CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]° SOCCI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], come integrato con la memoria, è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. 3. 1. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione e senza contraddizioni o manifeste illogicità rilevava la qualifica di amministratore di diritto del ricorrente e con accertamenti in fatto evidenzia anche la sua ingerenza nell'amministrazione, anche per il contratto rinvenuto nella sua abitazione (assunzione a tempo indeterminato del ricorrente da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva emesso la maggior parte delle fatture che avevano determinato il reddito di cui all'imputazione). Il ricorrente era, quindi, a conoscenza della illiceità dell'azione della società tanto da conservare nel suo domicilio anche le cambiali di altri affari del Camporesi (presunto amministratore di fatto) e non controllando niente. Del resto, "La prova del dolo specifico dei reati tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs n. 74 del 2000 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto indici del dolo specifico dell'amministratore di diritto la consapevolezza che l'amministratore di fatto fosse indagato e imputato per reati fiscali e la circostanza di aver rilasciato deleghe allo stesso per la movimentazione di conti la cui illiceità era evidente, ricevendone una retribuzione aggiuntiva in ragione dei rischi assunti)" (Sez. 3 - , Sentenza n. 2570 del 28/09/2018 Ud. (dep. 21/01/2019 ) Rv. 275830 - 01). Il ricorso e la memoria sul punto risultano estremamente generici, limitandosi a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.