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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15997/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 25 giugno 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato in abitazione e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della parte civile; - che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si dolgono tutti della mancata esclusione della recidiva e del trattamento sanzionatorio, e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti prevalenti, sono manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in relazione a tali punti della decisione; - che il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico; - che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove egli si duole della qualificazione giuridica del fatto e dell'applicazione dell'aggravante, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato che il delitto di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen. può essere aggravato, ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7, dello stesso codice, dalla esposizione alla pubblica fede, essendo tale aggravante configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile (Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016, Rv. 268626; vedi anche Sez. 2, n. 633 del 30/03/1988, dep. 1989, Meneghino, Rv. 180219); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 25 giugno 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato in abitazione e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della parte civile; - che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si dolgono tutti della mancata esclusione della recidiva e del trattamento sanzionatorio, e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti prevalenti, sono manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in relazione a tali punti della decisione; - che il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico; - che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove egli si duole della qualificazione giuridica del fatto e dell'applicazione dell'aggravante, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato che il delitto di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen. può essere aggravato, ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7, dello stesso codice, dalla esposizione alla pubblica fede, essendo tale aggravante configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile (Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016, Rv. 268626; vedi anche Sez. 2, n. 633 del 30/03/1988, dep. 1989, Meneghino, Rv. 180219); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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