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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46669/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23705/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità delle medesime, là dove dà conto della "particolare pericolosità sociale dell'imputato e di una insensibilità o ripulsa dell'imputato stesso ai valori tutelati dall'ordinamento penale"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23705/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità delle medesime, là dove dà conto della "particolare pericolosità sociale dell'imputato e di una insensibilità o ripulsa dell'imputato stesso ai valori tutelati dall'ordinamento penale"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/
Sentenza Cassazione n. 46669/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris