CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 01371/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31772/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- VOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappre- sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] MINISTRO P.T. -intimato- avverso ORDINANZA diTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] n. 1306/2020 depositata il 12/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la controversia concerne la revoca del patrocinio a spese dello Statoconcesso per la difesa in un procedimento penale, per supera- mento dei limiti reddituali, determinato in forza del cumulo dei redditi del richiedente ([OSCURATO:PERSONA]) con quelli del figlio convivente (sulla base di una nota dell’Agenzia delle Entrate); che alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 lacompetenza delle sezioni civili è stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale; che pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Col- legio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (cfr. tra le varie anche Cass. 31083/2023 ; cass. n. 10136/2021; cass. n. 6840/2011); che pertanto gli atti vanno rimessi al la Prim a Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale P.Q.M. La Corte rimette gli atti alla Prim a Presidente per l'eventuale asse- gnazione ad