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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1966

ECLI:EU:C:1966:1
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61965C0002 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 19 gennaio 1966 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , La [OSCURATO:SOCIETA] «[OSCURATO:PERSONA] & Figli», i cui soci sono esclusivamente i quattro fratelli [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento di due decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] del 13 novembre 1964, di cui la prima fissa a 34058 tonnellate, per il periodo 1 o ottobre 1956-30 novembre 1958, la quantità di rottame di acquisto assoggettabile al prelievo di perequazione, mentre la seconda ingiunge alla ricorrente di pagare a tale titolo 55700153 lire.

Il ricorso da essa presentato mette in luce le difficoltà cui può dar luogo, in mancanza di contabilità, l'accertamento d'ufficio basato sul consumo di elettricità.

La società ricorrente produce acciaio avvalendosi di un forno elettrico della capacità di sei/otto tonnellate di carica solida, che ha cominciato a funzionare il 1 o ottobre 1956.

Nei suoi confronti vennero eseguite in loco, dalla Società anonima fiduciaria svizzera, due ispezioni, di cui la prima, avvenuta nel settembre 1958, riguardava il periodo 1 o ottobre 1956-31 dicembre 1957.

Con lettera 6 luglio 1959, la Divisione mercato della C.E.C.A. comunicava alla società un estratto del calcolo effettuato dagli ispettori, prevalentemente in base al consumo di energia elettrica, e dal quale risultava che per il periodo considerato la società aveva omesso di dichiarare circa 1500 tonnellate di rottame.

Si invitava l'impresa [OSCURATO:PERSONA] ad accettare i risultati dell'effettuato accertamento, il che essa fece il 18 luglio successivo.

Nel febbraio 1961 veniva effettuata la seconda ispezione, che prese in esame il periodo 1 o ottobre 1956 -30 novembre 1958, compreso quindi anche lo spazio di tempo che era stato preso in considerazione dall'ispezione precedente.

Vistine i risultati, i servizi della C.E.C.A. comunicavano alla società, l'8 gennaio 1963, che in base all'esame comparativo tra il consumo di energia elettrica e i consumi di rottame d'acquisto dichiarati, questi ultimi apparivano inferiori ai consumi unitari massimi in KWh adottati dall'[OSCURATO:PERSONA] come criterio per i forni elettrici.

A tale lettera, che per la prima volta faceva allusione al parere di una commissione di esperti riunitasi il 13 febbraio 1962 per calcolare il quantitativo di rottame corrispondente a un determinato consumo di energia elettrica nei forni ad arco, tenuto conto delle differenti capacità dei forni stessi, era allegato un calcolo, effettuato su basi diverse da quelle del 1958, dal quale risultava che, per tutto il periodo considerato, erano state dichiarate 10743 tonnellate in meno.

Colgo l'occasione per precisare che la modifica delle basi di calcolo ha determinato un sensibile aumento della differenza rispetto a quella accertata e ammessa in riferimento alla ispezione precedente.

Di conseguenza, l'8 aprile 1963, i servizi della C.E.C.A. invitavano la società a pagare la somma di 55576196 lire, aumentata successivamente a 55700153 lire.

La ditta [OSCURATO:PERSONA] si limitò a rispondere, il 6 maggio successivo, che tale lettera, pur essendo in contraddizione con quanto era stato precedentemente concordato, non era una decisione ai sensi dell'articolo 15 del trattato.

La società rimaneva in attesa di tale decisione per contestare in giudizio un addebito che non era disposta a riconoscere.

Il suo ricorso ha quindi per oggetto le due decisioni emanate dall'[OSCURATO:PERSONA] il 13 novembre 1964.

Nella replica, essa chiede di provare con testimoni alcune circostanze idonee a stabilire l'inesattezza, per quanto la riguarda, dell'accertamento forfettario effettuato dall'[OSCURATO:PERSONA] e fa i nomi di un certo numero di persone, di cui alcune sono alle sue dipendenze, altre invece sono estranee all'impresa.

A fondamento del ricorso la ditta [OSCURATO:PERSONA] invoca tre mezzi i quali, a dire il vero, non sono che tre variazioni sullo stesso tema — il principio e le condizioni dell'accertamento d'ufficio da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] — tanto che è difficile prenderli in considerazione separatamente.

Essa sostiene che l'[OSCURATO:PERSONA] ha violato l'articolo 5 del trattato, a norma del quale le istituzioni della Comunità devono svolgere la loro attività «in stretta cooperazione con gli interessati», perché i calcoli che hanno determinato le decisioni impugnate sono stati effettuati senza dare alla ricorrente concrete possibilità di difesa.

Inoltre, l'articolo 3 della decisione 22-54 del 26 marzo 1954, che ha istituito il consorzio di perequazione del rottame importato, stabilisce che «l'importo dei contributi è calcolato in proporzione ai quantitativi di rottame acquistati»; ora, gli atti contestati accertano il quantitativo che si pretende acquistato in base a calcoli teorici presuntivi che non corrispondono alla realtà.

La società [OSCURATO:PERSONA] non vuole negare la facoltà, attribuita all'[OSCURATO:PERSONA] dall'articolo 2 della decisione 13-58, di procedere a un accertamento d'ufficio «qualora le imprese omettano di dichiarare gli elementi di calcolo dei contributi», ma obietta che, siccome a norma dell'ordinamento italiano essa non è obbligata alla tenuta di libri contabili, «viene a cadere lo stesso presupposto dell'accertamento d'ufficio», sì che l'accertamento dovrebbe fondarsi sui particolari elementi riscontrati dalla stessa Società anonima fiduciaria svizzera durante la sua prima ispezione, il che escluderebbe che l'unico criterio da adottare sia il consumo di energia elettrica.

Ad ogni modo, l'[OSCURATO:PERSONA] non poteva sostituire un primo accertamento già accettato con un altro, che aumenta considerevolmente l'imponibile, senza prima constatare un'alterazione della situazione di fatto.

Non basta, come essa fa nella specie, invocare il parere di «esperti» per adottare nuovi criteri, che meglio rispondono alle esigenze dell'accertamento, tanto più che era già avvenuto un concordato tra le parti per il periodo 1 o ottobre 1956-31 dicembre 1957; concordato che, avendo avuto per oggetto i metodi di accertamento, doveva valere anche per il periodo successivo, in mancanza di effettivi mutamenti nella situazione di fatto.

Infine, invocando lo sviamento di potere e il difetto di motivazione, la ricorrente passa a criticare in modo più preciso i criteri accolti dalle decisioni impugnate, che secondo lei, oltre a essere erronei, non tengono conto delle particolari circostanze in cui si è svolta l'attività dell'impresa: rodaggio del forno — errori tecnici — necessità di addestrare la maestranze, tutti fatti che hanno provocato un basso rendimento per parecchi mesi.

L'argomentazione cosi riassunta ha un valore molto diseguale.

In primo luogo, è certo che se l'articolo 2 della decisione generale 13-58 autorizza l'[OSCURATO:PERSONA] a procedere mediante accertamento d'ufficio qualora le imprèse omettano di dichiarare gli elementi di calcolo dei contributi, il potere così conferitole inerisce allo stesso funzionamento del sistema e deve essere esercitato per tutto il periodo durante il quale questo ha operato.

Se, d'altra parte, l'articolo 5 del trattato impone alle istituzioni di agire in cooperazione con gli interessati, l'[OSCURATO:PERSONA] sottolinea a ragione che tale cooperazione non può avvenire a senso unico, come pure a ragione rimprovera alla società ricorrente di non aver compiuto alcuno sforzo al riguardo.

Invitata, nell'aprile 1963, a pagare la somma che successivamente ha costituito l'oggetto della seconda decisione del 13 novembre 1964, l'impresa [OSCURATO:PERSONA], pur contestando il proprio debito e trincerandosi dietro il fatto che esso non era stato fissato con una vera e propria decisione ai sensi dell'articolo 15 del trattato, non ha specificato i motivi del suo atteggiamento.

Nemmeno una lettera del 29 maggio 1963, con cui l'[OSCURATO:PERSONA] confermava «fino a prova contraria» la propria posizione, l'ha indotta a precisare le particolari caratteristiche inerenti alla sua impresa che dovevano far respingere l'accertamento induttivo quale era stato effettuato.

Infine, la discussione orale vi ha fornito sufficienti elementi in merito al suo rifiuto — di cui non è ora il caso di ricercare le ragioni — di ricevere l'ispettore che l'[OSCURATO:PERSONA] è sempre stata disposta ad inviarle.

Scarso rilievo ha poi il fatto — controverso tra le parti — che la legge italiana imponga o no alle società in nome collettivo l'obbligo di tenere i normali libri contabili.

L'impresa non può seriamente sostenere di essere stata priva anche di una minima organizzazione amministrativa, di una documentazione che ha fatto a meno di comunicare ai servizi dell'[OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultima era quindi legittimata a utilizzare nei suoi confronti, come nei confronti delle altre imprese che si trovassero nella stessa situazione, il metodo dell'accertamento d'ufficio.

A tale scopo essa poteva basarsi sul consumo di energia elettrica, se e in quanto questo fosse il solo elemento a sua disposizione, salva la possibilità per l'impresa di provare l'inesattezza dell'accertamento così effettuato.

È quanto avete ammesso, per fare un esempio, nella causa Barge , 18-62, del 16 dicembre 1963 ( Raccolta , vol.

IX, pag. 525) .

Non mi sembra che tali principi diano adito a molte discussioni.

Più difficile è la questione, che sembra costituire la caratteristica particolare di questa causa, cui dà vita la sostituzione, sempre in tema di accertamento d'ufficio, se non di un criterio a un altro, per lo meno di cifre diverse da quelle precedentemente stabilite per un determinato periodo d'accordo con l'impresa.

I criteri adottati sono, come si vedrà, profondamente diversi.

A quanto risulta dall'allegato alla lettera del 6 luglio 1959, gli ispettori della Società anonima fiduciaria svizzera avevano stabilito che per la produzione di una tonnellata di acciaio liquido venivano consumati 1100KWh, successivamente, avevano fissato un rapporto fra carica totale e produzione di acciaio e poi fra carica di rottame e carica totale.

Ottenuto così il tonnellaggio della carica totale di rottame, ne avevano dedotto il quantitativo di rottame ricevuto, defalcando dalla carica totale le risorse proprie e aggiungendovi l'aumento delle scorte alla fine del periodo considerato.

Il sistema che alla fine risulta seguito e che è stato applicato all'intero periodo di imposizione è molto diverso.

L'[OSCURATO:PERSONA], oltre a ridurre, fondandosi sulla relazione degli esperti già citata, il consumo di energia elettrica per tonnellata da 1100 a 850 KWh, fissa anche a 1015 kg il rapporto tra la messa al mille del rottame di acquisto e la produzione di acciaio liquido o in lingotti.

Anche sotto questo profilo il criterio diventa forfettario ed esclude dal computo sia il rapporto tra il tonnellaggio della carica di rottame e quello della carica totale, sia le risorse proprie, sia la differenza tra le scorte iniziali e quelle finali.

Un simile cambiamento di metodo determina il sorgere di varie questioni.

La società ricorrente lo censura anzitutto invocando il carattere definitivo dell'accertamento precedente da lei stessa accettato e affermando che ciò impedirebbe di rimettere in discussione le cifre stabilite, se non altro per il periodo 1 o ottobre 1956 -31 dicembre 1957.

Essa anzi sostiene che, essendovi stato un accordo anche sul criterio seguito nell'accertamento, tale accordo dovrebbe essere vincolante anche per il periodo successivo, in mancanza di valide ragioni che portino a modificare il criterio inizialmente adottato.

Questa tesi mi sembra difficilmente accettabile, anzitutto per la parte in cui si richiama alla nozione di accordo nell'ambito della perequazione del rottame, che non ha alcun carattere contrattuale.

Il compito dell'[OSCURATO:PERSONA] è quello di gestire il consorzio di perequazione in condizioni tali da escludere qualsiasi discriminazione; il che fa pensare che essa sia autorizzata a rivedere i propri accertamenti e perfino le proprie decisioni anteriori, fino alla chiusura delle operazioni, per motivi legittimi.

È quanto sembra di dover dedurre dalla vostra sentenza Merlini , 108-63, del 21 gennaio 1965 ( Raccolta , vol.

XI, fascicolo 1 o ) .

Ad ogni modo, il semplice fatto che i servizi di tale istituzione abbiano notificato alla società i risultati di un'ispezione e le abbiano chiesto di dichiararsi d'accordo o di presentare le sue eventuali obiezioni, non sarebbe sufficiente a fare di tale lettera una vera e propria decisione vincolante per l'[OSCURATO:PERSONA].

La società, che ha negato qualsiasi valore al documento che l'informava del nuovo accertamento perché privo dei requisiti richiesti dall'articolo 15 del trattato, non può ora pretendere che venga dato maggior peso a quello precedente, anch'esso notificatole dai servizi.

Trattandosi di un accertamento d'ufficio, non mi sembra che si possa rimproverare l'[OSCURATO:PERSONA] per aver cercato di formulare delle regole generali e di perfezionare i propri criteri di accertamento.

Ed è proprio a ciò che mirava il ricorso a una Commissione di esperti, la cui autorità è stata riconosciuta dalle vostre sentenze Barge ( Raccolta , vol.

IX, pag. 552 e vol.

XI, fascicolo 4 o ).

È perfettamente logico chiedere a specialisti qualificati di calcolare il consumo di energia necessario per ottenere una data quantità di acciaio, tenendo conto delle differenti capacità dei forni.

In realtà, il coefficiente stabilito, 850 KWh, si avvicina a quello che possiamo trovare in altre cause, già decise o attualmente in corso di istruzione.

Tuttavia, bisogna fare due osservazioni.

Alla società che, per contestare tale cifra, invoca le particolari difficoltà che ha dovuto superare, l'[OSCURATO:PERSONA] risponde che i periti hanno già tenuto conto di tutti questi elementi nello stabilire il rapporto KWh/tonnellata di acciaio, con un margine sufficientemente ampio per ricomprendere le difficoltà in questione.

Il che, anche se possibile, non è certo; e una cifra forfettaria non può, per definizione, corrispondere a tutte le particolari situazioni concrete.

D'altra parte, come ho rilevato, sembra che l'[OSCURATO:PERSONA] non abbia tenuto conto del rottame di reimpiego e dell'esistenza di scorte, nel fissare in modo forfettario il rapporto tra la messa al mille di rottame d'acquisto e la produzione di acciaio.

Ma la società, pur segnalando questa modifica nel criterio di accertamento, non ne deduce tuttavia alcun argomento particolare.

Quindi, pur ritenendo in via di principio censurabile la decisione dell'[OSCURATO:PERSONA], non èscludo che di fatto possa restare un certo margine di incertezza.

Ma è ciò sufficiente per disporre il supplemento di istruttoria richiesto dalla società [OSCURATO:PERSONA]? Questa vorrebbe provare per testimoni che il rodaggio è durato dall'ottobre 1956 alla fine del 1957, che in questo periodo, e anche dopo, sono stati commessi numerosi errori, che vi sono state difficoltà nell'addestramento e nell'impiego delle maestranze, che altre circostanze, quali per esempio il tipo di materiale impiegato, hanno anch'esse contribuito a determinare un consumo eccessivo di energia elettrica.

Io però ritengo che tale richiesta non debba essere accolta, e ciò per più ragioni.

È noto che la società ha avuto, fino alla vigilia della discussione orale, le più ampie possibilità di fare constatare in loco le particolari circostanze di cui ora intende avvalersi — il che è stato fatto con successo per altre imprese — e che non ha approfittato della facoltà che le veniva offerta.

Ancora adesso essa si limita a fornirvi delle semplici asserzioni sprovviste di qualsiasi principio di prova; e la mancanza assoluta di prove è stata sufficiente, nella causa Barge , 14-64, del 16 febbraio 1965, per farvi rifiutare il supplemento di istruttoria che era stato richiesto.

Infine, mi sembra azzardato tentare di stabilire l'esattezza di fatti così remoti per mezzo di testimonianze di persone che nella maggior parte sono dipendenti dell'impresa.

Concludo quindi chiedendo : — che il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] venga respinto; — e che le spese siano poste a carico della ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61965C0002 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 19 gennaio 1966 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , La [OSCURATO:SOCIETA] «[OSCURATO:PERSONA] & Figli», i cui soci sono esclusivamente i quattro fratelli [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento di due decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] del 13 novembre 1964, di cui la prima fissa a 34058 tonnellate, per il periodo 1 o ottobre 1956-30 novembre 1958, la quantità di rottame di acquisto assoggettabile al prelievo di perequazione, mentre la seconda ingiunge alla ricorrente di pagare a tale titolo 55700153 lire. Il ricorso da essa presentato mette in luce le difficoltà cui può dar luogo, in mancanza di contabilità, l'accertamento d'ufficio basato sul consumo di elettricità. La società ricorrente produce acciaio avvalendosi di un forno elettrico della capacità di sei/otto tonnellate di carica solida, che ha cominciato a funzionare il 1 o ottobre 1956. Nei suoi confronti vennero eseguite in loco, dalla Società anonima fiduciaria svizzera, due ispezioni, di cui la prima, avvenuta nel settembre 1958, riguardava il periodo 1 o ottobre 1956-31 dicembre 1957. Con lettera 6 luglio 1959, la Divisione mercato della C.E.C.A. comunicava alla società un estratto del calcolo effettuato dagli ispettori, prevalentemente in base al consumo di energia elettrica, e dal quale risultava che per il periodo considerato la società aveva omesso di dichiarare circa 1500 tonnellate di rottame. Si invitava l'impresa [OSCURATO:PERSONA] ad accettare i risultati dell'effettuato accertamento, il che essa fece il 18 luglio successivo. Nel febbraio 1961 veniva effettuata la seconda ispezione, che prese in esame il periodo 1 o ottobre 1956 -30 novembre 1958, compreso quindi anche lo spazio di tempo che era stato preso in considerazione dall'ispezione precedente. Vistine i risultati, i servizi della C.E.C.A. comunicavano alla società, l'8 gennaio 1963, che in base all'esame comparativo tra il consumo di energia elettrica e i consumi di rottame d'acquisto dichiarati, questi ultimi apparivano inferiori ai consumi unitari massimi in KWh adottati dall'[OSCURATO:PERSONA] come criterio per i forni elettrici. A tale lettera, che per la prima volta faceva allusione al parere di una commissione di esperti riunitasi il 13 febbraio 1962 per calcolare il quantitativo di rottame corrispondente a un determinato consumo di energia elettrica nei forni ad arco, tenuto conto delle differenti capacità dei forni stessi, era allegato un calcolo, effettuato su basi diverse da quelle del 1958, dal quale risultava che, per tutto il periodo considerato, erano state dichiarate 10743 tonnellate in meno. Colgo l'occasione per precisare che la modifica delle basi di calcolo ha determinato un sensibile aumento della differenza rispetto a quella accertata e ammessa in riferimento alla ispezione precedente. Di conseguenza, l'8 aprile 1963, i servizi della C.E.C.A. invitavano la società a pagare la somma di 55576196 lire, aumentata successivamente a 55700153 lire. La ditta [OSCURATO:PERSONA] si limitò a rispondere, il 6 maggio successivo, che tale lettera, pur essendo in contraddizione con quanto era stato precedentemente concordato, non era una decisione ai sensi dell'articolo 15 del trattato. La società rimaneva in attesa di tale decisione per contestare in giudizio un addebito che non era disposta a riconoscere. Il suo ricorso ha quindi per oggetto le due decisioni emanate dall'[OSCURATO:PERSONA] il 13 novembre 1964. Nella replica, essa chiede di provare con testimoni alcune circostanze idonee a stabilire l'inesattezza, per quanto la riguarda, dell'accertamento forfettario effettuato dall'[OSCURATO:PERSONA] e fa i nomi di un certo numero di persone, di cui alcune sono alle sue dipendenze, altre invece sono estranee all'impresa. A fondamento del ricorso la ditta [OSCURATO:PERSONA] invoca tre mezzi i quali, a dire il vero, non sono che tre variazioni sullo stesso tema — il principio e le condizioni dell'accertamento d'ufficio da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] — tanto che è difficile prenderli in considerazione separatamente. Essa sostiene che l'[OSCURATO:PERSONA] ha violato l'articolo 5 del trattato, a norma del quale le istituzioni della Comunità devono svolgere la loro attività «in stretta cooperazione con gli interessati», perché i calcoli che hanno determinato le decisioni impugnate sono stati effettuati senza dare alla ricorrente concrete possibilità di difesa. Inoltre, l'articolo 3 della decisione 22-54 del 26 marzo 1954, che ha istituito il consorzio di perequazione del rottame importato, stabilisce che «l'importo dei contributi è calcolato in proporzione ai quantitativi di rottame acquistati»; ora, gli atti contestati accertano il quantitativo che si pretende acquistato in base a calcoli teorici presuntivi che non corrispondono alla realtà. La società [OSCURATO:PERSONA] non vuole negare la facoltà, attribuita all'[OSCURATO:PERSONA] dall'articolo 2 della decisione 13-58, di procedere a un accertamento d'ufficio «qualora le imprese omettano di dichiarare gli elementi di calcolo dei contributi», ma obietta che, siccome a norma dell'ordinamento italiano essa non è obbligata alla tenuta di libri contabili, «viene a cadere lo stesso presupposto dell'accertamento d'ufficio», sì che l'accertamento dovrebbe fondarsi sui particolari elementi riscontrati dalla stessa Società anonima fiduciaria svizzera durante la sua prima ispezione, il che escluderebbe che l'unico criterio da adottare sia il consumo di energia elettrica. Ad ogni modo, l'[OSCURATO:PERSONA] non poteva sostituire un primo accertamento già accettato con un altro, che aumenta considerevolmente l'imponibile, senza prima constatare un'alterazione della situazione di fatto. Non basta, come essa fa nella specie, invocare il parere di «esperti» per adottare nuovi criteri, che meglio rispondono alle esigenze dell'accertamento, tanto più che era già avvenuto un concordato tra le parti per il periodo 1 o ottobre 1956-31 dicembre 1957; concordato che, avendo avuto per oggetto i metodi di accertamento, doveva valere anche per il periodo successivo, in mancanza di effettivi mutamenti nella situazione di fatto. Infine, invocando lo sviamento di potere e il difetto di motivazione, la ricorrente passa a criticare in modo più preciso i criteri accolti dalle decisioni impugnate, che secondo lei, oltre a essere erronei, non tengono conto delle particolari circostanze in cui si è svolta l'attività dell'impresa: rodaggio del forno — errori tecnici — necessità di addestrare la maestranze, tutti fatti che hanno provocato un basso rendimento per parecchi mesi. L'argomentazione cosi riassunta ha un valore molto diseguale. In primo luogo, è certo che se l'articolo 2 della decisione generale 13-58 autorizza l'[OSCURATO:PERSONA] a procedere mediante accertamento d'ufficio qualora le imprèse omettano di dichiarare gli elementi di calcolo dei contributi, il potere così conferitole inerisce allo stesso funzionamento del sistema e deve essere esercitato per tutto il periodo durante il quale questo ha operato. Se, d'altra parte, l'articolo 5 del trattato impone alle istituzioni di agire in cooperazione con gli interessati, l'[OSCURATO:PERSONA] sottolinea a ragione che tale cooperazione non può avvenire a senso unico, come pure a ragione rimprovera alla società ricorrente di non aver compiuto alcuno sforzo al riguardo. Invitata, nell'aprile 1963, a pagare la somma che successivamente ha costituito l'oggetto della seconda decisione del 13 novembre 1964, l'impresa [OSCURATO:PERSONA], pur contestando il proprio debito e trincerandosi dietro il fatto che esso non era stato fissato con una vera e propria decisione ai sensi dell'articolo 15 del trattato, non ha specificato i motivi del suo atteggiamento. Nemmeno una lettera del 29 maggio 1963, con cui l'[OSCURATO:PERSONA] confermava «fino a prova contraria» la propria posizione, l'ha indotta a precisare le particolari caratteristiche inerenti alla sua impresa che dovevano far respingere l'accertamento induttivo quale era stato effettuato. Infine, la discussione orale vi ha fornito sufficienti elementi in merito al suo rifiuto — di cui non è ora il caso di ricercare le ragioni — di ricevere l'ispettore che l'[OSCURATO:PERSONA] è sempre stata disposta ad inviarle. Scarso rilievo ha poi il fatto — controverso tra le parti — che la legge italiana imponga o no alle società in nome collettivo l'obbligo di tenere i normali libri contabili. L'impresa non può seriamente sostenere di essere stata priva anche di una minima organizzazione amministrativa, di una documentazione che ha fatto a meno di comunicare ai servizi dell'[OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima era quindi legittimata a utilizzare nei suoi confronti, come nei confronti delle altre imprese che si trovassero nella stessa situazione, il metodo dell'accertamento d'ufficio. A tale scopo essa poteva basarsi sul consumo di energia elettrica, se e in quanto questo fosse il solo elemento a sua disposizione, salva la possibilità per l'impresa di provare l'inesattezza dell'accertamento così effettuato. È quanto avete ammesso, per fare un esempio, nella causa Barge , 18-62, del 16 dicembre 1963 ( Raccolta , vol. IX, pag. 525) . Non mi sembra che tali principi diano adito a molte discussioni. Più difficile è la questione, che sembra costituire la caratteristica particolare di questa causa, cui dà vita la sostituzione, sempre in tema di accertamento d'ufficio, se non di un criterio a un altro, per lo meno di cifre diverse da quelle precedentemente stabilite per un determinato periodo d'accordo con l'impresa. I criteri adottati sono, come si vedrà, profondamente diversi. A quanto risulta dall'allegato alla lettera del 6 luglio 1959, gli ispettori della Società anonima fiduciaria svizzera avevano stabilito che per la produzione di una tonnellata di acciaio liquido venivano consumati 1100KWh, successivamente, avevano fissato un rapporto fra carica totale e produzione di acciaio e poi fra carica di rottame e carica totale. Ottenuto così il tonnellaggio della carica totale di rottame, ne avevano dedotto il quantitativo di rottame ricevuto, defalcando dalla carica totale le risorse proprie e aggiungendovi l'aumento delle scorte alla fine del periodo considerato. Il sistema che alla fine risulta seguito e che è stato applicato all'intero periodo di imposizione è molto diverso. L'[OSCURATO:PERSONA], oltre a ridurre, fondandosi sulla relazione degli esperti già citata, il consumo di energia elettrica per tonnellata da 1100 a 850 KWh, fissa anche a 1015 kg il rapporto tra la messa al mille del rottame di acquisto e la produzione di acciaio liquido o in lingotti. Anche sotto questo profilo il criterio diventa forfettario ed esclude dal computo sia il rapporto tra il tonnellaggio della carica di rottame e quello della carica totale, sia le risorse proprie, sia la differenza tra le scorte iniziali e quelle finali. Un simile cambiamento di metodo determina il sorgere di varie questioni. La società ricorrente lo censura anzitutto invocando il carattere definitivo dell'accertamento precedente da lei stessa accettato e affermando che ciò impedirebbe di rimettere in discussione le cifre stabilite, se non altro per il periodo 1 o ottobre 1956 -31 dicembre 1957. Essa anzi sostiene che, essendovi stato un accordo anche sul criterio seguito nell'accertamento, tale accordo dovrebbe essere vincolante anche per il periodo successivo, in mancanza di valide ragioni che portino a modificare il criterio inizialmente adottato. Questa tesi mi sembra difficilmente accettabile, anzitutto per la parte in cui si richiama alla nozione di accordo nell'ambito della perequazione del rottame, che non ha alcun carattere contrattuale. Il compito dell'[OSCURATO:PERSONA] è quello di gestire il consorzio di perequazione in condizioni tali da escludere qualsiasi discriminazione; il che fa pensare che essa sia autorizzata a rivedere i propri accertamenti e perfino le proprie decisioni anteriori, fino alla chiusura delle operazioni, per motivi legittimi. È quanto sembra di dover dedurre dalla vostra sentenza Merlini , 108-63, del 21 gennaio 1965 ( Raccolta , vol. XI, fascicolo 1 o ) . Ad ogni modo, il semplice fatto che i servizi di tale istituzione abbiano notificato alla società i risultati di un'ispezione e le abbiano chiesto di dichiararsi d'accordo o di presentare le sue eventuali obiezioni, non sarebbe sufficiente a fare di tale lettera una vera e propria decisione vincolante per l'[OSCURATO:PERSONA]. La società, che ha negato qualsiasi valore al documento che l'informava del nuovo accertamento perché privo dei requisiti richiesti dall'articolo 15 del trattato, non può ora pretendere che venga dato maggior peso a quello precedente, anch'esso notificatole dai servizi. Trattandosi di un accertamento d'ufficio, non mi sembra che si possa rimproverare l'[OSCURATO:PERSONA] per aver cercato di formulare delle regole generali e di perfezionare i propri criteri di accertamento. Ed è proprio a ciò che mirava il ricorso a una Commissione di esperti, la cui autorità è stata riconosciuta dalle vostre sentenze Barge ( Raccolta , vol. IX, pag. 552 e vol. XI, fascicolo 4 o ). È perfettamente logico chiedere a specialisti qualificati di calcolare il consumo di energia necessario per ottenere una data quantità di acciaio, tenendo conto delle differenti capacità dei forni. In realtà, il coefficiente stabilito, 850 KWh, si avvicina a quello che possiamo trovare in altre cause, già decise o attualmente in corso di istruzione. Tuttavia, bisogna fare due osservazioni. Alla società che, per contestare tale cifra, invoca le particolari difficoltà che ha dovuto superare, l'[OSCURATO:PERSONA] risponde che i periti hanno già tenuto conto di tutti questi elementi nello stabilire il rapporto KWh/tonnellata di acciaio, con un margine sufficientemente ampio per ricomprendere le difficoltà in questione. Il che, anche se possibile, non è certo; e una cifra forfettaria non può, per definizione, corrispondere a tutte le particolari situazioni concrete. D'altra parte, come ho rilevato, sembra che l'[OSCURATO:PERSONA] non abbia tenuto conto del rottame di reimpiego e dell'esistenza di scorte, nel fissare in modo forfettario il rapporto tra la messa al mille di rottame d'acquisto e la produzione di acciaio. Ma la società, pur segnalando questa modifica nel criterio di accertamento, non ne deduce tuttavia alcun argomento particolare. Quindi, pur ritenendo in via di principio censurabile la decisione dell'[OSCURATO:PERSONA], non èscludo che di fatto possa restare un certo margine di incertezza. Ma è ciò sufficiente per disporre il supplemento di istruttoria richiesto dalla società [OSCURATO:PERSONA]? Questa vorrebbe provare per testimoni che il rodaggio è durato dall'ottobre 1956 alla fine del 1957, che in questo periodo, e anche dopo, sono stati commessi numerosi errori, che vi sono state difficoltà nell'addestramento e nell'impiego delle maestranze, che altre circostanze, quali per esempio il tipo di materiale impiegato, hanno anch'esse contribuito a determinare un consumo eccessivo di energia elettrica. Io però ritengo che tale richiesta non debba essere accolta, e ciò per più ragioni. È noto che la società ha avuto, fino alla vigilia della discussione orale, le più ampie possibilità di fare constatare in loco le particolari circostanze di cui ora intende avvalersi — il che è stato fatto con successo per altre imprese — e che non ha approfittato della facoltà che le veniva offerta. Ancora adesso essa si limita a fornirvi delle semplici asserzioni sprovviste di qualsiasi principio di prova; e la mancanza assoluta di prove è stata sufficiente, nella causa Barge , 14-64, del 16 febbraio 1965, per farvi rifiutare il supplemento di istruttoria che era stato richiesto. Infine, mi sembra azzardato tentare di stabilire l'esattezza di fatti così remoti per mezzo di testimonianze di persone che nella maggior parte sono dipendenti dell'impresa. Concludo quindi chiedendo : — che il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] venga respinto; — e che le spese siano poste a carico della ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1966 — Fons Iuris — Fons Iuris