CassazionedecretoSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024
Cassazione n. 02322/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il provvedimento impugnato. Considerato che il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, con decreto ex art. 660, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile la istanza, avanzata nell'interesse del predetto, di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva relativamente a sedici sentenze di condanna trattandosi della mera riproposizione di analoga richiesta decisa dal medesimo Tribunale con ordinanza del 2 ottobre 2020, mentre per le altre condanne ha ritenuto la domanda del tutto generica non avendo il condannato dedotto nulla a conferma della unicità del disegno criminoso posta a fondamento dei relativi reati; Ritenuto che, rispetto a tale coerente argomentazione il ricorrente si limita a ribadire, in modo del tutto generico e senza confrontarsi con la motivazione del decreto impugnato, che la domanda non sarebbe la stessa e che il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto chiedere chiarimenti sulla istanza riguardante le ulteriori condanne; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.