CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19842/2021proposto da: Comune di Montenero di Bisaccia ([OSCURATO:PARTITA_IVA] ; C . F.: 82004330708), con sede in Montenero di Bisaccia, alla Piazza della Libertà n. 4, in persona del sindaco p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta deliberazione di conferimento incarico e procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Campobasso (C.F.: SBTSFN6 IRI 0F576U)e presso quest'ultimo domiciliato nello studio in Campobasso, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – -avverso la sentenza n. 28/01/2021 emessa dalla CTR Molise l’ 8 / 0 1 /20 2 1 Avviso accertamento IMU fabbricati e terreni e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso avverso l’avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Montenero di Bisaccia relativo all’annualità 2011. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, con riferimento ai terreni, disponendo il ricalcolo dell’imposta limitatamente ai fabbricati. 3. Sull’appello del Comune di Montenero di Bisaccia, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando, quanto ai fabbricati, che, essendo gli stessi privi delle caratteristiche strutturali identificate dal Comune nella cat. D/8 (essendo, invece, riconducibili nella cat. C/1), la determinazione dell’imposta operata dall’ente appariva non congrua e, quanto ai terreni, l’imposta determinata dal Comune era illegittima, in quanto calcolata sulla base di un atto non allegato. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Montenero di Bisaccia sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che sulla questione concernente la classificazione catastale dei fabbricati si era formato, all’esito del primo grado di giudizio, il giudicato, non essendosi la contribuente costituita in appello. 1.1. Il motivo è fondato. Il ricorrente ha trascritto, in osservanza al principio di autosufficienza, lo stralcio della decisione di primo grado sul punto, dal quale si evince che, mentre avuto riguardo al fabbricato ad uso abitazione la ricorrente non aveva adempiuto all’onere della prova prescritto dall’art. 2697 c.c. (non avendo, in particolare, dimostrato la concessione dello stesso a titolo di comodato ad uso prima abitazione da parte del coniuge), per quel che concerneva l’immobile con categoria D/8, non vi era prova sul non uso e, in ogni caso, il diverso inquadramento catastale andava richiesto al Catasto e da quest’ultimo andava, se delcaso, variato. Non essendosi la contribuente costituita in secondo grado, nessuna doglianza è stata formulata in ordine a tale aspetto della controversia, avendo il Comune di Montenero di Bisaccia, ovviamente, proposto il gravame limitatamente alla parte (avente ad oggetto i terreni) della sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente. Da ciò consegue che, con riferimento ai due fabbricati, si è formato un giudicato interno e, per l’effetto, la CTR, pronunciandosu ciò , nonostante l’inquadramento catastale degli stessi, è incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’erronea e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto insufficiente, con riferimento ai terreni, l’utilizzo come parametro di un’unica transazione avente ad oggetto un terreno similare. 2.1. Il motivo è fondato. Invero, premesso che il rilievo formulato dalla CTR si è concentrato sull’avvenuta determinazione dell’IMU relativa ai terreni sulla base di un solo termine di comparazione (la compravendita a rogito del notaio Bafunno del 28.12.2007 avente ad oggetto un terreno similare), l'avviso di liquidazione della maggiore imposta (nel caso di specie, allegato al ricorso per cassazione), riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato come parametro di riferimento, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro impiegato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l'obbligo di allegare all'avviso l'atto tenuto in considerazione ai fini della comparazione (Sez. 5, Sentenza n. 3388 del 06/02/2019). 3. In conclusione, il ricorso merita di essere accolto , con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese relative a l presente giudizio , alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delMolise. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spesedel presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delMolise in differente composizione