CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24975/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due ricorsi, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine (a) alla qualificazione giuridica della condotta ed al trattamento sanzionatorio (ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]), (b) alla conferma della responsabilità (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), non superano la soglia di ammissibilità in quanto aspecifici (secondo motivo ricorso [OSCURATO:PERSONA] e ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]) o manifestamenti infondati (ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla qualificazione giuridica) in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui cui fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (tra le altre: Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente S ndra ecchione Lucian rnperiali DEPOSITATA it CANC:ELLWRIA t(r G, 026 U2 0; Ninigian04Q/Giu ziWio Mateid-U,SatitM .")