CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 09844/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOtaro- avviso alie-prarti;; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 26 marzo 2021 il G.i.p. del Tribunale di sorveglianza di Taranto, su concorde richiesta delle parti applicaiva a [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno, due mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione ai reati, unificati per continuazione, di detenzione illegale e ricettazione di una pistola a salve modificata e trasformata in arma da sparo clandestina, fatti commessi in Ginosa il 15 ottobre 2019. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti di cui all'art.129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 20:17 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. 3.1 Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento, che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come prospettato nel caso in esame - attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.2 II ricorrente non è dunque ammesso a dedurre il mancato proscioglimento per pretese carenze probatorie circa l'idoneità allo sparo dell'arma e per far valere delle giustificazioni addotte alla sua acquisizione, perché il motivo così strutturato non è consentito dall'ordinamento. 3.3 A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.2 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, il 10 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il