CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, in tema di revoca del regime di semilibertà; letto il ricorso; Ritenuto che esso appare manifestamente infondato, perché il provvedimento di rigore consegue al mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la misura alternativa, tale 'if.endere il suo beneficiario - alla stregua di una plausibile valutazione, di esclusiva spettanza del giudice di merito - inidoneo al relativa trattamento, ai sensi dell'art. 51, primo comma, Ord. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/