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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04033/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12297/2020 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (già MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (rectius [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: riconoscimento anzianità servizio pre-ruolo presso scuole paritarie RGN 12297/2020 Pag. avverso la sentenza n. 726/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 80/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Gli odierni intimati, tutti docenti a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR, immessi in ruolo nell’a.s. 2015/2016 ex art. 1, comma 98 della legge 107/2015, hanno impugnato dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila la pronuncia del Tribunale di Pescara che aveva respinto la loro domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’attribuzione del punteggio per il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie.

La Corte territoriale, premesso che la legge n. 62/2000 ha affermato che il sistema nazionale di istruzione è costituito oltre che dalle scuole statali anche dalle scuole paritarie private e degli enti locali i quali svolgono analogo servizio pubblico, ha ritenuto che tale parificazione escluda che possa farsi applicazione di un trattamento diverso con la conseguente sussistenza del diritto al riconoscimento, a fini giuridici previdenziali ed economici della pregressa anzianità prestata negli istituti scolastici paritari.

2. Avverso detta pronunzia il Ministero dell’Istruzione propone ricorso per cassazione, articolato in un motivo.

5. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il motivo di ricorso il MIUR lamenta la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE, degli artt. 485, 489, 490 e 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 2001, della nota 4 della tabella allegata al CCNI 8 aprile 2016 e della legge n. 62 del 2000.

Parte ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il servizio svolto presso le scuole paritarie sia valutabile non RGN 12297/2020 Pag. solo per entrare nei ruoli dell’Amministrazione ma anche ai fini della ricostruzione della carriera.

Rileva che l’inclusione, ai fini della ricostruzione della carriera dei servizi prestati presso gli istituti paritari, è in contrasto con le disposizioni del T.U. in materia di istruzione che fanno solo riferimento, al detto fine, alle scuole pareggiate che non possono essere equiparate alle paritarie.

2. Il motivo è fondato.

Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, non è riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994 il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del detto servizio pre-ruolo (Cass., Sez.

L, n. 10460 del 17 aprile 2024; Cass., Sez L, n. 6514 del 12 marzo 2024; Cass., Sez.

L, n. 32576 del 23 novembre 2023 e Cass., Sez.

L, n. 7583 dell’8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, exart. 118 disp. att. cod. proc. civ.).

È stato, in particolare, rilevato che il legislatore, con la legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata.

Ai sensi dell’art. 356, d.lgs. n. 297/1994, infatti, condizioni necessarie per ottenere il pareggiamento erano: ”a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali; b) che le RGN 12297/2020 Pag. cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all’insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell’articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118; c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti”.

Il pareggiamento, pertanto, oltre a richiedere l’assoluta identità dei corsi di studi rispetto a quelli della scuola statale, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l’insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch’esse oggetto della valutazione prescritta dall’art. 357 del T.U., che doveva riguardare tutte le condizioni richieste dall’art. 356.

Anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuola statale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio pre-ruolo riconosciuta dal citato art. 485 d.lgs. n. 297/1994.

Al contrario, per la scuola paritaria il legislatore, con la legge n. 62/2000 ha richiesto, per quel che qui rileva, “(…) g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore” e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l’assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto scuola, perché i contratti collettivi nazionali richiamati dall’art. 1, legge n. 62/2000 sono quelli «di settore» e non quelli disciplinati dal d.lgs. n. 165/2001.

RGN 12297/2020 Pag.

Il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all’enucleazione di un’unica categoria di scuola paritaria, ma a quest’ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile neppure la tesi della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l’insegnamento presso gli istituti pareggiati.

Questa tesi è smentita in radice dall’art. 1-bis, D. L. n. 250/2005 (conv. con legge n. 27/2006), che ai commi 6 e 7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e legalmente riconosciute estese alle scuole paritarie e fra queste non ha incluso l’art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti alla ricostruzione della carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza dell’art. 360, comma 6, del T.U., riguardante il passaggio alla scuola statale dei docenti a tempo indeterminato della scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo “personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti”.

Già nei richiamati precedenti è stato evidenziato che questo approdo non si pone in contrasto con la Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, come invece argomentato dalla ricorrente, in quanto la sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento – riconosciuti anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2021 - esclude anche che possano essere utilmente invocati, ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Ciò in quanto quest’ultima prevede che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un RGN 12297/2020 Pag. contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”, laddove nel caso di specie il postulato della comparabilità risulta radicalmente escluso nel momento in cui vengano in rilievo rapporti che risultino non solo svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi ma anche assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione, e quindi complessivamente non comparabili (cfr. Cass. Sez.

L, Sentenza n. 7583 del 2022).

È stato, al riguardo, rammentato che, ai sensi della clausola 3 del citato [OSCURATO:PERSONA], “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”.

Si deve, cioè, trattare di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi e nell’ambito di strutture aziendali distinte.

È stato, altresì, aggiunto che, allegando l’equiparazione della scuola paritaria a quella statale, ciò che in realtà la parte originaria ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine della scuola statale, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest’ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo.

Questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte Costituzionale non in contrasto con l’art. 3 Cost., non può essere invocata RGN 12297/2020 Pag. facendo leva sulla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA], giacché è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia l’orientamento secondo cui «poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall’accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C-177/18, EU:C:2020:26, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)» ( Corte UE 24 giugno 2021 in causa c-550/19 punto 42).

Le conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta quanto al rispetto del diritto unionale hanno trovato conferma nella recente pronuncia del 4 settembre 2025 in causa c – 543/23 con la quale la Corte di Giustizia ha statuito che «La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che non prevede il computo, ai fini della determinazione dell’anzianità e della retribuzione degli insegnanti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato presso un’istituzione scolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell’ambito di un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato, ma che sono equiparate, in virtù di tale normativa, alle istituzioni scolastiche statali, mentre detta normativa prevede che i periodi di servizio svolti dagli insegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, in particolare a tempo indeterminato, siano computati ai fini della determinazione della loro anzianità e della loro retribuzione».

RGN 12297/2020 Pag.

3. Conclusivamente il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto delle azionate domande concernenti il riconoscimento del servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie.

4. La complessità della questione giuridica, sulla quale questa Corte ha pronunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso, e il recente intervento della Corte di Giustizia giustificano l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo.

5. Non è applicabile alla fattispecie l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le azionate domande concernenti il riconoscimen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12297/2020 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (già MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (rectius [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: riconoscimento anzianità servizio pre-ruolo presso scuole paritarie RGN 12297/2020 Pag. avverso la sentenza n. 726/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 80/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni intimati, tutti docenti a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR, immessi in ruolo nell’a.s. 2015/2016 ex art. 1, comma 98 della legge 107/2015, hanno impugnato dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila la pronuncia del Tribunale di Pescara che aveva respinto la loro domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’attribuzione del punteggio per il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie. La Corte territoriale, premesso che la legge n. 62/2000 ha affermato che il sistema nazionale di istruzione è costituito oltre che dalle scuole statali anche dalle scuole paritarie private e degli enti locali i quali svolgono analogo servizio pubblico, ha ritenuto che tale parificazione escluda che possa farsi applicazione di un trattamento diverso con la conseguente sussistenza del diritto al riconoscimento, a fini giuridici previdenziali ed economici della pregressa anzianità prestata negli istituti scolastici paritari. 2. Avverso detta pronunzia il Ministero dell’Istruzione propone ricorso per cassazione, articolato in un motivo. 5. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo di ricorso il MIUR lamenta la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE, degli artt. 485, 489, 490 e 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 2001, della nota 4 della tabella allegata al CCNI 8 aprile 2016 e della legge n. 62 del 2000. Parte ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il servizio svolto presso le scuole paritarie sia valutabile non RGN 12297/2020 Pag. solo per entrare nei ruoli dell’Amministrazione ma anche ai fini della ricostruzione della carriera. Rileva che l’inclusione, ai fini della ricostruzione della carriera dei servizi prestati presso gli istituti paritari, è in contrasto con le disposizioni del T.U. in materia di istruzione che fanno solo riferimento, al detto fine, alle scuole pareggiate che non possono essere equiparate alle paritarie. 2. Il motivo è fondato. Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, non è riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994 il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del detto servizio pre-ruolo (Cass., Sez. L, n. 10460 del 17 aprile 2024; Cass., Sez L, n. 6514 del 12 marzo 2024; Cass., Sez. L, n. 32576 del 23 novembre 2023 e Cass., Sez. L, n. 7583 dell’8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, exart. 118 disp. att. cod. proc. civ.). È stato, in particolare, rilevato che il legislatore, con la legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata. Ai sensi dell’art. 356, d.lgs. n. 297/1994, infatti, condizioni necessarie per ottenere il pareggiamento erano: ”a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali; b) che le RGN 12297/2020 Pag. cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all’insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell’articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118; c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti”. Il pareggiamento, pertanto, oltre a richiedere l’assoluta identità dei corsi di studi rispetto a quelli della scuola statale, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l’insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch’esse oggetto della valutazione prescritta dall’art. 357 del T.U., che doveva riguardare tutte le condizioni richieste dall’art. 356. Anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuola statale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio pre-ruolo riconosciuta dal citato art. 485 d.lgs. n. 297/1994. Al contrario, per la scuola paritaria il legislatore, con la legge n. 62/2000 ha richiesto, per quel che qui rileva, “(…) g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore” e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l’assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto scuola, perché i contratti collettivi nazionali richiamati dall’art. 1, legge n. 62/2000 sono quelli «di settore» e non quelli disciplinati dal d.lgs. n. 165/2001. RGN 12297/2020 Pag. Il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all’enucleazione di un’unica categoria di scuola paritaria, ma a quest’ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile neppure la tesi della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l’insegnamento presso gli istituti pareggiati. Questa tesi è smentita in radice dall’art. 1-bis, D. L. n. 250/2005 (conv. con legge n. 27/2006), che ai commi 6 e 7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e legalmente riconosciute estese alle scuole paritarie e fra queste non ha incluso l’art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti alla ricostruzione della carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza dell’art. 360, comma 6, del T.U., riguardante il passaggio alla scuola statale dei docenti a tempo indeterminato della scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo “personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti”. Già nei richiamati precedenti è stato evidenziato che questo approdo non si pone in contrasto con la Clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, come invece argomentato dalla ricorrente, in quanto la sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento – riconosciuti anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2021 - esclude anche che possano essere utilmente invocati, ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ciò in quanto quest’ultima prevede che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un RGN 12297/2020 Pag. contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”, laddove nel caso di specie il postulato della comparabilità risulta radicalmente escluso nel momento in cui vengano in rilievo rapporti che risultino non solo svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi ma anche assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione, e quindi complessivamente non comparabili (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7583 del 2022). È stato, al riguardo, rammentato che, ai sensi della clausola 3 del citato [OSCURATO:PERSONA], “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”. Si deve, cioè, trattare di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi e nell’ambito di strutture aziendali distinte. È stato, altresì, aggiunto che, allegando l’equiparazione della scuola paritaria a quella statale, ciò che in realtà la parte originaria ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine della scuola statale, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest’ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo. Questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte Costituzionale non in contrasto con l’art. 3 Cost., non può essere invocata RGN 12297/2020 Pag. facendo leva sulla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA], giacché è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia l’orientamento secondo cui «poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall’accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C-177/18, EU:C:2020:26, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)» ( Corte UE 24 giugno 2021 in causa c-550/19 punto 42). Le conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta quanto al rispetto del diritto unionale hanno trovato conferma nella recente pronuncia del 4 settembre 2025 in causa c – 543/23 con la quale la Corte di Giustizia ha statuito che «La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che non prevede il computo, ai fini della determinazione dell’anzianità e della retribuzione degli insegnanti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato presso un’istituzione scolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell’ambito di un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato, ma che sono equiparate, in virtù di tale normativa, alle istituzioni scolastiche statali, mentre detta normativa prevede che i periodi di servizio svolti dagli insegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, in particolare a tempo indeterminato, siano computati ai fini della determinazione della loro anzianità e della loro retribuzione». RGN 12297/2020 Pag. 3. Conclusivamente il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto delle azionate domande concernenti il riconoscimento del servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie. 4. La complessità della questione giuridica, sulla quale questa Corte ha pronunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso, e il recente intervento della Corte di Giustizia giustificano l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo. 5. Non è applicabile alla fattispecie l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le azionate domande concernenti il riconoscimen
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