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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10404/2026

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contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] AMICIS E C SS,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 1346/2022 depositata il 25/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8829/2023Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 10404/2026Data pubblicazione 20/04/2026La società oggi controricorrente impugnò avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Siena una cartella di pagamento relativa alcontributo di bonifica per l’anno 2016, notificatale il 19/9/2019 dalConsorzio di Bonifica oggi ricorrente e in relazione ai terreni siti nelComune di Chiusdino (SI).[OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con il Consorzio e consentenza n. 130/2020, accolse il ricorso.Su appello del Consorzio e con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Toscana respinse l’appellocompensando tra le parti le spese di giudizio.Ricorre per Cassazione il Consorzio sulla base di due motivi di censura,integrati da successiva memoria.Resiste con controricorso la società contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONEIl 28 gennaio 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente ha depositato un- accordo conforme sottoscritto anche dalla controparte;- decreto del Presidente del Consorzio che autorizza il procuratore allarinuncia nei predetti termini.Ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., la rinuncia al ricorso comportal’estinzione del procedimento.

Sussistendo accordo tra le parti per lacompensazione, non va disposta condanna alle spese del giudizio.

P.Q.MLa Corte, dichiara l’estinzione del giudizio; compensa, tra le parti, le speseprocessuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] AMICIS E C SS,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 1346/2022 depositata il 25/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8829/2023Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 10404/2026Data pubblicazione 20/04/2026La società oggi controricorrente impugnò avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Siena una cartella di pagamento relativa alcontributo di bonifica per l’anno 2016, notificatale il 19/9/2019 dalConsorzio di Bonifica oggi ricorrente e in relazione ai terreni siti nelComune di Chiusdino (SI).[OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con il Consorzio e consentenza n. 130/2020, accolse il ricorso.Su appello del Consorzio e con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Toscana respinse l’appellocompensando tra le parti le spese di giudizio.Ricorre per Cassazione il Consorzio sulla base di due motivi di censura,integrati da successiva memoria.Resiste con controricorso la società contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONEIl 28 gennaio 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente ha depositato un- accordo conforme sottoscritto anche dalla controparte;- decreto del Presidente del Consorzio che autorizza il procuratore allarinuncia nei predetti termini.Ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., la rinuncia al ricorso comportal’estinzione del procedimento. Sussistendo accordo tra le parti per lacompensazione, non va disposta condanna alle spese del giudizio. P.Q.MLa Corte, dichiara l’estinzione del giudizio; compensa, tra le parti, le speseprocessuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO
Decreto Cassazione n. 10404/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris