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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 04209/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26547/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - SIREMAR in amministrazione straordinaria, rappresentatae difesa dall' A vvocato R affaele Cappiello -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.5315/2022 depositata il 9/8/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/1/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23575/2015, rigettava la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –Siremar in A.S. (nel prosieguo, per brevità, Siremar) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora, all’esito di due successive fusioni per incorporazione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) volta a sentir dichiarare inefficaci e a revocare, ai sensi dell’art.67, comma 2 l. fall., due rimesse di € 500.000 ciascuna, nel limite del massimo scoperto previsto dall’art. 70, comma 3, l. fall., pari a € 983.270,23, effettuate sul conto corrente n. 1025412 nel periodo sospetto (e precisamente in data 26 aprile e 27 maggio 2010), per assenza del requisito soggettivo della scientia decoctionisin capo alla banca al momento del pagamento.

2. La Corte distrettuale di Roma, con sentenza pubblicata in data 9 agosto 2022, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in quanto gli elementi richiamati dall'appellante, anche tenendo conto delle cognizioni e della diligenza di un operatore qualificato qual era l’istituto di credito convenuto, non apparivano idonei a costituire indici oggettivamente sintomatici dello stato di insolvenza e della conoscenza di questa condizione da parte dell'istituto di credito.

Osservava, in particolare, che la relazione sulla gestione allegata al bilancio 2008 consentiva di dedurre la conoscenza dello stato critico di Siremar, ma non anche un suo stato di insolvenza, giacché il documento, al contrario, faceva riferimento a un indebitamento in costante diminuzione e a un equilibrio economico-patrimoniale della società fondato sulle convenzioni con lo Stato, che erano state rinnovate sino al 2009, evidenziando, inoltre, una tendenza patrimoniale positiva, in quanto l'indebitamento complessivo a livello di gruppo, al netto dei crediti da sovvenzione verso lo Stato, era in costante diminuzione.

Sosteneva che neppure il richiamo all’art. 19-ter l. 166/2009, che prevedeva una riduzione del contributo pubblico per Siremar nell’anno 2010, era utile a provare la scientia decoctionis, in quanto il rinnovo, comunque disposto, di ingenti sovvenzioni pubbliche, seppur ridotte del 10%, poteva apparire anche fonte di ragionevole affidamento affinché la banca potesse confidare nelle capacità di adempimento della debitrice.

Evidenziava che le notizie di stampa documentate non inducevano a diversa conclusione, dal momento che riferivano, in sostanza , che le sovvenzioni statali erano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio finanziario della società e il programma di privatizzazione della stessa incontrava difficoltà ma non dell’esistenza di un definitivo stato di insolvenza.

Reputava che non fosse decisivo ai fini della prova della scientia decoctionis neppure l’incremento, dopo la pubblicazione della legge n. 166/2009, del progressivo processo di riduzione degli affidamenti concessi a Siremar, già iniziato nel corso dell'esercizio 2008, in presenza di un documentato rinnovo delle convenzioni pubbliche.

3. Siremar ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il motivo di ricorso proposto denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 5 e 67, comma 2, l. fall., in quanto la decisione impugnata accoglie un’inaccettabile nozione ristretta di insolvenza in termini meramente statici e patrimoniali –e quindi, a cascata, di conoscenza dello stato d’insolvenza – , coincidente con quella di cessazione dei pagamenti o con un fatto altrettanto eclatante sul piano dei rapporti sociali, ritenendo non sufficiente la mera conoscenza di uno stato di difficoltà del solvens.

Al contrario, la nozione di insolvenza non poteva essere ridotta a una mera situazione di sbilancio patrimoniale, ma doveva essere accertata, in un’ottica “prospettica”, in relazione al profilo di regolare adempimento delle obbligazioni della compagine nelloro complesso, valutando la possibilità per Siremar di continuare ad operare proficuamente sul mercato nel periodo sospetto, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni.

Occorreva, inoltre, considerare che nel sistema revocatorio la conoscenza dell’insolvenza significa che il terzo deve ritenersi in mala fede (e quindi soggetto a revocatoria) ogni qual volta sia stato consapevole del fatto che la crisi della controparte era destinata a (o, comunque, poteva) diventare irreversibile.

5. Il motivo risulta per un profilo infondato, per altro inammissibile. 5.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la procedura concorsuale, ove agisca per la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens.

La scientia decoctionis dell'imprenditore da parte del terzo deve essere effettiva e non meramente potenziale, va riferita «alle date delle singole rimesse nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed implica quindi l'onere della prova, a carico della curatela, della conoscenza sopravvenuta di un mutamento in peius delle condizioni economiche dell'imprenditore, ridondante in vera e propria insolvenza» (cfr. Cass. 13445/2023 nonché, da ultimo, Cass. 184/2026).

Ciò posto, occorre, allora, che l’accipiensabbia percepito i segni esteriori di un dissesto costituito da un'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (si veda in questo senso, per tutte, Cass. 7087/2022). 5.2 Giova, inoltre, ricordare che in materia di revocatoria dei pagamenti ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall.:i) la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività e, a tal fine, il giudice è tenuto innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, poi a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva (Cass. 29257/2019); ii) il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare (Cass. 27070/2022); iii) l'onere della prova della scientia decoctionisin capo all'accipiens, gravante sulla curatela, può essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (Cass. 13445/2023). 5.3 La Corte distrettuale, nel verificare la sussistenza della scientia decoctionis, ha fatto corretta applicazione di questi principi.

I giudici distrettuali, infatti, hanno ripetutamente affermato, all’esito di un’analisi dettagliata e coordinata di tutti i fattori storico-indiziari emersi, che lo stato di insolvenza non poteva essere fatto derivare unicamente dal fatto notorio che l’equilibrio finanziario di Siremar era assicurato dall’erogazioni di consistenti sovvenzioni statali e dal pericolo di una loro riduzione, in quanto, dovendosi aver riguardo al momento in cui gli atti revocandi erano stati posti in essere, in quel frangente le convenzioni erano state rinnovate ed era in corso un programma di privatizzazione.

Pertanto, «il rinnovo, comunque disposto per il 2010, di ingenti sovvenzioni pubbliche, sia pure ridotte nella misura del 10%, poteva apparire anche fonte di ragionevole affidamento per un istituto bancario per confidare nella capacità di adempimento della debitrice» (pag. 5).

Una simile valutazione, contestualizzata nella realtà in cui le rimesse vennero effettuate, assume la natura prospettica che la procedura non ravvisa, in quanto esclude che nel momento di riferimento l’accipiensfosse in grado di percepire i segni esteriori di un dissesto consistente nell’imminenza del venir meno, in capo al solvens, delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività di impresa. 5.4 Non rimane, infine, che ricordare che la valutazione delle prove raccolte in giudizio costituisce, al pari della scelta (tra le varie emergenze probatorie) di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione relativaall’effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art.2729 c.c. (Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006) e all’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass.12002/2017), un’attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, il quale, peraltro, in sede di ricostruzione della vicenda fattuale (come la sussistenza o meno dell’inscientia decoctionis: cfr. Cass.14390/2023, in motiv.), è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 42/2009, Cass. 11511/2014, Cass. 16467/2017).

Il compito di questa Corte, per contro, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione assunta sul punto, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass.3267/2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007).

Il giudice di legittimità, in realtà, ha soltanto la facoltà di controllare, sotto il profilo della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte in ordine alla ricognizione della fattispecie concreta dal giudice di merito, così come esposte nella pronuncia impugnata, verificando, in particolare, se esse abbiano dato effettivamente conto, in ordine all’affermata sussistenza (o insussistenza) dei fatti storici rilevanti in causa (quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero estintivi, modificativi o impeditivi dello stesso) delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass., Sez.

U.8053/ 2014): e cioè, in definitiva, se l’apprezzamento delle prove raccolte (oppure offerte), qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato (e cioè, nel caso in esame, la sussistenza della scientia decoctionis in capo alla società convenuta), si sia mantenuto, come in effetti è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20871 del 2024, in motiv.).

Risultano così inammissibili tutte le critiche svolte nella parte conclusiva del motivo in esame volte a dimostrare che Siremar era insolvente ex art. 5 l. fall. al momento dei pagamenti e che la banca, in quel medesimo frangente, versava nelle condizioni soggettive di cui all’art. 67 l. fall.

6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 14.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26547/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - SIREMAR in amministrazione straordinaria, rappresentatae difesa dall' A vvocato R affaele Cappiello -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.5315/2022 depositata il 9/8/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/1/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23575/2015, rigettava la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –Siremar in A.S. (nel prosieguo, per brevità, Siremar) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora, all’esito di due successive fusioni per incorporazione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) volta a sentir dichiarare inefficaci e a revocare, ai sensi dell’art.67, comma 2 l. fall., due rimesse di € 500.000 ciascuna, nel limite del massimo scoperto previsto dall’art. 70, comma 3, l. fall., pari a € 983.270,23, effettuate sul conto corrente n. 1025412 nel periodo sospetto (e precisamente in data 26 aprile e 27 maggio 2010), per assenza del requisito soggettivo della scientia decoctionisin capo alla banca al momento del pagamento. 2. La Corte distrettuale di Roma, con sentenza pubblicata in data 9 agosto 2022, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in quanto gli elementi richiamati dall'appellante, anche tenendo conto delle cognizioni e della diligenza di un operatore qualificato qual era l’istituto di credito convenuto, non apparivano idonei a costituire indici oggettivamente sintomatici dello stato di insolvenza e della conoscenza di questa condizione da parte dell'istituto di credito. Osservava, in particolare, che la relazione sulla gestione allegata al bilancio 2008 consentiva di dedurre la conoscenza dello stato critico di Siremar, ma non anche un suo stato di insolvenza, giacché il documento, al contrario, faceva riferimento a un indebitamento in costante diminuzione e a un equilibrio economico-patrimoniale della società fondato sulle convenzioni con lo Stato, che erano state rinnovate sino al 2009, evidenziando, inoltre, una tendenza patrimoniale positiva, in quanto l'indebitamento complessivo a livello di gruppo, al netto dei crediti da sovvenzione verso lo Stato, era in costante diminuzione. Sosteneva che neppure il richiamo all’art. 19-ter l. 166/2009, che prevedeva una riduzione del contributo pubblico per Siremar nell’anno 2010, era utile a provare la scientia decoctionis, in quanto il rinnovo, comunque disposto, di ingenti sovvenzioni pubbliche, seppur ridotte del 10%, poteva apparire anche fonte di ragionevole affidamento affinché la banca potesse confidare nelle capacità di adempimento della debitrice. Evidenziava che le notizie di stampa documentate non inducevano a diversa conclusione, dal momento che riferivano, in sostanza , che le sovvenzioni statali erano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio finanziario della società e il programma di privatizzazione della stessa incontrava difficoltà ma non dell’esistenza di un definitivo stato di insolvenza. Reputava che non fosse decisivo ai fini della prova della scientia decoctionis neppure l’incremento, dopo la pubblicazione della legge n. 166/2009, del progressivo processo di riduzione degli affidamenti concessi a Siremar, già iniziato nel corso dell'esercizio 2008, in presenza di un documentato rinnovo delle convenzioni pubbliche. 3. Siremar ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il motivo di ricorso proposto denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 5 e 67, comma 2, l. fall., in quanto la decisione impugnata accoglie un’inaccettabile nozione ristretta di insolvenza in termini meramente statici e patrimoniali –e quindi, a cascata, di conoscenza dello stato d’insolvenza – , coincidente con quella di cessazione dei pagamenti o con un fatto altrettanto eclatante sul piano dei rapporti sociali, ritenendo non sufficiente la mera conoscenza di uno stato di difficoltà del solvens. Al contrario, la nozione di insolvenza non poteva essere ridotta a una mera situazione di sbilancio patrimoniale, ma doveva essere accertata, in un’ottica “prospettica”, in relazione al profilo di regolare adempimento delle obbligazioni della compagine nelloro complesso, valutando la possibilità per Siremar di continuare ad operare proficuamente sul mercato nel periodo sospetto, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni. Occorreva, inoltre, considerare che nel sistema revocatorio la conoscenza dell’insolvenza significa che il terzo deve ritenersi in mala fede (e quindi soggetto a revocatoria) ogni qual volta sia stato consapevole del fatto che la crisi della controparte era destinata a (o, comunque, poteva) diventare irreversibile. 5. Il motivo risulta per un profilo infondato, per altro inammissibile. 5.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la procedura concorsuale, ove agisca per la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens. La scientia decoctionis dell'imprenditore da parte del terzo deve essere effettiva e non meramente potenziale, va riferita «alle date delle singole rimesse nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed implica quindi l'onere della prova, a carico della curatela, della conoscenza sopravvenuta di un mutamento in peius delle condizioni economiche dell'imprenditore, ridondante in vera e propria insolvenza» (cfr. Cass. 13445/2023 nonché, da ultimo, Cass. 184/2026). Ciò posto, occorre, allora, che l’accipiensabbia percepito i segni esteriori di un dissesto costituito da un'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (si veda in questo senso, per tutte, Cass. 7087/2022). 5.2 Giova, inoltre, ricordare che in materia di revocatoria dei pagamenti ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall.:i) la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività e, a tal fine, il giudice è tenuto innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, poi a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva (Cass. 29257/2019); ii) il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare (Cass. 27070/2022); iii) l'onere della prova della scientia decoctionisin capo all'accipiens, gravante sulla curatela, può essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (Cass. 13445/2023). 5.3 La Corte distrettuale, nel verificare la sussistenza della scientia decoctionis, ha fatto corretta applicazione di questi principi. I giudici distrettuali, infatti, hanno ripetutamente affermato, all’esito di un’analisi dettagliata e coordinata di tutti i fattori storico-indiziari emersi, che lo stato di insolvenza non poteva essere fatto derivare unicamente dal fatto notorio che l’equilibrio finanziario di Siremar era assicurato dall’erogazioni di consistenti sovvenzioni statali e dal pericolo di una loro riduzione, in quanto, dovendosi aver riguardo al momento in cui gli atti revocandi erano stati posti in essere, in quel frangente le convenzioni erano state rinnovate ed era in corso un programma di privatizzazione. Pertanto, «il rinnovo, comunque disposto per il 2010, di ingenti sovvenzioni pubbliche, sia pure ridotte nella misura del 10%, poteva apparire anche fonte di ragionevole affidamento per un istituto bancario per confidare nella capacità di adempimento della debitrice» (pag. 5). Una simile valutazione, contestualizzata nella realtà in cui le rimesse vennero effettuate, assume la natura prospettica che la procedura non ravvisa, in quanto esclude che nel momento di riferimento l’accipiensfosse in grado di percepire i segni esteriori di un dissesto consistente nell’imminenza del venir meno, in capo al solvens, delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività di impresa. 5.4 Non rimane, infine, che ricordare che la valutazione delle prove raccolte in giudizio costituisce, al pari della scelta (tra le varie emergenze probatorie) di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione relativaall’effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art.2729 c.c. (Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006) e all’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass.12002/2017), un’attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, il quale, peraltro, in sede di ricostruzione della vicenda fattuale (come la sussistenza o meno dell’inscientia decoctionis: cfr. Cass.14390/2023, in motiv.), è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 42/2009, Cass. 11511/2014, Cass. 16467/2017). Il compito di questa Corte, per contro, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione assunta sul punto, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass.3267/2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007). Il giudice di legittimità, in realtà, ha soltanto la facoltà di controllare, sotto il profilo della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte in ordine alla ricognizione della fattispecie concreta dal giudice di merito, così come esposte nella pronuncia impugnata, verificando, in particolare, se esse abbiano dato effettivamente conto, in ordine all’affermata sussistenza (o insussistenza) dei fatti storici rilevanti in causa (quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero estintivi, modificativi o impeditivi dello stesso) delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass., Sez. U.8053/ 2014): e cioè, in definitiva, se l’apprezzamento delle prove raccolte (oppure offerte), qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato (e cioè, nel caso in esame, la sussistenza della scientia decoctionis in capo alla società convenuta), si sia mantenuto, come in effetti è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20871 del 2024, in motiv.). Risultano così inammissibili tutte le critiche svolte nella parte conclusiva del motivo in esame volte a dimostrare che Siremar era insolvente ex art. 5 l. fall. al momento dei pagamenti e che la banca, in quel medesimo frangente, versava nelle condizioni soggettive di cui all’art. 67 l. fall. 6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 14.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers