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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 33897/2022

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ORDINANZA sul ricorso 26793-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 3575 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 216/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/04/2017 R.G.N. 306/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non dovuti da [OSCURATO:PERSONA] i contributi previdenziali richiesti con sollecito notificato in data 19.5.2015, relativi a cartelle esattoriali notificate in data anteriore al 7.7.2009 e riferiti a crediti Inps.

Riteneva la Corte che le cartelle esattoriali, non tempestivamente opposte, configuravano atti amministrativi, come tali inidonei ad acquistare efficacia di giudicato, con conseguente prescrizione quinquennale dei crediti.

Rispetto a dette cartelle, la Corte riteneva di non poter esercitare i propri poteri ufficiosi onde acquisire agli atti e utilizzare tre intimazioni di pagamento tardivamente prodotte dall'Agenzia.

Avverso tale statuizione, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, illustrati da memoria.

L'Inps, in proprio e quale mandatario della società di [OSCURATO:SOCIETA], si è costituito con procura in calce al ricorso notificato. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con i primi due motivi di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.2946 c.c. in riferimento agli artt. 12, 24, 25 e 49 d.P.R. n.602/1973, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art.20 d.

Igs. n.112/99 e dell'art.17 d.lgs. n.46/1999.

La Corte d'appello avrebbe errato nel non applicare la prescrizione decennale, sia perché l'iscrizione dei crediti al ruolo determina novazione, sia perché la prescrizione decennale è affermata dall'art.20 d.

Igs. n.112/99.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art.421, comma 2, c.p.c. in relazione agli artt.2943 e 2944 cc, per non avere la Corte d'appello ammesso la produzione di tre intimazioni di pagamento notificate entro il quinquennio ed idonee ad interrompere il termine prescrizionale breve.

Il ricorso principale appare inammissibile per difetto di valida procura.

La procura è stata rilasciata da AdER non all'Avvocatura dello Stato ma a un avvocato del libero foro, in data 27.10.17, ovvero successivamente al Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura Generale del 22.6.2017.

Ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo, l'AdER deve avvalersi dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti "l'attività di riscossione", quale è la presente, dove si discute di validità della notifica di cartelle di pagamento e conseguente prescrizione del diritto di credito.

Secondo la sentenza di questa Corte a sezioni unite, n.30008/19, nelle materie oggetto della convenzione tra AdER e Avvocatura dello Stato, la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente.

In mancanza, il mandato alle liti è nullo, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass.26531/20).

Nel caso di specie, la procura è stata conferita senza alcuna menzione delle ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale, né la procura fa riferimento ad una delibera assunta dagli organi deliberativi dell'ente che abbia motivato la difesa conferita a un avvocato del libero foro.

Ne segue l'inammissibilità del ricorso principale.

Spese secondo soccombenza di parte ricorrente nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre nulla si deve pronunciare sulle spese nei confronti dell'Inps, non avendo l'ente svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a [OSCURATO:PERSONA], liquidate in €2500 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15°h per spese generali e accessori di legge; spese da distrarsi al procuratore antistatario; dà atto che, attesa l'inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso nell'adunanza del 25.10.22 U. [OSCURATO:PERSONA] J IMMO [OSCURATO:PERSONA].

E [OSCURATO:PERSONA] Giu,:liziario

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 26793-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 3575 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 216/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/04/2017 R.G.N. 306/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non dovuti da [OSCURATO:PERSONA] i contributi previdenziali richiesti con sollecito notificato in data 19.5.2015, relativi a cartelle esattoriali notificate in data anteriore al 7.7.2009 e riferiti a crediti Inps. Riteneva la Corte che le cartelle esattoriali, non tempestivamente opposte, configuravano atti amministrativi, come tali inidonei ad acquistare efficacia di giudicato, con conseguente prescrizione quinquennale dei crediti. Rispetto a dette cartelle, la Corte riteneva di non poter esercitare i propri poteri ufficiosi onde acquisire agli atti e utilizzare tre intimazioni di pagamento tardivamente prodotte dall'Agenzia. Avverso tale statuizione, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, illustrati da memoria. L'Inps, in proprio e quale mandatario della società di [OSCURATO:SOCIETA], si è costituito con procura in calce al ricorso notificato. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con i primi due motivi di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.2946 c.c. in riferimento agli artt. 12, 24, 25 e 49 d.P.R. n.602/1973, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art.20 d. Igs. n.112/99 e dell'art.17 d.lgs. n.46/1999. La Corte d'appello avrebbe errato nel non applicare la prescrizione decennale, sia perché l'iscrizione dei crediti al ruolo determina novazione, sia perché la prescrizione decennale è affermata dall'art.20 d. Igs. n.112/99. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art.421, comma 2, c.p.c. in relazione agli artt.2943 e 2944 cc, per non avere la Corte d'appello ammesso la produzione di tre intimazioni di pagamento notificate entro il quinquennio ed idonee ad interrompere il termine prescrizionale breve. Il ricorso principale appare inammissibile per difetto di valida procura. La procura è stata rilasciata da AdER non all'Avvocatura dello Stato ma a un avvocato del libero foro, in data 27.10.17, ovvero successivamente al Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura Generale del 22.6.2017. Ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo, l'AdER deve avvalersi dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti "l'attività di riscossione", quale è la presente, dove si discute di validità della notifica di cartelle di pagamento e conseguente prescrizione del diritto di credito. Secondo la sentenza di questa Corte a sezioni unite, n.30008/19, nelle materie oggetto della convenzione tra AdER e Avvocatura dello Stato, la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente. In mancanza, il mandato alle liti è nullo, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass.26531/20). Nel caso di specie, la procura è stata conferita senza alcuna menzione delle ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale, né la procura fa riferimento ad una delibera assunta dagli organi deliberativi dell'ente che abbia motivato la difesa conferita a un avvocato del libero foro. Ne segue l'inammissibilità del ricorso principale. Spese secondo soccombenza di parte ricorrente nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre nulla si deve pronunciare sulle spese nei confronti dell'Inps, non avendo l'ente svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a [OSCURATO:PERSONA], liquidate in €2500 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15°h per spese generali e accessori di legge; spese da distrarsi al procuratore antistatario; dà atto che, attesa l'inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso nell'adunanza del 25.10.22 U. [OSCURATO:PERSONA] J IMMO [OSCURATO:PERSONA]. E [OSCURATO:PERSONA] Giu,:liziario