CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2023
Cassazione n. 03621/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico argomento dedotto nell'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto rilevante una asserita violazione di legge ed illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto alla valutazione di cui all'art. 131- bis cod. pen. non è estraneo il riferimento a pendenze processuali (Sez. 6, Sentenza n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023.