CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2021
Cassazione n. 30081/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Messina, con sentenza in data 11 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Messina, in data 25 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna per i reati di cui agli artt.648 e 697 cod. pen. e agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza per omessa o parziale indicazione dell'imputazione contestata al capo A, risulta manifestamente infondato, in quanto, per un verso, palesemente sconfessato dalla lettura dell'imputazione, senz'altro precisa, per altro perché, in ogni caso, non costituirebbe motivo di nullità della sentenza (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 48348 del 29/09/2017, Cappello, Rv. 271882-01). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui avrebbe utilizzato dichiarazioni rese dall'imputato in realtà non utilizzabili, poiché assunte in violazione delle disposizioni del codice di rito (artt. 63, 64, 191 e 350, comma 7, cod. proc. pen.), risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e in fatto dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), oltre che manifestamente infondato, sulla scorta della giurisprudenza ben individuata dalla Corte d'appello a pagina 2 della stessa sentenza. Rilevato, infine, che anche il terzo motivo di impugnazione, che lamenta che gli intercettati colloqui in carcere del 13 e 25 maggio 2020 e del 10 giugno 2020 non potrebbero costituire un riscontro del possesso dell'arma oggetto di furto, in ragione delle considerazioni suesposte, appare manifestamente infondato, oltre che caratterizzato da censure sulla valutazione del significato probatorio del contenuto dei suddetti colloqui, non consentite dalla legge in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos