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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 1984

Cassazione n. 00341/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/01/1984 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato a iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEN1ERARO; Con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce che il giudice di appello non ha verificato la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con d Procuratore generale.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01„ in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle kmmende.

Così deciso il 1 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/01/1984 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato a iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEN1ERARO; Con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce che il giudice di appello non ha verificato la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con d Procuratore generale. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01„ in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle kmmende. Così deciso il 1 dice
Sentenza Cassazione n. 00341/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris