Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 13126/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 155/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36552/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento penale iscritto a carico di quest’ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] venga dichiarato inammissibile e che, in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, l’ordinanza impugnata venga annullata con rinvio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Pubblico ministero e l’accoglimento del proprio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 13126/2025 Roma, lì, 04/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono separatamente per l’annullamento dell’ordinanza del 24 settembre 2024 del locale Tribunale del riesame che ha annullato, limitatamente ai reati di cui ai capi 1 e 72 della rubrica provvisoria, l’ordinanza del 5 agosto 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato del reato associativo di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1, oggetto di annullamento) e dei reati fine di all’art. 73, d.P.R. n. 309, cit., rubricati ai capi 72 e 74. 2.Il Procuratore della Repubblica articola un solo motivo con il quale deduce la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo

1. Lamenta, in particolare, l’incompleta, parcellizzata e contraddittoria disamina del materiale probatorio.

Sostiene, al riguardo, che l’affermazione del Tribunale secondo cui non vi sono elementi per affermare che i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con soggetti, anche apicali, del sodalizio fossero sintomatici della appartenenza della persona sottoposta alle indagini all’associazione contrasta con alcune conversazioni intercettate delle quali i Giudici del riesame o non hanno tenuto conto o ne hanno erroneamente, se non proprio travisato, i contenuti. 3.[OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi. 3.1.Con il primo deduce la violazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. perché, a fronte di istanza di riesame presentata via pec il 19 settembre 2024, e di richiesta al GIP del 20 settembre 2024, non sono stati trasmessi al tribunale gli atti presentati a norma dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen.

Aggiunge che da nessun documento risulta che gli atti sono stati caricati al TIAP da parte del Pubblico ministero né che siano stati depositati i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, ambientali e periferiche contenuti in un DVD che sarebbe stato addirittura tramesso sette giorni prima del deposito dell’istanza di riesame ed inserito in altro fascicolo relativo ad altra persona sottoposta a indagine, [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 273 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del reato rubricato al capo 74 della contestazione provvisoria, lamentando che oggetto materiale della ipotizzata condotta di cessione non era cocaina bensì droga leggera come si evince dalla sentenza del 14 maggio 2024 del GUP del Tribunale di Gela (dalla quale risulta che il ricorrente si occupava solo di “droga leggera”) e dalla conversazione richiamata a pagina 4 dell’ordinanza.

Sotto altro profilo lamenta il malgoverno del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 avuto riguardo alla modica quantità di sostanza e la mancanza di collegamenti del ricorrente con più ampi circuiti criminali.

Deduce, al riguardo, l’interesse a coltivare il ricorso sul punto perché, in caso di qualificazione del fatto in termini di lieve entità, i termini di fase (decorrenti dal 15 maggio 2024 in virtù del principio della contestazione a catena) sarebbero già decorsi. 3.3.Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ritenute sussistenti nonostante il ridimensionamento indiziario, il fatto che si trattasse di droga leggera e comunque “parlata”. 4.Con memoria del 18 novembre 2024 il Pubblico ministero ricorrente ha preso posizione sul primo motivo del ricorso del Peritore instando per la sua infondatezza. 5.Con memora del 21 gennaio 2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha contradetto la richiesta del PG di declaratoria di inammissibilità del ricorso del proprio assistito, insistendo per l’accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi sono inammissibili. 2.Deve essere preliminarmente ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti in materia “de libertate” non è diverso da quello consentito in generale dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (così, esplicitamente, Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391 - 01, secondo cui i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen.

Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e) - , e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità; Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 - 01, secondo cui in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione.

Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01); 2.1.Ne consegue che non sono consentite valutazioni alternative (e, in astratto, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta della illogicità della motivazione adottata in sede di merito. 2.2.È necessario ribadire il costante insegnamento della Corte du cassazione secondo il quale: a) l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 2.3.Costituisce declinazione di questi principi quello autorevolmente affermato da Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 (e ribadito da successive pronunce tra le quali, da ultimo, Sez. 6, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460) secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o a escludere la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, la Corte ha precisato che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. 2.4.Non sono dunque consentite incursioni nel materiale istruttorio tantomeno al fine di utilizzarlo quale metro di giudizio della tenuta logica della motivazione. 2.5.Tanto più che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164).

E’ possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994).

Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389). 2.6.Così delineato il perimetro cognitivo della Corte di cassazione, appare evidente che il ricorso del Pubblico ministero solleciti un’indagine di merito sulla regiudicanda che si fonda sul contrasto tra la decisione impugnata e le prove a disposizione del giudice.

E’ tale contrasto che alimenta la dedotta contraddittorietà e illogicità della motivazione la cui valutazione richiede però un’indagine extratestuale non consentita in sede di legittimità essendo più acconcia alla fase di merito. 3.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.2.L'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di trasmettere al tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell'ordinanza impositiva di una misura cautelare può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta trasmissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purchè nella comunicazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano ancora reperibili presso il tribunale del riesame al fine di consentirne l'agevole individuazione e consultazione (Sez. 3, n. 49417 del 02/12/2009, Boussaidi, Rv. 246007 - 01; Sez. 1, n. 4306 del 17/10/2000, dep. 2001, Ciotti, Rv. 218443 - 01).

Sè precisato, al riguardo (e deve essere ribadito), che, nei procedimenti, come quello odierno, con più imputati, la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. in tema di trasmissione degli atti al tribunale del riesame deve ritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso tribunale a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati (Sez. 1, n. 1100 del 08/02/1999, Gravagna, Rv. 212965 - 01), sicché l'art. 309 cod. proc. pen. non può ritenersi violato quando l'autorità precedente, nel termine prescritto, comunichi che gli atti si trovano presso il medesimo tribunale, in quanto già trasmessi relativamente a procedimento di riesame relativo ad altro indagato (Sez. 1, n. 5046 del 13/07/2000, Abdelaall, Rv. 217010 - 01). 3.3.Costituisce inoltre principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale la richiesta di acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non allegati alla richiesta del P.M. e non trasmessi al tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo non determina l'inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944 - 01; Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2017, Rv. 238059 - 01; Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013, Rv. 254586 - 01; Sez. 1, n. 800 del 29/09/2000, Rv. 217615 - 01). 3.4.Il ricorrente non deduce affatto di aver inoltrato tempestiva richiesta di acquisizione dei decreti autorizzativi dei decreti di intercettazione. 3.5.La sussistenza della gravità indiziaria del residuo reato contestato al ricorrente (oggetto del secondo motivo), sotto il duplice profilo della natura della sostanza e della lieve entità del fatto, viene contestata dal ricorrente inammissibilmente compulsano la rilettura delle conversazioni intercettate come interpretate, senza travisamenti di sorta, dal Tribunale del riesame. 3.6.Quanto alla lieve entità del fatto, i Giudici del riesame fanno buon governo del principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale la lieve entità «può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 - 01; così anche Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 - 01; Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 38879, Frank, rv. 232428; Sez. 6, 14 aprile 2008, n. 27052, Rinaldo, rv. 240981, richiamate in motivazione da Sez.

U, 35737/2010, cit.). 3.7.Si è al riguardo costantemente escluso che possa essere considerata di lieve entità l’attività di cessione di sostanze stupefacenti commessa, come nel caso di specie, in costanza di arresti domiciliari (Sez. 7, n. 26658 del 01/03/2024, Pizzo, non mass.; Sez. 7, n. 16814 del 23/02/2024, Marras, non mass.; Sez. 7, n. 32519 del 28/04/2022, Passariello, non mass.), trattandosi di modalità o circostanza dell’azione che rientra nel perimetro di valutazione della lieve entità o meno del fatto. 3.8.È perciò tutt’altro che manifestamente illogico (e dunque insindacabile) il ragionamento del Tribunale che ha escluso la lieve entità del fatto in considerazione della capacità del ricorrente di riuscire a trovare i canali di approvvigionamento e ad organizzare una rete di spaccio, nonostante il vincolo degli arresti domiciliari e poco tempo dopo che aveva ottenuto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. 3.9.Quanto all’omesso esame della sentenza del GUP di Gela, basti evidenziare che: a) in violazione del principio di autosufficienza, la sentenza non è stata allegata; b) il ricorrente non deduce la natura decisiva dell’elemento pretermesso, considerato che si tratta di sentenza pronunciata in altro procedimento per altro fatto e mancando (e comunque non essendo stati dedotti) omogenei termini di paragone per ritenere che la ricostruzione dei fatti oggetto di diverso procedimento vincolasse anche l’odierno giudizio nella ricostruzione della vicenda cautelare all’esame del Tribunale. 3.10.Per le stesse ragioni è inammissibile il terzo motivo che si fonda su elementi (la natura della sostanza e la lieve entità del fatto) esclusi dal Tribunale nei termini, qui non sindacabili, precedentemente esposti. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, Disp.

Att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 28/01/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 155/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36552/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento penale iscritto a carico di quest’ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] venga dichiarato inammissibile e che, in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, l’ordinanza impugnata venga annullata con rinvio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Pubblico ministero e l’accoglimento del proprio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 13126/2025 Roma, lì, 04/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono separatamente per l’annullamento dell’ordinanza del 24 settembre 2024 del locale Tribunale del riesame che ha annullato, limitatamente ai reati di cui ai capi 1 e 72 della rubrica provvisoria, l’ordinanza del 5 agosto 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato del reato associativo di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1, oggetto di annullamento) e dei reati fine di all’art. 73, d.P.R. n. 309, cit., rubricati ai capi 72 e 74. 2.Il Procuratore della Repubblica articola un solo motivo con il quale deduce la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 1. Lamenta, in particolare, l’incompleta, parcellizzata e contraddittoria disamina del materiale probatorio. Sostiene, al riguardo, che l’affermazione del Tribunale secondo cui non vi sono elementi per affermare che i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con soggetti, anche apicali, del sodalizio fossero sintomatici della appartenenza della persona sottoposta alle indagini all’associazione contrasta con alcune conversazioni intercettate delle quali i Giudici del riesame o non hanno tenuto conto o ne hanno erroneamente, se non proprio travisato, i contenuti. 3.[OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi. 3.1.Con il primo deduce la violazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. perché, a fronte di istanza di riesame presentata via pec il 19 settembre 2024, e di richiesta al GIP del 20 settembre 2024, non sono stati trasmessi al tribunale gli atti presentati a norma dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. Aggiunge che da nessun documento risulta che gli atti sono stati caricati al TIAP da parte del Pubblico ministero né che siano stati depositati i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, ambientali e periferiche contenuti in un DVD che sarebbe stato addirittura tramesso sette giorni prima del deposito dell’istanza di riesame ed inserito in altro fascicolo relativo ad altra persona sottoposta a indagine, [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 273 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del reato rubricato al capo 74 della contestazione provvisoria, lamentando che oggetto materiale della ipotizzata condotta di cessione non era cocaina bensì droga leggera come si evince dalla sentenza del 14 maggio 2024 del GUP del Tribunale di Gela (dalla quale risulta che il ricorrente si occupava solo di “droga leggera”) e dalla conversazione richiamata a pagina 4 dell’ordinanza. Sotto altro profilo lamenta il malgoverno del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 avuto riguardo alla modica quantità di sostanza e la mancanza di collegamenti del ricorrente con più ampi circuiti criminali. Deduce, al riguardo, l’interesse a coltivare il ricorso sul punto perché, in caso di qualificazione del fatto in termini di lieve entità, i termini di fase (decorrenti dal 15 maggio 2024 in virtù del principio della contestazione a catena) sarebbero già decorsi. 3.3.Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ritenute sussistenti nonostante il ridimensionamento indiziario, il fatto che si trattasse di droga leggera e comunque “parlata”. 4.Con memoria del 18 novembre 2024 il Pubblico ministero ricorrente ha preso posizione sul primo motivo del ricorso del Peritore instando per la sua infondatezza. 5.Con memora del 21 gennaio 2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha contradetto la richiesta del PG di declaratoria di inammissibilità del ricorso del proprio assistito, insistendo per l’accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi sono inammissibili. 2.Deve essere preliminarmente ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti in materia “de libertate” non è diverso da quello consentito in generale dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (così, esplicitamente, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391 - 01, secondo cui i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen. Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e) - , e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità; Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 - 01, secondo cui in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01); 2.1.Ne consegue che non sono consentite valutazioni alternative (e, in astratto, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta della illogicità della motivazione adottata in sede di merito. 2.2.È necessario ribadire il costante insegnamento della Corte du cassazione secondo il quale: a) l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 2.3.Costituisce declinazione di questi principi quello autorevolmente affermato da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 (e ribadito da successive pronunce tra le quali, da ultimo, Sez. 6, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460) secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o a escludere la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, la Corte ha precisato che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. 2.4.Non sono dunque consentite incursioni nel materiale istruttorio tantomeno al fine di utilizzarlo quale metro di giudizio della tenuta logica della motivazione. 2.5.Tanto più che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E’ possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389). 2.6.Così delineato il perimetro cognitivo della Corte di cassazione, appare evidente che il ricorso del Pubblico ministero solleciti un’indagine di merito sulla regiudicanda che si fonda sul contrasto tra la decisione impugnata e le prove a disposizione del giudice. E’ tale contrasto che alimenta la dedotta contraddittorietà e illogicità della motivazione la cui valutazione richiede però un’indagine extratestuale non consentita in sede di legittimità essendo più acconcia alla fase di merito. 3.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.2.L'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di trasmettere al tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell'ordinanza impositiva di una misura cautelare può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta trasmissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purchè nella comunicazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano ancora reperibili presso il tribunale del riesame al fine di consentirne l'agevole individuazione e consultazione (Sez. 3, n. 49417 del 02/12/2009, Boussaidi, Rv. 246007 - 01; Sez. 1, n. 4306 del 17/10/2000, dep. 2001, Ciotti, Rv. 218443 - 01). Sè precisato, al riguardo (e deve essere ribadito), che, nei procedimenti, come quello odierno, con più imputati, la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. in tema di trasmissione degli atti al tribunale del riesame deve ritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso tribunale a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati (Sez. 1, n. 1100 del 08/02/1999, Gravagna, Rv. 212965 - 01), sicché l'art. 309 cod. proc. pen. non può ritenersi violato quando l'autorità precedente, nel termine prescritto, comunichi che gli atti si trovano presso il medesimo tribunale, in quanto già trasmessi relativamente a procedimento di riesame relativo ad altro indagato (Sez. 1, n. 5046 del 13/07/2000, Abdelaall, Rv. 217010 - 01). 3.3.Costituisce inoltre principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale la richiesta di acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non allegati alla richiesta del P.M. e non trasmessi al tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo non determina l'inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944 - 01; Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2017, Rv. 238059 - 01; Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013, Rv. 254586 - 01; Sez. 1, n. 800 del 29/09/2000, Rv. 217615 - 01). 3.4.Il ricorrente non deduce affatto di aver inoltrato tempestiva richiesta di acquisizione dei decreti autorizzativi dei decreti di intercettazione. 3.5.La sussistenza della gravità indiziaria del residuo reato contestato al ricorrente (oggetto del secondo motivo), sotto il duplice profilo della natura della sostanza e della lieve entità del fatto, viene contestata dal ricorrente inammissibilmente compulsano la rilettura delle conversazioni intercettate come interpretate, senza travisamenti di sorta, dal Tribunale del riesame. 3.6.Quanto alla lieve entità del fatto, i Giudici del riesame fanno buon governo del principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale la lieve entità «può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 - 01; così anche Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 - 01; Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 38879, Frank, rv. 232428; Sez. 6, 14 aprile 2008, n. 27052, Rinaldo, rv. 240981, richiamate in motivazione da Sez. U, 35737/2010, cit.). 3.7.Si è al riguardo costantemente escluso che possa essere considerata di lieve entità l’attività di cessione di sostanze stupefacenti commessa, come nel caso di specie, in costanza di arresti domiciliari (Sez. 7, n. 26658 del 01/03/2024, Pizzo, non mass.; Sez. 7, n. 16814 del 23/02/2024, Marras, non mass.; Sez. 7, n. 32519 del 28/04/2022, Passariello, non mass.), trattandosi di modalità o circostanza dell’azione che rientra nel perimetro di valutazione della lieve entità o meno del fatto. 3.8.È perciò tutt’altro che manifestamente illogico (e dunque insindacabile) il ragionamento del Tribunale che ha escluso la lieve entità del fatto in considerazione della capacità del ricorrente di riuscire a trovare i canali di approvvigionamento e ad organizzare una rete di spaccio, nonostante il vincolo degli arresti domiciliari e poco tempo dopo che aveva ottenuto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. 3.9.Quanto all’omesso esame della sentenza del GUP di Gela, basti evidenziare che: a) in violazione del principio di autosufficienza, la sentenza non è stata allegata; b) il ricorrente non deduce la natura decisiva dell’elemento pretermesso, considerato che si tratta di sentenza pronunciata in altro procedimento per altro fatto e mancando (e comunque non essendo stati dedotti) omogenei termini di paragone per ritenere che la ricostruzione dei fatti oggetto di diverso procedimento vincolasse anche l’odierno giudizio nella ricostruzione della vicenda cautelare all’esame del Tribunale. 3.10.Per le stesse ragioni è inammissibile il terzo motivo che si fonda su elementi (la natura della sostanza e la lieve entità del fatto) esclusi dal Tribunale nei termini, qui non sindacabili, precedentemente esposti. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, Disp. Att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 28/01/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]