CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23004/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 15 gennaio 2024 di conferma della pronuncia dei Tribunale locale con la quale lo stesso è stato condannato, ritenuta la recidiva e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 5.564,00 di multa in relazione a numerose ipotesi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. 2. Rilevato che il motivo unico con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è spiegato che ostavano a detto inquadramento i sistematici approvvigionamenti riferiti da tutti gli assuntori e, dunque, l'offensività della condotta, la pluralità delle stesse in un ristretto ambito temporale e geografico caratterizzate da identiche modalità operative in uno ai precedenti specifici che delineavano una stabile dedizione all'attività di spaccio. La Corte territoriale ha dunque svolto, in ossequio all'orientamento interpretativo sposato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione), una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art. 73, co. 5 d.P.R. n.309/1990. Con la citata sentenza, il massimo consesso della Corte di legittimità ha precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione ed alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, «riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo». Essendovi «la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso». Solo all'esito «della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri». 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co