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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 06136/2026

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22638/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a a Napoli p resso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeper procura specialein calce alricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.1625 del 2017, depositata i l 22 febbraio 2017, non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.2.2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Marconi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell’avviso di accertamento n.

TF30E0102690/2013, relativo all'anno d'imposta 2007, emesso ai fini del recupero dell’IRES, all’esito dell’attività ispettiva della Guardia di Finanza che aveva accertato come riferibili ad operazioni inesistenti le fatture delle fornitrici [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., emesse tra il 2005 ed il 2007, contabilizzate dalla società contribuente fra i costi ed indebitamente dedotte ai fini della determinazione del reddito di impresa. [OSCURATO:PERSONA] di Finanzaaveva, infatti, accertato che le fornitrici della società contribuente mancavano della struttura organizzativa necessaria ad eseguire i lavori edilizi per la ristrutturazione ad uso termale del piano interrato dell’edificio e per la realizzazione di una piscina descritti nelle fatture e che, in particolare, l’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato di aver emesso le fatture senza aver eseguito le prestazioni per consentire all’amministratore della società contribuente di evadere in modo sistematico le imposte dirette e indirette.

2. La CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso ritenendo comprovata l’utilizzazione nella contabilizzazione dei costi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti da parte della società contribuente che non aveva neanche dato prova della sua estraneità all’attività fraudolenta delle apparenti fornitrici.

3. La CTR della Campania, adita dalla società in appello, aveva respinto il gravame ritenendo irrilevante il fatto che l’opera a cui i lavori edili descritti nella fattura si riferiva fosse stata effettivamente realizzata e pagata, ai fini della prova della incolpevole ignoranza della frode e della deducibilità dei relativi costi.

4. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, e l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

5. Dopo la fissazione dell’adunanza camerale per la decisione del ricorso, la società contribuente, il 9 febbraio 2026, ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., con cui ha sollevato l’eccezione di giudicato esterno con riferimento alla pronuncia della CTR di Napoli n. 4005 del 3 giugno 2025, già in precedenza depositata ai sensi dell’art. 372 c.p.c., che in relazione alla stessa vicenda, ha annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006, all’esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte con l’ordinanza n. 10059 del 2024 che aveva cassato la sentenza impugnata in accoglimento degli stessi motivi svolti dalla ricorrente nel presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla società contribuente a seguito del passaggio in giudicato, ritualmente certificato, della sentenza della CTR di Napoli n. 4005 del 3 giugno 2025, che, con riferimento all’avviso di accertamento emesso in relazione alla stessa vicenda per l’anno di imposta 2006, all’esito del giudizio di rinvio disposto da Cass 10059 del 2024, ha accolto l’appello della società contribuente e annullato l’atto impositivo.

1.1. Sulla capacità espansiva potenziale del giudicato formatosi nel processotributario fra le stesse parti in relazione ad un’annualità di imposta diversa da quella oggetto del giudizio, la Corte ha ripetutamente affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui «la sentenza passata in giudicato che accerta il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno di imposta esplica gli effetti del giudicato esterno nei giudizi relativi ad anni di imposta diversi, pendenti fra le stesse parti con riferimento allo stesso tributo, limitatamente a quegli elementi costitutivi delle fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente».

In particolare, «la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (cfr., ex plurimis, Cass. 2 dicembre 2021, n. 37936; Cass. 31 luglio 2019, n. 20586; Cass. 6 marzo 2018, n. 5210).»( Cass. n. 12721 del 2025 ).

1.2. Nel processo tributario, dunque, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo(Cass.n. 5286del 2022).

1.3. L’efficacia espansiva del giudicato esterno relativo ad annualità di imposta diversa non si esplica, quindi,con riferimento agli elementi della fattispecieconnotati da variabilità in funzione del tempo.

1.4. Nel caso di specie, ferma restando l’irretrattabilità delle questioni giuridiche comuni trattate dall’ordinanza di rinvio della cassazione n. 10059 del 2024 che, in relazione all’appalto per i lavori edili in questione, ha riconosciuto in linea generale la deducibilità dei costi effettivamente sostenuti ancorché risultanti da fatture emesse per prestazioni soggettivamente inesistenti nella determinazione delreddito di impresa, il giudicato formatosi sulla sentenza della CTR di Napoli n. 40005 del 2025 ha riconosciuto in concreto la deducibilità dei costi descritti nelle fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti relativi specificamente all’anno di imposta 2006, previa verifica documentale dei fatti rilevanti ai fini della verifica della loro entità, effettività e imputabilità secondo il criterio della competenza, privi del carattere della immutabilitànel tempo.

1.5. Non può, quindi, avere efficacia vincolante ai fini dell’accertamento della deducibilità dei costi sostenuti dalla società contribuente con riferimento ai lavori in questione nell’anno di imposta 2007, oggetto del presente giudizio.

2. Deve, dunque , procedersi all’esame del ricorso che è fondato in relazione al primo motivo con conseguente assorbimento degli altri tre. 2.1.Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.109 t.u.i.r. e dell’art. 14 comma 4 bislegge n. 537 del 1993 per aver la CTR affermato che l’inesistenza soggettiva delle fatture renda automaticamente indeducibili i relativi costi ai fini della determinazione del reddito di impresa.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c. la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 36, comma 2, d.

Lgs. 546/1992 e dell'art. 111, comma 6, Cost. per mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione in relazione all’affermata indeducibilità dei costi risultanti da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nella determinazione del reddito di impresa e della rilevanza a tale fine dello stato soggettivo di consapevolezza della frode.

2.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento che ambiguamente qualificava la fattispecie concreta riconducendola alle due diverse ipotesi di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti. 2.4.Con il quarto motivo, in via subordinata rispetto al terzo motivo, la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 leggen. 212 del 2000, dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, per il fatto che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto, in modo implicito e immotivato, l’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento che non conteneva una univoca qualificazione della fattispecie concreta.

3.1. Ilprimo motivo è fondato.

3.2. Come già affermatodall’ordinanza della Corte n. 10059 del 2024 con riferimento alla questione della deducibilità dei costi effettivamente sostenuti dall’impresa ancorché risultanti da fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, Vale infatti il consolidato insegnamento a termini del quale, “in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993 - nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012 - l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, [fin]anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti” (Sez. 5, Ordinanza n. 8480 del 15/03/2022, Rv. 664150-01).[…] E “ Alla stregua di quanto già anticipato, ai sensi del novellato art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, “i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti - siano o meno inseriti in una cd. frode carosello - sono deducibili per il solo fatto che siano s tati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle relative operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ovvero di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo” (Sez. 5, Ordinanza n. 32587 del 12/12/2019, Rv. 656018-01).

Una volta rimarcato che anche le spese risultanti da fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti possono assumere le caratteristiche di costi deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, la Corte ha richiamato analiticamente i criteri per la verifica in concreto della loro deducibilità nell’anno di imposta oggetto di accertamento e ha affermato: Ora, secondo le regole generali: -in caso di accertamento delle imposte sui redditi, “spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili.

A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa” (Sez. 5, Ordinanza n. 13300 del 26/05/2017, Rv. 644248-01); -“l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1996, dell'art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva la deduzione dei costi non regolarmente registrati nelle scritture contabili, non ne determina l'automatica deducibilità, dovendo l'imprenditore dimostrare di averli effettivamente sostenuti: tale prova, tuttavia, non può essere fornita esclusivamente mediante le annotazioni del libro giornale, in quanto le stesse, per un verso, non fanno fede della veridicità dei dati in esso esposti e, per un altro, non costituiscono prova a favore dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2709 c.c.” (Sez. 5, Sentenza n. 18401 del 12/07/2018, Rv. 649615- 02); - “ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza al quale vanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del reddito, ai sensi dell'art.109 del d.P.R. n. 917 del 1986, deve tenersi conto del momento in cui si verificano le due condizioni della ‘certezza’ in ordine alla sussistenza e della ‘determinabilità” in ordine all'ammontare, della cui prova è onerata l'amministrazione finanziaria con riguardo ai componenti positivi, e il contribuente con riguardoai componenti negativi; pertanto, nell'ipotesi di debito litigioso, che rientra tra le cd. ‘passività potenziali’, il costo non può essere dedotto dal reddito dell'anno in cui la lite ha avuto inizio ma da quello dell'anno in cui essa si è conclusa” (Sez. 5, Ordinanza n. 19166 del 06/07/2021, Rv. 661810-01); - “la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé” (Sez. 5, Sentenza n. 24880 del 18/08/2022, Rv. 665495-01).

3.3. Nel caso in esame la CTR ha disatteso i principi richiamati ritenendo l’indeducibilità dei costi relativi ai lavori edili per la ristrutturazione del piano interrato ad uso termale e la realizzazione della piscina per il solofatto che risultavano documentati in fatture emesse per prestazioni soggettivamente inesistenti, senza fare alcun accertamento sui presupposti della deducibilità e imputabilità dettati dall’art. 190 t.u.i.r. per l’ipotesi di costi non regolarmente registrati nelle scritture contabili con riferimento a effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

3.4. La sentenza deve, pertanto, essere cassata con rinvio per nuovo e motivato esame, sulla base della documentazione acquisita, dell’effettiva deducibilità dei costi in questione per l’anno di imposta 2007.

3.5. L’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo assorbe tutti gli altri motivi di impugnazione.

4. In conclusione , il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M Accoglie il ricorsocon riferimento al primo motivo e, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22638/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a a Napoli p resso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeper procura specialein calce alricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.1625 del 2017, depositata i l 22 febbraio 2017, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.2.2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Marconi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell’avviso di accertamento n. TF30E0102690/2013, relativo all'anno d'imposta 2007, emesso ai fini del recupero dell’IRES, all’esito dell’attività ispettiva della Guardia di Finanza che aveva accertato come riferibili ad operazioni inesistenti le fatture delle fornitrici [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., emesse tra il 2005 ed il 2007, contabilizzate dalla società contribuente fra i costi ed indebitamente dedotte ai fini della determinazione del reddito di impresa. [OSCURATO:PERSONA] di Finanzaaveva, infatti, accertato che le fornitrici della società contribuente mancavano della struttura organizzativa necessaria ad eseguire i lavori edilizi per la ristrutturazione ad uso termale del piano interrato dell’edificio e per la realizzazione di una piscina descritti nelle fatture e che, in particolare, l’amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato di aver emesso le fatture senza aver eseguito le prestazioni per consentire all’amministratore della società contribuente di evadere in modo sistematico le imposte dirette e indirette. 2. La CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso ritenendo comprovata l’utilizzazione nella contabilizzazione dei costi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti da parte della società contribuente che non aveva neanche dato prova della sua estraneità all’attività fraudolenta delle apparenti fornitrici. 3. La CTR della Campania, adita dalla società in appello, aveva respinto il gravame ritenendo irrilevante il fatto che l’opera a cui i lavori edili descritti nella fattura si riferiva fosse stata effettivamente realizzata e pagata, ai fini della prova della incolpevole ignoranza della frode e della deducibilità dei relativi costi. 4. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, e l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. 5. Dopo la fissazione dell’adunanza camerale per la decisione del ricorso, la società contribuente, il 9 febbraio 2026, ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., con cui ha sollevato l’eccezione di giudicato esterno con riferimento alla pronuncia della CTR di Napoli n. 4005 del 3 giugno 2025, già in precedenza depositata ai sensi dell’art. 372 c.p.c., che in relazione alla stessa vicenda, ha annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006, all’esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte con l’ordinanza n. 10059 del 2024 che aveva cassato la sentenza impugnata in accoglimento degli stessi motivi svolti dalla ricorrente nel presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla società contribuente a seguito del passaggio in giudicato, ritualmente certificato, della sentenza della CTR di Napoli n. 4005 del 3 giugno 2025, che, con riferimento all’avviso di accertamento emesso in relazione alla stessa vicenda per l’anno di imposta 2006, all’esito del giudizio di rinvio disposto da Cass 10059 del 2024, ha accolto l’appello della società contribuente e annullato l’atto impositivo. 1.1. Sulla capacità espansiva potenziale del giudicato formatosi nel processotributario fra le stesse parti in relazione ad un’annualità di imposta diversa da quella oggetto del giudizio, la Corte ha ripetutamente affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui «la sentenza passata in giudicato che accerta il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno di imposta esplica gli effetti del giudicato esterno nei giudizi relativi ad anni di imposta diversi, pendenti fra le stesse parti con riferimento allo stesso tributo, limitatamente a quegli elementi costitutivi delle fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente». In particolare, «la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (cfr., ex plurimis, Cass. 2 dicembre 2021, n. 37936; Cass. 31 luglio 2019, n. 20586; Cass. 6 marzo 2018, n. 5210).»( Cass. n. 12721 del 2025 ). 1.2. Nel processo tributario, dunque, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo(Cass.n. 5286del 2022). 1.3. L’efficacia espansiva del giudicato esterno relativo ad annualità di imposta diversa non si esplica, quindi,con riferimento agli elementi della fattispecieconnotati da variabilità in funzione del tempo. 1.4. Nel caso di specie, ferma restando l’irretrattabilità delle questioni giuridiche comuni trattate dall’ordinanza di rinvio della cassazione n. 10059 del 2024 che, in relazione all’appalto per i lavori edili in questione, ha riconosciuto in linea generale la deducibilità dei costi effettivamente sostenuti ancorché risultanti da fatture emesse per prestazioni soggettivamente inesistenti nella determinazione delreddito di impresa, il giudicato formatosi sulla sentenza della CTR di Napoli n. 40005 del 2025 ha riconosciuto in concreto la deducibilità dei costi descritti nelle fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti relativi specificamente all’anno di imposta 2006, previa verifica documentale dei fatti rilevanti ai fini della verifica della loro entità, effettività e imputabilità secondo il criterio della competenza, privi del carattere della immutabilitànel tempo. 1.5. Non può, quindi, avere efficacia vincolante ai fini dell’accertamento della deducibilità dei costi sostenuti dalla società contribuente con riferimento ai lavori in questione nell’anno di imposta 2007, oggetto del presente giudizio. 2. Deve, dunque , procedersi all’esame del ricorso che è fondato in relazione al primo motivo con conseguente assorbimento degli altri tre. 2.1.Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.109 t.u.i.r. e dell’art. 14 comma 4 bislegge n. 537 del 1993 per aver la CTR affermato che l’inesistenza soggettiva delle fatture renda automaticamente indeducibili i relativi costi ai fini della determinazione del reddito di impresa. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c. la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 36, comma 2, d. Lgs. 546/1992 e dell'art. 111, comma 6, Cost. per mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione in relazione all’affermata indeducibilità dei costi risultanti da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nella determinazione del reddito di impresa e della rilevanza a tale fine dello stato soggettivo di consapevolezza della frode. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento che ambiguamente qualificava la fattispecie concreta riconducendola alle due diverse ipotesi di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti. 2.4.Con il quarto motivo, in via subordinata rispetto al terzo motivo, la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 leggen. 212 del 2000, dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, per il fatto che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto, in modo implicito e immotivato, l’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento che non conteneva una univoca qualificazione della fattispecie concreta. 3.1. Ilprimo motivo è fondato. 3.2. Come già affermatodall’ordinanza della Corte n. 10059 del 2024 con riferimento alla questione della deducibilità dei costi effettivamente sostenuti dall’impresa ancorché risultanti da fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, Vale infatti il consolidato insegnamento a termini del quale, “in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993 - nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012 - l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, [fin]anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti” (Sez. 5, Ordinanza n. 8480 del 15/03/2022, Rv. 664150-01).[…] E “ Alla stregua di quanto già anticipato, ai sensi del novellato art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, “i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti - siano o meno inseriti in una cd. frode carosello - sono deducibili per il solo fatto che siano s tati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle relative operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ovvero di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo” (Sez. 5, Ordinanza n. 32587 del 12/12/2019, Rv. 656018-01). Una volta rimarcato che anche le spese risultanti da fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti possono assumere le caratteristiche di costi deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, la Corte ha richiamato analiticamente i criteri per la verifica in concreto della loro deducibilità nell’anno di imposta oggetto di accertamento e ha affermato: Ora, secondo le regole generali: -in caso di accertamento delle imposte sui redditi, “spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa” (Sez. 5, Ordinanza n. 13300 del 26/05/2017, Rv. 644248-01); -“l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1996, dell'art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva la deduzione dei costi non regolarmente registrati nelle scritture contabili, non ne determina l'automatica deducibilità, dovendo l'imprenditore dimostrare di averli effettivamente sostenuti: tale prova, tuttavia, non può essere fornita esclusivamente mediante le annotazioni del libro giornale, in quanto le stesse, per un verso, non fanno fede della veridicità dei dati in esso esposti e, per un altro, non costituiscono prova a favore dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2709 c.c.” (Sez. 5, Sentenza n. 18401 del 12/07/2018, Rv. 649615- 02); - “ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza al quale vanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del reddito, ai sensi dell'art.109 del d.P.R. n. 917 del 1986, deve tenersi conto del momento in cui si verificano le due condizioni della ‘certezza’ in ordine alla sussistenza e della ‘determinabilità” in ordine all'ammontare, della cui prova è onerata l'amministrazione finanziaria con riguardo ai componenti positivi, e il contribuente con riguardoai componenti negativi; pertanto, nell'ipotesi di debito litigioso, che rientra tra le cd. ‘passività potenziali’, il costo non può essere dedotto dal reddito dell'anno in cui la lite ha avuto inizio ma da quello dell'anno in cui essa si è conclusa” (Sez. 5, Ordinanza n. 19166 del 06/07/2021, Rv. 661810-01); - “la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé” (Sez. 5, Sentenza n. 24880 del 18/08/2022, Rv. 665495-01). 3.3. Nel caso in esame la CTR ha disatteso i principi richiamati ritenendo l’indeducibilità dei costi relativi ai lavori edili per la ristrutturazione del piano interrato ad uso termale e la realizzazione della piscina per il solofatto che risultavano documentati in fatture emesse per prestazioni soggettivamente inesistenti, senza fare alcun accertamento sui presupposti della deducibilità e imputabilità dettati dall’art. 190 t.u.i.r. per l’ipotesi di costi non regolarmente registrati nelle scritture contabili con riferimento a effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. 3.4. La sentenza deve, pertanto, essere cassata con rinvio per nuovo e motivato esame, sulla base della documentazione acquisita, dell’effettiva deducibilità dei costi in questione per l’anno di imposta 2007. 3.5. L’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo assorbe tutti gli altri motivi di impugnazione. 4. In conclusione , il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il ricorsocon riferimento al primo motivo e, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio
Sentenza Cassazione n. 06136/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris