CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 03218/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAclate ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riqualificando il delitto di tentato omicidio in quello di lesioni aggravate dall'uso dell'arma; e ha rideterminato la pena in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa per il delitto prima indicato e per quelli di detenzione illegale porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo, fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 13 aprile 2019. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e personalmente anche [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato la proposizione del ricorso senza far seguire l'articolazione di motivi. 3. Successivamente i due imputati hanno rinunciato ai ricorsi con dichiarazione resa alla Direzione della Casa circondariale ove sono ristretti. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono pertanto essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il c glier es