CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 marzo 2025
Cassazione n. 33711/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino C/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di convertire in appello il ricorso e trasmettere gli atti alla Corte di appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 marzo 2025 il Tribunale di Torino ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 385 cod. pen., perché non punibile per particolare tenuità dell'offesa. Lv 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo ha censurato la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., non applicabile al caso in esame, tenuto conto delle concrete modalità del fatto contestato e del riconoscimento della causa di non punibilità, da parte della giurisprudenza di legittimità, in fattispecie diverse da quella in disamina. 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato vizi della motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto va convertito in appello. L'art. 569 cod. proc. pen. (ricorso immediato per cassazione) stabilisce al comma 1 che la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione; al comma 3 prevede che la disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo 606, comma 1, lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello. Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare che il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi della motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, P.M.T. c/Alonzi, Rv. 274834 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto vizi della motivazione della sentenza impugnata. Non solo le deduzioni formulate nel secondo motivo, espressamente ricondotte nell'ambito dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., ma anche le considerazioni svolte nel primo motivo, pur riferite in rubrica alla violazione di legge, si incentrano, infatti, nella rivisitazione del percorso argomentativo effettuato dal Tribunale. Ne discende la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio di secondo grado, previa conversione dell'attuale ricorso in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello