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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 11938/2022

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[OSCURATO:PERSONA] 18276/2020 Roma ' 1 3 APR 2022 sul ricorso proposto da: C39-0L_ JUSS2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 746/2020 pubblicata in data 9 settembre 2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] oggi, . 4 3 APR 2022 ______________ I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 18276/2020 Roma ' 1 3 APR 2022 sul ricorso proposto da: C39-0L_ JUSS2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 746/2020 pubblicata in data 9 settembre 2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] oggi, . 4 3 APR 2022 ______________ I
Decreto Cassazione n. 11938/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris