CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 27015/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21388-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 388/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 3587/2019; [OSCURATO:PERSONA] altro R.G.N.21388/2022 Cron. Rep. Ud.11/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 22.3.2022, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione della pensione maturata a carico della gestione ex ENPALS senza l’applicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione per intervenuto giudicato; [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 12, d.P.R. n. 1420/1971, e dell’art. 4, d.lgs. n. 182/1997, per avere la Corte di merito ritenuto che nel calcolo della quota di pensione già a carico dell’ENPALS corrispondente alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (c.d. “quota B”) non dovesse trovare applicazione il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; che va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, argomentata da parte controricorrente per non avere l’INPS impugnato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha affermato che l’ente avrebbe errato (anche) nella parte in cui ha conteggiato il numero di contributi giornalieri di competenza della quota di pensione per cui è causa, avendo l’INPS espressamente impugnato l’affermazione della sentenza secondo cui il massimale pensionabile di cui all’art. 12, d.P.R. n. 1420/1971, non opererebbe per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo ed essendo consolidato il principio secondo cui, formandosi il giudicato solo su di una statuizione che ricolleghi ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto giuridico, l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli elementi della sequenza vale a riaprire la cognizione sull'intera statuizione, sebbene ciascuno di essi possa essere oggetto di singolo motivo di gravame (così, tra le più recenti, Cass. nn. 24783 del 2018, 10769 del 2019, 28565 del 2022); che, nel merito, il motivo è fondato, essendosi chiarito che nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31.12.1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31.12.1995, non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall'art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997, non essendo stato tale limite abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né essendo incompatibile con l'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997, cit., dovendo piuttosto ritenersi che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS (così, tra le numerose, Cass. nn. 36056, 37043 e 38016 del 2022, 870, 1775, 18216 e 24555 del 2023); che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provveder