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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45396/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. afferenti al difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, all'ingiustificata applicazione della recidiva e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere generici, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello che ha evidenziato, con motivazione priva di fratture logiche, la gravità del fatto commesso alla luce delle modalità della condotta, del contesto in cui quest'ultima è maturata, dei plurimi precedenti penali e dell'assenza di qualsivoglia indice di resipiscenza e consapevolezza dell'imputato (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata), elementi che hanno consentito di apprezzare l'incrementata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. afferenti al difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, all'ingiustificata applicazione della recidiva e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere generici, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello che ha evidenziato, con motivazione priva di fratture logiche, la gravità del fatto commesso alla luce delle modalità della condotta, del contesto in cui quest'ultima è maturata, dei plurimi precedenti penali e dell'assenza di qualsivoglia indice di resipiscenza e consapevolezza dell'imputato (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata), elementi che hanno consentito di apprezzare l'incrementata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18
Sentenza Cassazione n. 45396/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris