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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 08799/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 29728/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 724/2020 del la Corte d’appello di Roma , depositata i n data 1.9.2020; N. 29728/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 10.1.2023dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Civitavecchia dispose la riduzione del pignoramento immobiliare eseguito dal [OSCURATO:PERSONA] del Mare contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., perché sovrabbondante rispetto al credito vantato.[OSCURATO:PERSONA] creditore propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., anzitutto perché detto provvedimento era stato adottato in violazione dell’art. 626 c.p.c., giacché reso in vigenza della sospensione del processo esecutivo ex lege, essendo frattanto intervenuta una causa di sospensione esterna ex art. 623 c.p.c. (l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo azionato, infatti, era stata sospesa ex art. 648 c.p.c. dal Tribunale di Roma, dinanzi al quale era pendente l’opposizione, con ordinanza del 7.6.2018); inoltre, perché esso era stato adottato inaudita altera parte, in violazione del principio del contraddittorio.

Il Tribunale di Civitavecchia rigettò l’opposizione con sentenza del 1.9.2020, osservando, quanto al primo motivo, che l’art. 626 c.p.c. fa divieto di compiere gli atti esecutivi inerenti alla liquidazione del compendio pignorato, ma non anche di quegli atti idonei ad eliminare, per l’esecutato, la protrazione degli effetti dell’illegittimo esercizio dell’azione esecutiva, quale quello dell’eccesso nell’espropriazione; quanto al secondo motivo, che la mera violazione del contraddittorio, denunciata dall’opponente, non consente l’accoglimentodell’opposizione agli atti esecutivi, qualora non si dimostri che detta violazione abbia cagionato in concreto un pregiudizio.

Ciò era nella specie da escludere, ha concluso il Tribunale, perché la decisione sulla N. 29728/20R.G. riduzione del pignoramento era stata adottata dal giudice dell’esecuzione proprio sulla base della perizia prodotta dallo stesso opponente.

Avverso detta sentenza ricorre ora per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] del Mare, affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.496, 623 e 626 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto validamente adottato il provvedimento di riduzione del pignoramento, nonostante il procedimento fosse sospes o ex lege , stante la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo azionato dal creditore pignorante.

Sostiene il ricorrente che, al contrario di quanto opinato dal Tribunale, l’art. 626 c.p.c. non consente di discernere tra atti finalizzati alla liquidazione (il cui compimento resterebbe inibito dalla sospensione) ed atti di diversa natura, che sarebbe invece possibile adottare. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Si censura l’impugnata decisione per aver ritenuto che la denunciata violazione del contraddittorioassuma rilievo solo in quanto la parte dimostri di aver subito un danno, giacchénon si è considerato che esso Consorzio aveva dedotto che, prima di decidere sull’istanza di riduzione, era necessario stimare i beni.

Aggiunge poi il ricorrente che esso, con una propria perizia di parte, aveva dimostrato la incommerciabilità dei beni pignorati, fatta eccezione per quelli poi liberati dal pignoramento, col provvedimento opposto.

Anche per tale ragione, il N. 29728/20R.G.

Tribunale è incorso nel vizio denunciato, perché non ha considerato tale ulteriore fatto decisivo. 2.1 –Il primo motivo è infondato.

L’art. 626 c.p.c. stabilisce che “quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione”.

Com’è noto, la norma è applicabile anche in caso di sospensione “esterna”(v.

Cass. n. 26285/2019, in motivazione), ossia quella che discende ex art. 623 c.p.c. dalla legge o (come avvenuto nel caso che occupa) dalla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo da parte del giudice della cognizione dinanzi al quale esso sia stato impugnato.

Ciò posto, l’ampiezza della disposizione (“nessun atto”) e la genericità dell’eccezione (“salvo diversa disposizione”) sono tradizionalmente spiegate nel senso che il divieto concerne gli atti esecutivi finalizzati alla progressione del processo (cioè, alla liquidazionedei cespiti), ferma restando la facoltà del giudice dell’esecuzione di autorizzare il compimento di atti di gestione dei beni pignorati non incidenti sulla pretesa esecutiva.

Nella giurisprudenza di legittimità non risultano, in verità, molte pronunce sul punto.

Tuttavia, risultano affermati da tempo i seguenti principi: “La norma dell’art. 626 c.p.c. la quale vieta che in pendenza della sospensione del processo sia compiuto alcun atto esecutivo, ad eccezione del caso in cui il giudice dell’esecuzione disponga diversamente, ha inteso riferirsi nel dettare la predetta eccezione, non a tutti gli atti in genere ma soltanto a quelli per i quali si ravvisa la necessità o l’opportunità del compimento durante la sospensione e che di solito tendono alla conservazione o all’amministrazione dei beni pignorati” N. 29728/20R.G. (Cass., n. 2318/1954); ed inoltre:“Sospeso il processo esecutivo a causa della pendenza di procedimento penale a carico del creditore procedente incidente sulla validità del titolo esecutivo, il giudice può provvedere sulla istanza del creditore medesimo alla sostituzione del custode dei beni pignorati, dato che l’art. 626 cod. proc. civ. vieta gli atti esecutivi durante il periodo della sospensione del processo ma non gli atti amministrativi e conservativi” (Cass.n. 3179/1962).

Quindi, la disposizione in esame è comunemente interpretata nel senso che la sospensione non priva il giudice dell’esecuzione della giurisdizione (così, in particolare, Cass. n. 1195/1973); essa, però, lo priva del potere di compiere atti liquidatori in senso stretto (o anche ad essi strumentali, quali ad esempio la stima dei beni pignorati), rimanendo nel resto intatto il potere di adottare ogni altra tipologia di provvedimento. 2.2 -Ciò non esclude , in ogni caso , che si debba pur sempre tener conto de gli effetti eminentemente conservativi della sospensione “esterna”, che a ben vedere non vanno oltre l’esigenza di “congelare” lo stato del procedimento esecutivo, impedendone la progressione, salva diversa determinazione del giudice; la sospensione “esterna”, dunque, non ha di per sé quella funzione cautelare, provvisoria e strumentale che invece è tipica della sospensione “interna”, o per gravi motivi, di cui all’art. 624, comma 1, c.p.c.(sulla sua natura “anticipatoria”, al lume della disposizione di cui all’art. 624, comma 3, c.p.c., si rinvia a Cass. n. 12977/2022, anche per richiami), essendo un effetto automatico che discende dalla ricorrenza della causa - legale o giudiziale, ma comunque posta al di fuori del perimetro del procedimento esecutivo - che la N. 29728/20R.G. determina.Tanto è vero che il provvedimento del giudice dell’esecuzione che la pronunciha natura meramente dichiarativa, dovendo egli limitarsi a valutare se la causa di sospensione sussista o meno (molto efficacemente, Cass. n. 14048/2013 afferma che la sussistenza di causa esterna “impone la sospensione, ai sensi dell’art. 623 cod. proc. civ., del processo esecutivo iniziato sulla b ase del detto titolo ” ) ; né occorre che la causa di sospensione “esterna” sia fatta valere con opposizione esecutiva, essendo sufficiente investire il giudice dell’esecuzione con semplice istanza ex art. 485 c.p.c. (si veda, ex multis, Cass.n. 709/2006; non può peraltro escludersi che il debitore esecutato possa avere interessea proporre comunque l’opposizione all’esecuzione, questione su cui si rinvia all’ampia motivazione della già citata Cass. n. 26285/2019). 2.3- C osì stando le cose , ritiene la Corte come l’adozione della riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., sia senz’altro consentita, perché è ben noto che essa colpisce l’eccesso nell’espropriazione, che è vizio dell’azione esecutiva che prescinde, di per sé, dalla causa di sospensione “esterna”(id est, non si traduce in un effetto “anticipatorio”e definitivo della stessa sospensione, nel senso prima descritto), tanto da poter essere disposta dal giudice dell’esecuzione anche d’ufficio, come espressamente previsto dalla legge, pur nell’ottica della piena proseguibilità dell’azione esecutiva.

La decisione impugnata è dunque esente da censure sul punto, perchési è con essa affermata la legittimità del provvedimento del giudice dell’esecuzione teso ad eliminare, per la società debitrice, gli effetti dell’illegittimo esercizio dell’azione esecutiva, per come effettuata dalConsorzio pignorante. 3.1 –Il secondo motivo è inammissibile.

N. 29728/20R.G.

Infatti, il Consorzio ricorrente censura la decisione del Tribunale laddove si è ritenuto che non sia sufficiente, al fine di far valere la pretesa violazione del contraddittorio, dolersi di per sé della violazione della norma processuale, ma occorra invece dedurree provare che, da detta violazione, è derivato un vulnus al diritto di difesa.

In proposito, il Consorzio evidenzia di aver per tempo rappresentato la necessità che, prima di disporre la chiesta riduzione, il giudice dell’esecuzione nominasseun perito per la stima degli immobili ; analogamente, esso ricorrente aveva anche sottolineato che i beni poi residuati all’esito della riduzione erano incommerciabili, il che risultava dalla perizia di parte pure prodotta.Il Tribunale, dunque, avrebbe omesso di considerare tali fatti decisivi , in quanto dimostrativi del pregiudizio subito da esso Consorzio. 3.2 - Orbene, la censura, per come proposta, non è in linea col dettato del vigente art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.

Detto vizio (sulla cui esegesi generale si veda Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014)concerne infatti l’omesso esame di un fatto storico-naturalistico fenomenicamente apprezzabile, oggetto di discussione tra le parti, nonché decisivo, perché idoneo a correlativamente spostare l’esito della lite(circa le caratteristiche del vizio in discorso si vedano ex multis , da ultimo, Cass. n. 13024/2022; Cass. n. 8584/2022).[OSCURATO:PERSONA], al contrario, col mezzo in esame pone “questioni”, il che avrebbe dovuto denunciarsi in questa sede ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. (v. ex multis Cass. n. 17761/2016) .

D’altra parte, non può neppure procedersi ad una riqualificazione del mezzo stesso, avendo il ricorrente argomentato in via esclusiva sulla pretesa erroneità in iure della decisione, sul punto, omettendo qualsiasi riferimento alla nullità della stessa (v.

Cass., Sez.

Un., n. 17931/2013).

N. 29728/20R.G.

Tanto esime dal rilievo che l’attribuzione di una valenza maggiore ad uno piuttosto che ad altro degli elementi a disposizione per apprezzare i presupposti del provvedimento da emettere rientra nella discrezionalità del giudice del merito ed è normalmente, salvo il caso –che qui non ricorre – di vizi logici o giuridici manifesti, incensurabile in sede di legittimità. 4.1 – In def i nit i va, il ricorso è rigettato .

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a no rm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 29728/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 724/2020 del la Corte d’appello di Roma , depositata i n data 1.9.2020; N. 29728/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 10.1.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Civitavecchia dispose la riduzione del pignoramento immobiliare eseguito dal [OSCURATO:PERSONA] del Mare contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., perché sovrabbondante rispetto al credito vantato.[OSCURATO:PERSONA] creditore propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., anzitutto perché detto provvedimento era stato adottato in violazione dell’art. 626 c.p.c., giacché reso in vigenza della sospensione del processo esecutivo ex lege, essendo frattanto intervenuta una causa di sospensione esterna ex art. 623 c.p.c. (l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo azionato, infatti, era stata sospesa ex art. 648 c.p.c. dal Tribunale di Roma, dinanzi al quale era pendente l’opposizione, con ordinanza del 7.6.2018); inoltre, perché esso era stato adottato inaudita altera parte, in violazione del principio del contraddittorio. Il Tribunale di Civitavecchia rigettò l’opposizione con sentenza del 1.9.2020, osservando, quanto al primo motivo, che l’art. 626 c.p.c. fa divieto di compiere gli atti esecutivi inerenti alla liquidazione del compendio pignorato, ma non anche di quegli atti idonei ad eliminare, per l’esecutato, la protrazione degli effetti dell’illegittimo esercizio dell’azione esecutiva, quale quello dell’eccesso nell’espropriazione; quanto al secondo motivo, che la mera violazione del contraddittorio, denunciata dall’opponente, non consente l’accoglimentodell’opposizione agli atti esecutivi, qualora non si dimostri che detta violazione abbia cagionato in concreto un pregiudizio. Ciò era nella specie da escludere, ha concluso il Tribunale, perché la decisione sulla N. 29728/20R.G. riduzione del pignoramento era stata adottata dal giudice dell’esecuzione proprio sulla base della perizia prodotta dallo stesso opponente. Avverso detta sentenza ricorre ora per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] del Mare, affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.496, 623 e 626 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto validamente adottato il provvedimento di riduzione del pignoramento, nonostante il procedimento fosse sospes o ex lege , stante la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo azionato dal creditore pignorante. Sostiene il ricorrente che, al contrario di quanto opinato dal Tribunale, l’art. 626 c.p.c. non consente di discernere tra atti finalizzati alla liquidazione (il cui compimento resterebbe inibito dalla sospensione) ed atti di diversa natura, che sarebbe invece possibile adottare. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Si censura l’impugnata decisione per aver ritenuto che la denunciata violazione del contraddittorioassuma rilievo solo in quanto la parte dimostri di aver subito un danno, giacchénon si è considerato che esso Consorzio aveva dedotto che, prima di decidere sull’istanza di riduzione, era necessario stimare i beni. Aggiunge poi il ricorrente che esso, con una propria perizia di parte, aveva dimostrato la incommerciabilità dei beni pignorati, fatta eccezione per quelli poi liberati dal pignoramento, col provvedimento opposto. Anche per tale ragione, il N. 29728/20R.G. Tribunale è incorso nel vizio denunciato, perché non ha considerato tale ulteriore fatto decisivo. 2.1 –Il primo motivo è infondato. L’art. 626 c.p.c. stabilisce che “quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione”. Com’è noto, la norma è applicabile anche in caso di sospensione “esterna”(v. Cass. n. 26285/2019, in motivazione), ossia quella che discende ex art. 623 c.p.c. dalla legge o (come avvenuto nel caso che occupa) dalla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo da parte del giudice della cognizione dinanzi al quale esso sia stato impugnato. Ciò posto, l’ampiezza della disposizione (“nessun atto”) e la genericità dell’eccezione (“salvo diversa disposizione”) sono tradizionalmente spiegate nel senso che il divieto concerne gli atti esecutivi finalizzati alla progressione del processo (cioè, alla liquidazionedei cespiti), ferma restando la facoltà del giudice dell’esecuzione di autorizzare il compimento di atti di gestione dei beni pignorati non incidenti sulla pretesa esecutiva. Nella giurisprudenza di legittimità non risultano, in verità, molte pronunce sul punto. Tuttavia, risultano affermati da tempo i seguenti principi: “La norma dell’art. 626 c.p.c. la quale vieta che in pendenza della sospensione del processo sia compiuto alcun atto esecutivo, ad eccezione del caso in cui il giudice dell’esecuzione disponga diversamente, ha inteso riferirsi nel dettare la predetta eccezione, non a tutti gli atti in genere ma soltanto a quelli per i quali si ravvisa la necessità o l’opportunità del compimento durante la sospensione e che di solito tendono alla conservazione o all’amministrazione dei beni pignorati” N. 29728/20R.G. (Cass., n. 2318/1954); ed inoltre:“Sospeso il processo esecutivo a causa della pendenza di procedimento penale a carico del creditore procedente incidente sulla validità del titolo esecutivo, il giudice può provvedere sulla istanza del creditore medesimo alla sostituzione del custode dei beni pignorati, dato che l’art. 626 cod. proc. civ. vieta gli atti esecutivi durante il periodo della sospensione del processo ma non gli atti amministrativi e conservativi” (Cass.n. 3179/1962). Quindi, la disposizione in esame è comunemente interpretata nel senso che la sospensione non priva il giudice dell’esecuzione della giurisdizione (così, in particolare, Cass. n. 1195/1973); essa, però, lo priva del potere di compiere atti liquidatori in senso stretto (o anche ad essi strumentali, quali ad esempio la stima dei beni pignorati), rimanendo nel resto intatto il potere di adottare ogni altra tipologia di provvedimento. 2.2 -Ciò non esclude , in ogni caso , che si debba pur sempre tener conto de gli effetti eminentemente conservativi della sospensione “esterna”, che a ben vedere non vanno oltre l’esigenza di “congelare” lo stato del procedimento esecutivo, impedendone la progressione, salva diversa determinazione del giudice; la sospensione “esterna”, dunque, non ha di per sé quella funzione cautelare, provvisoria e strumentale che invece è tipica della sospensione “interna”, o per gravi motivi, di cui all’art. 624, comma 1, c.p.c.(sulla sua natura “anticipatoria”, al lume della disposizione di cui all’art. 624, comma 3, c.p.c., si rinvia a Cass. n. 12977/2022, anche per richiami), essendo un effetto automatico che discende dalla ricorrenza della causa - legale o giudiziale, ma comunque posta al di fuori del perimetro del procedimento esecutivo - che la N. 29728/20R.G. determina.Tanto è vero che il provvedimento del giudice dell’esecuzione che la pronunciha natura meramente dichiarativa, dovendo egli limitarsi a valutare se la causa di sospensione sussista o meno (molto efficacemente, Cass. n. 14048/2013 afferma che la sussistenza di causa esterna “impone la sospensione, ai sensi dell’art. 623 cod. proc. civ., del processo esecutivo iniziato sulla b ase del detto titolo ” ) ; né occorre che la causa di sospensione “esterna” sia fatta valere con opposizione esecutiva, essendo sufficiente investire il giudice dell’esecuzione con semplice istanza ex art. 485 c.p.c. (si veda, ex multis, Cass.n. 709/2006; non può peraltro escludersi che il debitore esecutato possa avere interessea proporre comunque l’opposizione all’esecuzione, questione su cui si rinvia all’ampia motivazione della già citata Cass. n. 26285/2019). 2.3- C osì stando le cose , ritiene la Corte come l’adozione della riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., sia senz’altro consentita, perché è ben noto che essa colpisce l’eccesso nell’espropriazione, che è vizio dell’azione esecutiva che prescinde, di per sé, dalla causa di sospensione “esterna”(id est, non si traduce in un effetto “anticipatorio”e definitivo della stessa sospensione, nel senso prima descritto), tanto da poter essere disposta dal giudice dell’esecuzione anche d’ufficio, come espressamente previsto dalla legge, pur nell’ottica della piena proseguibilità dell’azione esecutiva. La decisione impugnata è dunque esente da censure sul punto, perchési è con essa affermata la legittimità del provvedimento del giudice dell’esecuzione teso ad eliminare, per la società debitrice, gli effetti dell’illegittimo esercizio dell’azione esecutiva, per come effettuata dalConsorzio pignorante. 3.1 –Il secondo motivo è inammissibile. N. 29728/20R.G. Infatti, il Consorzio ricorrente censura la decisione del Tribunale laddove si è ritenuto che non sia sufficiente, al fine di far valere la pretesa violazione del contraddittorio, dolersi di per sé della violazione della norma processuale, ma occorra invece dedurree provare che, da detta violazione, è derivato un vulnus al diritto di difesa. In proposito, il Consorzio evidenzia di aver per tempo rappresentato la necessità che, prima di disporre la chiesta riduzione, il giudice dell’esecuzione nominasseun perito per la stima degli immobili ; analogamente, esso ricorrente aveva anche sottolineato che i beni poi residuati all’esito della riduzione erano incommerciabili, il che risultava dalla perizia di parte pure prodotta.Il Tribunale, dunque, avrebbe omesso di considerare tali fatti decisivi , in quanto dimostrativi del pregiudizio subito da esso Consorzio. 3.2 - Orbene, la censura, per come proposta, non è in linea col dettato del vigente art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. Detto vizio (sulla cui esegesi generale si veda Cass., Sez. Un., n. 8053/2014)concerne infatti l’omesso esame di un fatto storico-naturalistico fenomenicamente apprezzabile, oggetto di discussione tra le parti, nonché decisivo, perché idoneo a correlativamente spostare l’esito della lite(circa le caratteristiche del vizio in discorso si vedano ex multis , da ultimo, Cass. n. 13024/2022; Cass. n. 8584/2022).[OSCURATO:PERSONA], al contrario, col mezzo in esame pone “questioni”, il che avrebbe dovuto denunciarsi in questa sede ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. (v. ex multis Cass. n. 17761/2016) . D’altra parte, non può neppure procedersi ad una riqualificazione del mezzo stesso, avendo il ricorrente argomentato in via esclusiva sulla pretesa erroneità in iure della decisione, sul punto, omettendo qualsiasi riferimento alla nullità della stessa (v. Cass., Sez. Un., n. 17931/2013). N. 29728/20R.G. Tanto esime dal rilievo che l’attribuzione di una valenza maggiore ad uno piuttosto che ad altro degli elementi a disposizione per apprezzare i presupposti del provvedimento da emettere rientra nella discrezionalità del giudice del merito ed è normalmente, salvo il caso –che qui non ricorre – di vizi logici o giuridici manifesti, incensurabile in sede di legittimità. 4.1 – In def i nit i va, il ricorso è rigettato . Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a no rm