Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2025
ECLI:EU:T:2025:162
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0361_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 febbraio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (Rappresentazione di una capsula per pulizia)
(causa T‑361/24)
«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante una capsula per pulizia – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(v. punto 12)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(v. punti 13, 14)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo consistente nella rappresentazione bidimensionale di un prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(v. punto 15)
4.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punti 24, 25)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.