, la debenza o menodelle somme opposte dall’odierno ricorrente per le speseoperate a favore della figlia ormai maggiorenne, atteso cheeventualmente in sede di opposizione sono suscettibili dicontestazione dette somme, le quali, peraltro, in assenza di12 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 1852/2025Numero sezionale 4295/2025Numero di raccolta generale 34848/2025domanda autonoma, hanno solo una valenza di eccezione, nonData pubblicazione Data_2sufficiente ad integrare l’interesse della odiernacontroricorrente che ha avviato il procedimento monitorio.7. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e, non sussistendoalcun ulteriore accertamento, va dichiarata la inammissibilitàdel ricorso alla tutela monitoria di S.B.8. Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a caricodella controricorrente in virtù della soccombenza, compresequelle di cui all’inibitoria. P.Q.MLa Corte di cassazione accoglie l’unico motivo di impugnazione e,cassando senza rinvio la sentenza impugnata, dichiara lainammissibilità del ricorso alla tutela monitoria di S.B.Condanna S.B. al pagamento delle spese processuali,liquidate, per il giudizio in primo grado in € 2.500,00, per il giudiziodi secondo grado in € 3.000,00 (compresa inibitoria), e per ilpresente giudizio in € 3.000,00, oltre oneri di legge.In caso di diffusione del presente provvedimento dispone laomissione delle generalità e degli altri titoli identificativi a normadell'art. 52 d.lgs. 196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Primasezione civile, il 3.12.2025.Il PresidenteAlberto Giusti13 di 13