CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 09499/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett.a) d.lgs. 152/2006, deducendo, con il primo motivo, estinzione del reato per intervenuta prescrizione e, con il secondo motivo, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. La prima doglianza è manifestamente infondata: risalendo i fatti al 17 maggio 2018, non è decorso il termine prescrizionale, posto che la sentenza di condanna è stata pronunciata il 30/01/2024, prima dello scadere del termine di prescrizione (17/02/2024). Considerato che la seconda doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il funzionario dell'ARPA ha constatato la presenza di rifiuti di varia natura, anche provenienti da lavorazioni edilizie, e non di "rocce e terre da scavo" come assume il ricorrente, che anche dall'esame delle foto si evince la natura di tali rifiuti, trasportati dal Negrelli e riversati su un proprio fondo per riempire le fondamenta di alcune costruzioni. Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consiqliere esten