CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 27360/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di UDINE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Vincenzo SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Udine ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto nell'interesse di Giuseppe MUSTO, avverso l'ordinanza emessa dal medesimo giudice in data 6 aprile 2022, rilevando, a seguito della disposta restituzione degli atti da parte del Tribunale di sorveglianza di Trieste con ordinanza resa a verbale in data 20 settembre 2022, che l'atto di impugnazione, depositato tramite posta elettronica certificata, recava allegate le copie informatiche per immagine di alcuni atti processuali, non sottoscritte digitalmente dal difensore, e, dunque, tali da determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, pur se l'atto di gravame era stato regolarmente sottoscritto digitalmente dal difensore. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dì sorveglianza di Udine, con l'ordinanza in data 6 aprile 2022 oggetto del reclamo impugnatorio, aveva respinto in parte il reclamo proposto nell'interesse di Giuseppe MUSTO per il rimedio risarcitorio ex art. 35- ter legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. [OSCURATO:PERSONA] MUSTO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 24, comma 6-bis, decreto-legge n. 137 del 2020 poiché la sanzione di inammissibilità riguarda unicamente l'atto di impugnazione, che non sia sottoscritto digitalmente, ma non anche le copie degli atti al medesimo allegati che, nel caso di specie, erano costituiti unicamente da atti contenuti nel fascicolo processuale: copia dell'ordinanza impugnata; copia della richiesta ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.); copia della memoria integrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso, che il legislatore ha previsto una particolare e, come si vedrà, giustificata, deroga all'ordinario regime di declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione nei casi previsti dall'art. 24, comma 6-sexies, DL n. 137 del 2020, attribuendo il compito di rilevarla al giudice a quo. Il legislatore, ben conscio che l'impugnazione proposta telematicamente è ricevuta dall'ufficio che ha emesso l'atto impugnato e che, mancando un repository centrale ove custodirla, la stessa è archiviata elettronicamente nei sistemi informatici dell'ufficio ricevente — tanto che è previsto l'inserimento di copia analogica (cartacea) dell'atto nel fascicolo processuale unitamente all'attestazione di cancelleria degli estremi di ricezione (art. 24, comma 5) —, ha attribuito al giudice a quo il potere di dichiararne l'inammissibilità. Il giudice ad quem, infatti, non riceve l'atto informatico e il messaggio di posta che lo contiene, sicché gli è di fatto impedito di compiere le verifiche tecniche imposte dall'art. 24, comma 6-sexies, DL n. 137 del 2020. Il comma 6-septies stabilisce, dunque, che «nei casi previsti dal comma 6- sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato». Si comprende bene il senso della disposizione: il giudice a quo, che dispone dell'originale informatico dell'impugnazione, è l'autorità maggiormente titolata ad effettuare, tramite l'ausiliario di cancelleria tenuto a compiere le previste verifiche ed annotazioni, il controllo del rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla disciplina emergenziale per la proposizione dell'impugnazione secondo tale innovativa modalità. 2.1. Ciò spiega perché l'atto oggetto di ricorso (ordinanza di inammissibilità del reclamo - impugnazione) è stato emesso dallo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento oggetto del reclamo. 3. Ciò premesso, il ricorso è fondato. 3.1. Deve, infatti, farsi applicazione del condiviso principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo p.e.c., ove si tratti di allegati inessenziali, perché non inerenti al contenuto dell'impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali» (Sez. 6, n. 37704 del 11/07/2022, M., Rv. 283936). 3.2. Dall'esame degli atti, cui ha accesso questa Corte in quanto giudice del fatto processuale, risulta che, effettivamente, gli atti allegati al ricorso, che era stato regolarmente sottoscritto con firma digitale, sono copie di atti contenuti nel fascicolo processuale, sicché la sottoscrizione digitale delle immagini digitalizzate dei medesimi, per certificarne la conformità all'originale cartaceo, è del tutto superflua ai fini della impugnazione e, quindi, non comporta alcun vizio dell'atto di gravame. 4. A ciò consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4.1. La cancelleria del Magistrato di sorveglianza di Udine provvederà ad annotare la presente decisione in calce all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Udine in data 6 aprile 2022. 4.2 Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Trieste perché proceda, eventualmente richiedendo il fascicolo processuale al giudice di prima istanza, al giudizio di impugnazione avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Udine in data 6 aprile 2022, introdotto dal reclamo erroneamente dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sor