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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 30585/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3AWAD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso la sentenza del 23/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza del 04/07/2019 del Tribunale di Macerata, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 474 cod.pen. e per quello di cui all'art. 648 cod.pen..

Deduce:

1.1. Inosservanza di norma processuale, in relazione all'art. 121, 178 lettera c), 185, 420-bis, 601 comma 3, cod.proc.pen., per la nullità della notificazione del decreto di citazione dell'imputato nel giudizio di appello.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia l'irritualità della citazione dell'imputato nel giudizio di appello.A tale proposito evidenzia che la notificazione del decreto veniva effettuato il 15/11/2021, a mezzo PEC, presso la casella postale del difensore, con citazione dell'imputato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Sottolinea, dunque, che la notifica veniva effettuata otto giorni prima dell'udienza, in violazione dell'art. 601, comma 3, cod.proc.pen. che -nel testo all'epoca vigente- fissava un termine a comparire non inferiore a venti giorni.

Segnala, altresì, di avere tempestivamente eccepito la tardività della notificazione, con memoria inviata a mezzo PEC alla Corte di appello, consegnata in data 22/11/2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale dell'eccezione- emerge che il decreto di citazione dell'imputato nel giudizio di appello è stato notificato in data 15/11/2021, presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., a mezzo PEC.

Il decreto invitava l'imputato a comparire personalmente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciò fa emergere che -in effetti- il decreto di citazione a giudizio è stato notificato otto giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione, in violazione dell'art. 601, comma 3, cod.proc.pen., nella formulazione vigente all'epoca del compimento dell'atto, che fissava un termine a comparire non inferiore a venti giorni.

A fronte di tale evenienza occorre richiamare il principio di diritto, secondo il quale «nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro. i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. (Sez. 1 - , Sentenza n. 6613 del 27/10/2022 Ud. (dep. 16/02/2023 ) Rv. 283988 - 01).

Va ulteriormente rilevato che la nullità è stata tempestivamente dedotta dalla difesa dell'imputato, che già prima dell'udienza fissata per la comparizione, con memoria trasmessa a mezzo PEC alla Corte di appello, denunciava la tardività della notificazione, per il mancato rispetto del termine a comparire.

1.2. i)alla fondatezza del ricorso discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Gli atti vanno restituiti alla Corte di appello per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore corso.

Così deciso il 29 marzo 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3AWAD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso la sentenza del 23/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza del 04/07/2019 del Tribunale di Macerata, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 474 cod.pen. e per quello di cui all'art. 648 cod.pen.. Deduce: 1.1. Inosservanza di norma processuale, in relazione all'art. 121, 178 lettera c), 185, 420-bis, 601 comma 3, cod.proc.pen., per la nullità della notificazione del decreto di citazione dell'imputato nel giudizio di appello. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia l'irritualità della citazione dell'imputato nel giudizio di appello.A tale proposito evidenzia che la notificazione del decreto veniva effettuato il 15/11/2021, a mezzo PEC, presso la casella postale del difensore, con citazione dell'imputato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sottolinea, dunque, che la notifica veniva effettuata otto giorni prima dell'udienza, in violazione dell'art. 601, comma 3, cod.proc.pen. che -nel testo all'epoca vigente- fissava un termine a comparire non inferiore a venti giorni. Segnala, altresì, di avere tempestivamente eccepito la tardività della notificazione, con memoria inviata a mezzo PEC alla Corte di appello, consegnata in data 22/11/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale dell'eccezione- emerge che il decreto di citazione dell'imputato nel giudizio di appello è stato notificato in data 15/11/2021, presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., a mezzo PEC. Il decreto invitava l'imputato a comparire personalmente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciò fa emergere che -in effetti- il decreto di citazione a giudizio è stato notificato otto giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione, in violazione dell'art. 601, comma 3, cod.proc.pen., nella formulazione vigente all'epoca del compimento dell'atto, che fissava un termine a comparire non inferiore a venti giorni. A fronte di tale evenienza occorre richiamare il principio di diritto, secondo il quale «nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro. i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. (Sez. 1 - , Sentenza n. 6613 del 27/10/2022 Ud. (dep. 16/02/2023 ) Rv. 283988 - 01). Va ulteriormente rilevato che la nullità è stata tempestivamente dedotta dalla difesa dell'imputato, che già prima dell'udienza fissata per la comparizione, con memoria trasmessa a mezzo PEC alla Corte di appello, denunciava la tardività della notificazione, per il mancato rispetto del termine a comparire. 1.2. i)alla fondatezza del ricorso discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Gli atti vanno restituiti alla Corte di appello per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore corso. Così deciso il 29 marzo 2023 I
Decreto Cassazione n. 30585/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris