CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11781/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],domiciliata telematicamente-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Melchiorri, domiciliata telematicamente-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1073/2023depositata il 24 agosto 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 22514/2023Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 11781/2026Data pubblicazione 29/04/20261. [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.in liquidazione, proponeva appello avverso la sentenza n. 1844/20 delTribunale di Salerno che, accogliendo l’opposizione, aveva revocato ildecreto ingiuntivo, con cui era stato intimato all’[OSCURATO:PERSONA]– Asl di Salerno di corrispondere euro 246.619,58, oltre interessi dimora calcolati secondo termini e modalità previsti dall’accordointervenuto tra le parti il 4 marzo 2008, relativo all’adempimento di unapluralità di crediti vantati da strutture private e fornitori,successivamente ceduti a [OSCURATO:PERSONA] e, da questa, a [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva, resistendo al gravame, l’Asl di Salerno.2. Con la sentenza n. 1073/2023 la Corte d’Appello di Salernoaccoglieva il gravame, e, per l’effetto, condannava l’Asl di Salerno alpagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] della somma capitale di euro246.619,58, nonché degli interessi convenzionali come pattuiti, oltre chealla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.3. L’Asl di Salerno ha proposto ricorso con un unico motivo. Nellemore del giudizio si è costituito, in aggiunta, un nuovo difensore. Si èdifesa con controricorso [OSCURATO:SOCIETA], che ha pure depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo, articolato in più censure, denuncia “Violazione efalsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1972 cod. civ.; 2697 C.C.e 115 cpc nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un fattocontroverso e decisivo, costituito dalla scrittura privata del 4.03.2008, inrelazione all’art. 360 comma I n. 3 c.p.c.”.1.1. Si censura l’impugnata sentenza sia laddove ha identificatoquale fondamento della fattura n. 33/2012 - ove sono stati contabilizzatigli interessi di mora richiesti sin dalla sede monitoria - l’accordo del 4marzo 2008, superando così la questione, rilevabile d’ufficio, dellamancanza del contratto tra una struttura privata che opera in regime diNumero registro generale 22514/2023Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 11781/2026Data pubblicazione 29/04/2026accreditamento provvisorio o transitorio e la [OSCURATO:PERSONA],sia laddove ha affermato che la nullità della cessione, per essere ilcredito, vantato verso la Asl, inesistente perché non supportato da unrapporto contrattuale scritto, non potesse estendersi sino ad inficiare lavalidità dell’accordo transattivo.Il motivo, e dunque il ricorso, è fondato e va accolto.1.2. La corte territoriale, nella sentenza impugnata, dopo averrilevato che il contratto a suo tempo stipulato dall’Asl con la strutturaoperante in regime di accreditamento provvisorio, potesse essere affettoda nullità, ha escluso che tale vizio potesse altresì determinare la nullitàdell’accordo del 4 marzo 2008 sulla misura degli interessi di mora, ealtresì ha espressamente affermato: “Orbene poiché la ASL in sede diopposizione non ha mai contestato l’importo capitale, sul quale sonostati computati gli interessi, essendosi l’opposizione incentrataunicamente sulla misura degli interessi dovuti, e superata, in virtù diquanto sopra detto, la questione posta dal primo giudice a fondamentodella sua decisione, deve ribadirsi che il riconoscimento degli interessiconvenzionali trova fondamento nella scrittura privata datata 4 marzo2008 sopra richiamata”. Così è quindi pervenuta, de plano, ad attribuireal suddetto accordo natura transattiva e, conseguentemente, ha cosìaffermato: “l’articolo 1972 del codice civile, rubricato “transazione sutitolo nullo”, stabilisce che è nullo l’accordo transattivo relativo ad uncontratto illecito, ancorché le parti ne abbiano trattato, mentre, conriferimento ad un contratto non illecito, ma meramente nullo, latransazione - sempre secondo quanto prevede l’articolo 1972 del codicecivile - non è affetta da nullità, ma è meramente annullabile, da parte dicolui il quale abbia ignorato la causa di nullità”.1.3. Orbene, come già insegna di recente questa Suprema Corte inuna controversia del tutto analoga – Cass. n.405/2026 -, va osservatoche nel caso di specie la Corte di merito si è pronunciata in manieraNumero registro generale 22514/2023Numero sezionale 1407/2026Numero di raccolta generale 11781/2026Data pubblicazione 29/04/2026assertiva e generica, per un verso trascurando di approfondire loscrutinio dell’eccezione di nullità dell’accordo de quo in ragione delladenunciata carenza di un originario contratto scritto tra le parti in meritoalle avvenute forniture, per altro verso applicando direttamenteall’accordo medesimo la norma di cui all’art. 1972 c.c., senzaconsiderare ed approfondire la distinzione tra transazione novativa etransazione conservativa, e finendo pertanto per accedere ad unainterpretazione per così dire meccanica, e dunque censurabile, dellasummenzionata disposizione.La Corte salernitana avrebbe dovuto vagliare, invece, se l’accordo inesame mirasse a realizzare un contemperamento dei contrappostiinteressi attraverso un quid medium, ovvero se fosse espressione di unanimus novandi ed introducesse un aliquid novi rispetto alle obbligazioniassunte in precedenza (v. Cass. n. 405/2026, cit.).2. Non emergendo, nel caso in esame, tale dirimente scrutinio,l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello diSalerno, in diversa composizione, per nuovo esame, ed anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per lespese, alla Corte d’Appello di Salerno.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI